Sentenza 12 marzo 2004
Massime • 1
Un volta dichiarata dal giudice dell'udienza preliminare l'incompetenza per territorio e trasmessi gli atti al pubblico ministero, i termini di durata della custodia cautelare decorrono ex novo dall'emissione del nuovo provvedimento cautelare da parte del giudice competente ai sensi dell'art. 27 cod. proc. pen. per la completa autonomia che caratterizza il nuovo provvedimento cautelare rispetto al precedente.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 12/03/2004, n. 17931 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 17931 |
| Data del deposito : | 12 marzo 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. GEMELLI Torquato - Presidente - del 12/03/2004
Dott. MOCALI Piero - Consigliere - SENTENZA
Dott. SANTACROCE Giorgio - Consigliere - N. 1364
Dott. PEPINO Livio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. URBAN Giancarlo - Consigliere - N. 041619/2003
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) BA CI N. IL 25/09/1970;
avverso ORDINANZA del 18/09/2003 TRIB. LIBERTÀ di NAPOLI;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. SANTACROCE GIORGIO;
sentite le conclusioni del P.G. Dott. CEDRANGOLO Oscar, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
Udito il difensore Avv.to Antonio ABET, che ha insistito per l'accoglimento del ricorso.
OSSERVA
1. Nei confronti di BA IR sono state emesse due ordinanze di custodia cautelare in carcere: la prima, del 28 novembre 2000, dal gip del tribunale di Roma per concorso nell'omicidio di tali IM e De IM commesso a TE;
e la seconda, del 17 dicembre 2000, dal gip del tribunale di PO per concorso nell'omicidio di AC EN e per il reato di associazione di tipo mafioso commesso a PO. Entrambe le ordinanze sono state eseguite il 17 febbraio 2001, allorché il ZA, datosi alla latitanza, è stato arrestato.
All'udienza preliminare svoltasi a Roma per il primo episodio, il gup, con sentenza del 6 dicembre 2001, dichiarava la propria incompetenza per territorio, disponendo la trasmissione degli atti al procuratore della Repubblica presso il tribunale di PO, stante la ritenuta connessione tra l'episodio commesso a TE e quello commesso a PO ai sensi dell'art. 12 lettere b) e c) c.p.p., maturati entrambi in un contesto di chiara matrice mafiosa. Il gip del tribunale di PO, condividendo l'impostazione della sentenza, emetteva il 20 dicembre 2001 ordinanza coercitiva ex art. 27 c.p.p. e per entrambi i fatti il gup dello stesso tribunale disponeva il rinvio a giudizio del ZA avanti alla corte di assise di PO (l'8 aprile 2002 per i fatti accaduti a TE e il 12 novembre 2001 per i fatti verificatisi a PO), respingendo nelle more un'istanza di scarcerazione per decorrenza dei termini di custodia cautelare, sul rilievo che il termine di fase era ricominciato a decorrere per effetto della trasmissione degli atti disposta dal gup del tribunale di Roma.
I due filoni del procedimento - quello romano e quello napoletano - sono poi confluiti davanti alla corte di assise di PO e riuniti il 9 gennaio 2003 ai sensi dell'art. 12 lettere b) e c;
c.p.p.. Il 28 maggio 2003, il ZA è stato condannato all'ergastolo per il delitto IM - De IM e assolto invece dagli altri due reati (omicidio della AC e associazione di tipo mafioso). Il tribunale di PO, adito in sede di appello cautelare avverso l'istanza di scarcerazione proposta dal difensore del ZA "ora per allora" per essere decorso il termine massimo di custodia delle indagini preliminari, con l'ordinanza qui impugnata (che è del 18 settembre 2003), ha rigettato l'appello condannando l'imputato al pagamento delle spese del procedimento incidentale de liberiate. Secondo la difesa dell'imputato, ai sensi dell'art. 297 comma 3 c.p.p., andava retrodatata la custodia cautelare disposta dal gip del tribunale di PO ex art. 27 c.p.p. alla data di esecuzione dell'ordinanza cautelare emessa dal gip del tribunale di Roma il 17 febbraio 2001, allorché il ZA venne arrestato: e ciò in quanto il periodo intercorrente tra il 17 febbraio 2001 e il 18 aprile 2002 (giorno in cui il gup del tribunale di PO aveva richiesto il suo rinvio a giudizio per i fatti di TE) era superiore all'anno entro il quale può durare la custodia cautelare in carcere ai sensi dell'art. 303 lett. a) n. 3 c.p.p. Ma il tribunale ha motivato la sua decisione di rigetto, affermando che la costruzione difensiva si fondava unicamente su un solo presupposto di applicabilità dell'art. 297 comma 3 c.p.p., e cioè quello dell'accertata esistenza di un rapporto di connessione tra i fatti contestati in ordinanze impositive diverse, ma non aveva tenuto conto degli altri requisiti richiesti dalla norma. I fatti di PO contestati nella seconda ordinanza (omicidio della AC e reato di cui all'art. 416 - bis c.p.) erano stati commessi successivamente a quelli contestati nella prima (omicidio IM - De IM), sicché non sussisterebbe il requisito dell'anteriorità dei fatti della seconda ordinanza rispetto a quelli della prima e la loro conoscenza, e, in ogni caso, almeno fino alla data del 6 dicembre 2001 allorché il gup del tribunale di Roma dichiarò la propria incompetenza territoriale, le autorità giudiziarie procedenti erano diverse.
