Informazioni sulla legge
| Data d'entrata in vigore : | 12 marzo 1989 |
|---|---|
| Data dell'ultima modifica : | 5 aprile 1989 |
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Versioni del testo
- Art. 1. 1. Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare la convenzione internazionale sul sistema armonizzato di designazione e codificazione delle merci, adottata a Bruxelles il 14 giugno 1983, e il protocollo di modifica adottato a Bruxelles il 24 giugno 1986.
- Art. 2. 1. Piena ed intera esecuzione e' data agli atti di cui all'articolo 1 a decorrere dalla loro entrata in vigore in conformita' rispettivamente all'articolo 13 della convenzione, come modificato dall'articolo 1 del protocollo, e all'articolo 2 del protocollo stesso.
- Art. 3. 1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.