Sentenza 19 gennaio 2005
Massime • 1
Sussiste l'interesse della parte civile ad impugnare, ai fini civili, la sentenza di assoluzione dell'imputato con la formula "perché il fatto non costituisce reato" (per mancanza dell'elemento psicologico), in quanto, ai sensi dell'art. 652 cod. proc. pen., l'azione civile per il risarcimento del danno da fatto illecito è preclusa, oltre che nei casi in cui l'imputato sia stato assolto per non avere commesso il fatto o perché il fatto non sussiste, anche quando egli sia stato assolto perché il fatto non costituisce reato, data l'identità di natura e di intensità dell'elemento psicologico rilevante ai fini penali e a quelli civili, con la conseguenza che un'eventuale pronuncia del giudice civile che dovesse affermare la sussistenza di tale elemento, escluso o messo in dubbio dalla sentenza penale irrevocabile, si porrebbe in contrasto con il principio dell'unità della funzione giurisdizionale.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 19/01/2005, n. 3416 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3416 |
| Data del deposito : | 19 gennaio 2005 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. CALABRESE Renato Luigi - Presidente - del 19/01/2004
Dott. ROTELLA Mario - Consigliere - SENTENZA
Dott. NAPPI Aniello - Consigliere - N. 68
Dott. FUMO Maurizio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. VESSICHELLI Maria - Consigliere - N. 020931/2004
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) CA ND N. IL 08/08/1973;
avverso SENTENZA del 22/10/2003 CORTE APPELLO di ROMA;
visti gli atti, la sentenza ed il procedimento;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dr. FUMO MAURIZIO;
udito il PG in persona del Sost. Proc. Gen. Dr. G. Izzo, il quale ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;
OSSERVA
Il Tribunale di Tivoli ha assolto AS AN con la formula "il fatto non costituisce reato" dal delitto di cui all'art. 582 cp in danno di LO Stefano. Su appello della sola PC, la Corte di appello di Roma ha riformato la sentenza di primo grado, dichiarando il AS responsabile del danno cagionato al LO e lo ha condannato al risarcimento dello stesso (da liquidarsi in separata sede), assegnando una provvisionale di E. 7.500, oltre spese per i due gradi di giudizio. Ricorre il difensore del AS e deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 576, 652, 538, 539 c.p.p.. Poiché le ipotesi di proscioglimento enumerate dall'art. 652 c.p.p. hanno effetto di giudicato nel processo civile, il sistema prevede la possibilità di impugnazione da parte della PC. Diverso però è il caso di proscioglimento con formula "il fatto non costituisce reato", perché essa non ha effetto di giudicato nel proc. civile, perché in tale sede il fatto rimane comunque suscettibile di vantazione. Non si tratta dunque di una lacuna normativa ma della chiara volontà del legislatore, che risponde ad un evidente criterio logico- sistematico.
In ogni caso, una sentenza di proscioglimento, sia pure con la formula ridetta, non consente al giudice penale una condanna agli effetti risarcitori (addirittura con assegnazione di provvisionale). L'appello della PC era dunque inammissibile e contro legem è stata la condanna del AS al risarcimento del danno in assenza di una sentenza di condanna. Con altro motivo, il ricorrente deduce travisamento del fatto e difetto di motivazione. Scrive la Corte che i testi hanno confermato la versione dei fatti offerta dal LO, dimenticando che testi sono anche quelli della difesa e che essi hanno escluso che la dinamica fosse quella ritenuta in sentenza di secondo grado. La Corte non si impegna nella attenta disamina delle deposizioni testimoniali ed acriticamente attribuisce credibilità ai soli testi dell'accusa. Sintomatico di tale superficiale modo di procedere è ciò che la Corte scrive con riferimento al sanguinamento del LO, che, contrariamente a quanto affermato nella sentenza di primo grado, viene ritenuto sussistente, con ciò smentendo addirittura i risultati della consulenza di PC. La Corte romana insomma sminuisce arbitrariamente quelli che il Tribunale aveva colto come elementi di incongruenza nella ricostruzione dei fatti operata dalla PC e dai "suoi" testi.