2. Ricorre per Cassazione il ZA a mezzo del proprio difensore, il quale contesta, sotto un primo profilo di violazione della legge e di contraddittorietà della motivazione, che i fatti di PO verificatisi il 12 novembre 2000 e di cui all'ordinanza del 17 dicembre 2000 sarebbero successivi a quelli di TE avvenuti il 15 novembre 2000 e di cui alla prima ordinanza del 28 novembre 2000 e che nessuna concreta rilevanza poteva attribuirsi alla diversità delle due autorità giudiziarie procedenti, stante l'identità delle fonti di prova, costituite dagli interrogatori di due collaboratori di giustizia, IL e LA.
Parimenti erronea sarebbe, secondo il ricorrente, e censurabile anch'essa sotto il profilo dell'erronea applicazione dell'art. 303 comma 2 c.p.p. e del vizio di motivazione, la circostanza che la seconda ordinanza di custodia cautelare sarebbe quella emessa dal gup del tribunale di PO il 20 dicembre 2001, ai sensi dell'art. 27 c.p.p., con nuova decorrenza del termine di fase delle indagini preliminari, atteso che il ZA risultava essere stato arrestato il 17 febbraio 2001, in esecuzione di entrambe le ordinanze cautelari emesse dal giudice di Roma e da quello di PO. Secondo la difesa del ricorrente, la tesi del tribunale urtava sia con le finalità dell'ordinanza emessa ex art. 27 c.p.p., che non può determinare una nuova decorrenza dei termini di custodia cautelare, sia con il diverso trattamento riservato al coimputato AN, nei confronti del quale il gup del tribunale di PO non aveva emesso alcuna ordinanza coercitiva.
3. Il ricorso non è fondato.
Ed invero, indipendentemente dalla circostanza se i fatti descritti nella seconda ordinanza coercitiva (quella del 17 dicembre 2000) siano o meno anteriori a quelli descritti nella prima ordinanza (quella del 28 novembre 2000) ed indipendentemente altresì dalla circostanza che il 17 febbraio 2001 il ZA sia stato arrestato in esecuzione delle due ordinanze custodiali ora richiamate, sta di fatto che l'art. 303 comma 2 c.p.p. dispone espressamente che "nel caso in cui... il procedimento... sia rinviato ad altro giudice, dalla data del provvedimento che dispone... il rinvio... decorrono di nuovo i termini previsti dal comma 1 relativamente a ciascun stato e grado del procedimento".
Nel caso in esame, il nuovo termine di fase (un anno, ai sensi dell'art. 303 comma 1 lett. a) n. 3 c.p.p.) ha ripreso a decorrere dal 6 dicembre 2001, che è la data della sentenza con la quale il gip del tribunale di Roma si è dichiarato territorialmente incompetente in ordine ai fatti avvenuti a TE e ha disposto la trasmissione degli atti al gip del tribunale di PO ritenendo sussistente una connessione tra questi fatti e quelli oggetto dell'ordinanza coercitiva emessa il 17 dicembre 2000. Va, peraltro, segnalato che, in applicazione dell'art. 27 c.p.p., il gip del tribunale di PO, quale giudice competente territorialmente, ha emesso, entro venti giorni dalla ordinanza di trasmissione degli atti da parte del giudice romano, una nuova ordinanza impositiva di misura cautelare per entrambi i fatti ascritti al ZA, quelli verificatisi a TE e quelli avvenuti a PO.
