CGT1
Sentenza 6 febbraio 2026
Sentenza 6 febbraio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Prato, sez. II, sentenza 06/02/2026, n. 20 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Prato |
| Numero : | 20 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 20/2026
Depositata il 06/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PRATO Sezione 2, riunita in udienza il 26/01/2026 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
GLENDI GRAZIELLA, Presidente e Relatore
IE GI, GI
TOCCAFONDI ALBERTO, GI
in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4/2025 depositato il 04/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 Spa - P.IVA_1
Difeso da
Dott. Difensore_1 - CF_Difensore_1
Avv. Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Dogane E Monopoli Uadm Toscana 4 - Sede Prato
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- SIL. RIFIUTO n. IST RIMB. DEL 09/04/2024 ACCISE ARMONIZZATE-ENERGIA ELETTRICA
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 22/2026 depositato il 27/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente: fa presente che la somma richiesta a rimborso, sottratta la parte prescritta, non è stata ancora versata, per cui insiste per l'accoglimento del ricorso per la somma non prescritta e interessi, con la compensazione delle spese.
Resistente: fa presente che l'ordine di pagamento è avvenuto in data 17/04/2025.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente proposto, la società Ricorrente_1 s.p.a., rappresentata e difesa come in epigrafe, impugnava il diniego tacito sull'istanza, presentata il 9/04/2024 all'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, quale esercente attività di fornitura di energia elettrica e soggetto obbligato ex art. 53 d.lgs. n. 504/95, di rimborso della somma di € 21.943,94, oltre interessi dalla data della richiesta fino al soddisfo, a titolo di addizionale provinciale sull'accisa applicata ai consumi di energia elettrica, ex d.l. n. 511/1988, fornita alla società Società_1 S.r.l., già oggetto di contenzioso tra Società_1 e Ricorrente_1, concluso con l'Ordinanza n. 6261/2023 del 07.12.2023 del Tribunale di Milano.
Illustrata la pregressa vicenda che ha portato all'abrogazione dell'addizionale di cui trattasi e richiamata la vertenza intercorsa con Società_1 alla quale le somme erano state pagate, la ricorrente chiedeva l'annullamento del diniego impugnato con la condanna dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli a rimborsare la somma richiesta con interessi e con vittoria delle spese.
L'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, costituendosi in giudizio, faceva presente che nell'istanza di rimborso la società Ricorrente_1 s.p.a. aveva conteggiato anche i mesi di gennaio e febbraio 2010, dichiarati prescritti con l'ordinanza n. 6261/2023 del 07.12.2023 del Tribunale di Milano menzionata dalla stessa ricorrente, e comunicava di aver provveduto, con Determinazione prot. n. 529/RU del 14.01.2025, notificata con nota prot. n. 541/RU in pari data, a disporre il rimborso in favore della società ricorrente della somma di € 20.463,62, oltre interessi dalla data di presentazione della domanda fino al giorno del pagamento, a titolo di addizionale provinciale all'accisa sull'energia elettrica erogata in favore della cliente Società_1 s.r.l. relativamente al periodo 01.03.2010- 31.12.2011 (con esclusione dell'importo di € 1.480,32, corrispondente al periodo gennaio - febbraio 2010, dichiarato prescritto dall'Ordinanza del Tribunale di Milano n. 6261/2023).
Di conseguenza l'Ufficio chiedeva dichiararsi l'estinzione del giudizio per intervenuta cessazione della materia del contendere, con integrale compensazione delle spese processuali, tenuto conto che il provvedimento di rimborso si è reso necessario a seguito dell'orientamento giurisprudenziale di Cassazione formatosi nel tempo e non per una illegittimità originaria del diniego dovuta a contrarietà alla normativa italiana.
Fissata l'udienza di trattazione, comparivano le parti che ne avevano fatto richiesta. Il difensore della ricorrente dava atto dell'avvenuta prescrizione dell'importo non riconosciuto a rimborso nelle controdeduzioni dall'Ufficio e faceva presente che il pagamento non era ancora avvenuto, per cui insisteva per l'accoglimento del ricorso per la restante parte, con compensazione delle spese. Il rappresentante dell'Ufficio comunicava che l'ordine di pagamento era avvenuto in data 17/04/2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Visti gli atti, sentite le parti, la Corte osserva che, in effetti, nell'ordinanza del Tribunale di Milano risulta pronunciata la prescrizione degli importi relativi ai mesi di gennaio e febbraio 2010, che, pertanto, non sono dovuti, come peraltro ha dato atto il difensore della ricorrente in udienza.
Quanto alla richiesta della parte resistente di declaratoria di estinzione del giudizio per cessata materia del contendere, la Corte osserva che l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha prodotto il provvedimento dirigenziale prot. n. 529/RU del 14 gennaio 2025, con il quale la Direzione dell'Agenzia ha determinato “di accogliere, per le motivazioni indicate in premessa, nel rispetto della normativa vigente e della nota prot. n.
629067/RU del 10.10.2024 della Direzione Accise relativamente al periodo dal 01/03/2010 al 31/12/2011
l'istanza di rimborso di € 20.463,62 (ventimilaquattrocentosessantatre/62) più interessi dalla data di presentazione dell'istanza fino al giorno del pagamento, presentata dalla società Ricorrente_1 SPA”; “di autorizzare ai sensi dell'art. 14, comma 4, del D.lgs. n. 504/1995, in favore della Ricorrente_1 SPA…il rimborso in contanti di € 20.463,62 (ventimilaquattrocentosessantatre/62) più interessi dalla data di presentazione dell'istanza fino al giorno del pagamento”; e, quindi, “di dare mandato alla Sezione Servizi di Supporto -
Reparto Audit Interno di procedere alla richiesta fondi (capitolo 3815) e ai successivi adempimenti connessi al pagamento in favore della società Ricorrente_1 SPA… nei confronti della quale sarà emesso un ordinativo di pagamento per l'importo € 20.463,62 (ventimilaquattrocentosessantatre/62) più interessi dalla data di presentazione dell'istanza fino al giorno del pagamento, da rendere esigibile mediante accredito sul c/c bancario”, di cui alle coordinate della società stessa.