La prima censura è infondata.
La possibilità di impugnazione concessa alla PC (ai soli effetti della responsabilità civile) contro una sentenza di proscioglimento dell'imputato, prevista dall'art. 576 c.p.p., costituisce deroga rispetto a quanto stabilito dall'art. 538 dello stesso codice, che, in linea generale, ancora la possibilità di decidere circa restituzione e risarcimento danno derivante da reato alla pronunzia di una sentenza di condanna (cfr. ASN 200112359-RV 218905). Insomma, non è dubbio (cfr. SU sent. n. 5 del 1998, ric. Loparco, RV 212575) che la PO, una volta costituitasi PC, possa liberamente decidere di insistere, nei gradi successivi del processo penale, nell'attivata azione per le restituzioni e/o il risarcimento del danno, nonostante l'assoluzione dell'imputato. Ciò, non solo in presenza di accertamento (da parte del giudice del processo in una fase suscettibile di impugnazione), dell'insussistenza del fatto o della non commissione di esso da parte del chiamato in giudizio, ma anche in presenza di altra pronunzia esonerante da responsabilità (o implicante improcedibilità); e ciò anche se il PM abbia optato per l'accettazione della decisione.
Nel caso in esame, l'assoluzione dell'imputato per ritenuta mancanza dell'elemento psicologico (assoluzione consacrata nelle formula "il fatto non costituisce reato") non priva certo la PC dell'interesse alla impugnazione (ai fini civili) in sede penale, atteso che, a norma dell'art. 652 c.p.p., l'azione civile per il risarcimento del danno da fatto illecito è preclusa, non solo quando l'imputato è stato assolto per non essere commesso il fatto o perché il fatto non sussiste, ma anche quando è stato assolto perché il fatto non costituisce reato, attesa l'identità di natura e di intensità dell'elemento psicologico rilevante ai fini penali e a quelli civili, con la conseguenza che un'eventuale pronuncia del giudice civile, che dovesse affermare la esistenza di tale elemento, escluso o messo in dubbio dalla sentenza penale irrevocabile, si porrebbe in contrasto con il principio dell'unità della funzione giurisdizionale (cfr ASN 200109795-RV 218283).
La seconda censura è inammissibile perché articolata in fatto e tendente ad una alternativa ricostruzione degli accadimenti. Essa, oltretutto, si fonda su di una lettura, non puntuale, della sentenza di secondo grado. E invero, i giudici di appello hanno scritto che la testata vibrata da AS al volto di LO fu confermata dai testi presenti al fatto. Sul punto, ovviamente, questo Collegio non ha possibilità di accertare (o verificare) se fossero presenti altre persone, ma sta di fatto che la Corte territoriale ha giudicato insignificanti le altre emergenze fattuali, pur valorizzate dal Tribunale;
anche dunque se, come sostiene il ricorrente, furono raccolte dichiarazioni testimoniali in senso contrario alla tesi di accusa, i giudici di secondo grado le svalutano e ciò essi fanno motivatamente, atteso che chiariscono che la loro decisione si fonda:
a) sulle dichiarazioni della PO, b) sulle dichiarazioni dei testi presenti, c) sulla documentazione sanitaria.
Contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, poi, la Corte di merito non da particolare peso all'indagine sul sanguinamento del naso della PO ("assolutamente sterile e fuorviante è l'indagine.....................sul particolare del sanguinamento del naso del LO, emerso nel dibattimento e non dichiarato in un primo momento dalla vittima").
Conclusivamente il ricorso merita rigetto e il ricorrente va condannato al pagamento delle spese del grado.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
Così deciso in Roma, il 19 gennaio 2005.
Depositato in Cancelleria il 2 febbraio 2005