In virtù del meccanismo processuale delineato dall'art. 27 c.p.p., il nuovo provvedimento cautelare emesso dal giudice competente si caratterizza per la completa autonomia rispetto al precedente e quindi non può essere definito di "conferma" o di "reiterazione" di quello precedente, in quanto emesso appunto da un altro giudice sulla base di un'autonoma valutazione delle stesse condizioni legittimanti, ancorché desunte da altri fatti (Cass., Sez. Un., 18 giugno 1993, Silvano, in CED Cass., n. 194315).
Una volta dichiarata dal giudice, all'udienza preliminare, l'incompetenza per territorio e disposta la trasmissione degli atti al pubblico ministero presso il giudice ritenuto territorialmente competente, i termini di durata della custodia cautelare decorrono ex novo, ricorrendo nella specie una ipotesi di rinvio del procedimento ad altro giudice ai sensi dell'art. 303 comma 2 c.p.p. (Cass., 9 dicembre 1992, Durante, in CED Cass., n. 193992; Id., 23 marzo 1993, La Mantia, in CED Cass., n. 194187, secondo cui il termine massimo della custodia cautelare ricomincia a decorrere ex novo anche nel caso di rinvio da un giudice a un altro con sentenza, come si è appunto verificato nel caso in esame).
È importante far rilevare che l'emissione della nuova misura cautelare da parte del giudice competente nel termine perentorio di venti giorni fissato nell'art. 27 c.p.p. comporta l'inefficacia della misura cautelare precedente, sostituendosi del tutto ad essa, con la conseguenza che lo status libertatis dell'indagato trova ormai la propria regolamentazione unicamente nel provvedimento del giudice dichiaratosi competente (Cass., 11 dicembre 1991, Tranchina;
Id., 11 marzo 1994, Battaglia, in CED Cass., n. 197437).
Nel caso in esame risulta che il gup del tribunale di PO ha disposto il rinvio a giudizio del ZA all'udienza preliminare dell'8 aprile 2002, e quindi entro il termine massimo di fase della nuova custodia cautelare decorrente dal 6 dicembre 2001. Peraltro, l'inefficacia della prima ordinanza cautelare emessa il 28 novembre 2000 dal gip del tribunale di Roma in virtù dell'avvenuta declaratoria di incompetenza porta inevitabilmente ad escludere (o, comunque, consente di ritenere superata) la rilevanza di un eventuale problema di contestazione a catena ex art. 297 comma 3 c.p.p.. Tanto più che il gip del tribunale di PO è venuto a conoscenza della connessione tra i fatti avvenuti a TE e quelli oggetto del procedimento pendente davanti a lui soltanto il 6 dicembre 2001, trattandosi, come bene osserva il tribunale del riesame, di vicende per le quali procedevano fino a quel momento autorità giudiziarie diverse.
Va da sè, peraltro, che ogni eventuale eccedenza (leggi: il periodo intercorso tra il 17 febbraio 2001 e il 6 dicembre 2001) resta soggetta in ogni caso ai limiti massimi di durata complessiva della custodia cautelare fissati nel comma 4 dell'art. 303 c.p.p.. Nessuna rilevanza, da ultimo, può assumere il segnalato diverso trattamento riservato al coimputato AN, la cui specifica posizione processuale non è conosciuta da questa Corte. Il ricorso deve essere dunque rigettato e al rigetto seguono le conseguenze di legge, meglio precisate nel dispositivo.
P.Q.M.
Visti gli artt. 606, 616 c.p.p.;
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
Dispone che, a cura della cancelleria, copia del presente provvedimento venga comunicata al direttore dell'istituto penitenziario ove il ZA e ristretto, ai sensi e per gli effetti stabiliti dall'art. 94 - ter disp. att. c.p.p..
Così deciso in Roma, il 12 marzo 2004.
Depositato in Cancelleria il 16 aprile 2004