Il detto provvedimento all'evidenza non dimostra che il pagamento sia effettivamente avvenuto.
All'udienza, il rappresentate dell'Ufficio ha menzionato un ordine di pagamento del 17 aprile 2025, senza tuttavia che ne sia stata effettuata alcuna produzione agli atti.
Poiché il difensore della società ricorrente ha attestato, sempre in udienza, che l'effettivo pagamento non è ancora avvenuto, stante la pacifica debenza delle somme, escluse quelle relative alle mensilità prescritte, oltre interessi come di legge, non è possibile dichiarare la cessazione della materia del contendere, mentre va pronunciato l'annullamento del diniego con riguardo all'importo, come sopra detto, dovuto, con la condanna dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli al rimborso del detto importo in favore della società, oltre interessi come di legge, dalla data di presentazione dell'istanza fino al saldo effettivo.
Le spese vanno compensate in ragione della complessiva vicenda relativa al tributo di cui trattasi, come, peraltro, è stato chiesto da entrambe le parti.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Prato, in parziale accoglimento del ricorso, annulla il diniego tacito di rimborso e condanna l'Agenzia delle Dogane a versare alla ricorrente l'importo richiesto, con esclusione dei mesi di gennaio e febbraio 2010, dei quali è stata dichiarata la prescrizione nell'ord.
Trib. Milano n. 6261/2023, oltre interessi dalla domanda al saldo. Spese compensate. Prato, 26 gennaio
2026.
Depositata il 06/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PRATO Sezione 2, riunita in udienza il 26/01/2026 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
GLENDI GRAZIELLA, Presidente e Relatore
IE GI, GI
TOCCAFONDI ALBERTO, GI
in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4/2025 depositato il 04/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 Spa - P.IVA_1
Difeso da
Dott. Difensore_1 - CF_Difensore_1
Avv. Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Dogane E Monopoli Uadm Toscana 4 - Sede Prato
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- SIL. RIFIUTO n. IST RIMB. DEL 09/04/2024 ACCISE ARMONIZZATE-ENERGIA ELETTRICA
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 22/2026 depositato il 27/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente: fa presente che la somma richiesta a rimborso, sottratta la parte prescritta, non è stata ancora versata, per cui insiste per l'accoglimento del ricorso per la somma non prescritta e interessi, con la compensazione delle spese.
Resistente: fa presente che l'ordine di pagamento è avvenuto in data 17/04/2025.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente proposto, la società Ricorrente_1 s.p.a., rappresentata e difesa come in epigrafe, impugnava il diniego tacito sull'istanza, presentata il 9/04/2024 all'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, quale esercente attività di fornitura di energia elettrica e soggetto obbligato ex art. 53 d.lgs. n. 504/95, di rimborso della somma di € 21.943,94, oltre interessi dalla data della richiesta fino al soddisfo, a titolo di addizionale provinciale sull'accisa applicata ai consumi di energia elettrica, ex d.l. n. 511/1988, fornita alla società Società_1 S.r.l., già oggetto di contenzioso tra Società_1 e Ricorrente_1, concluso con l'Ordinanza n. 6261/2023 del 07.12.2023 del Tribunale di Milano.
Illustrata la pregressa vicenda che ha portato all'abrogazione dell'addizionale di cui trattasi e richiamata la vertenza intercorsa con Società_1 alla quale le somme erano state pagate, la ricorrente chiedeva l'annullamento del diniego impugnato con la condanna dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli a rimborsare la somma richiesta con interessi e con vittoria delle spese.
L'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, costituendosi in giudizio, faceva presente che nell'istanza di rimborso la società Ricorrente_1 s.p.a. aveva conteggiato anche i mesi di gennaio e febbraio 2010, dichiarati prescritti con l'ordinanza n. 6261/2023 del 07.12.2023 del Tribunale di Milano menzionata dalla stessa ricorrente, e comunicava di aver provveduto, con Determinazione prot. n. 529/RU del 14.01.2025, notificata con nota prot. n. 541/RU in pari data, a disporre il rimborso in favore della società ricorrente della somma di € 20.463,62, oltre interessi dalla data di presentazione della domanda fino al giorno del pagamento, a titolo di addizionale provinciale all'accisa sull'energia elettrica erogata in favore della cliente Società_1 s.r.l. relativamente al periodo 01.03.2010- 31.12.2011 (con esclusione dell'importo di € 1.480,32, corrispondente al periodo gennaio - febbraio 2010, dichiarato prescritto dall'Ordinanza del Tribunale di Milano n. 6261/2023).
Di conseguenza l'Ufficio chiedeva dichiararsi l'estinzione del giudizio per intervenuta cessazione della materia del contendere, con integrale compensazione delle spese processuali, tenuto conto che il provvedimento di rimborso si è reso necessario a seguito dell'orientamento giurisprudenziale di Cassazione formatosi nel tempo e non per una illegittimità originaria del diniego dovuta a contrarietà alla normativa italiana.
Fissata l'udienza di trattazione, comparivano le parti che ne avevano fatto richiesta. Il difensore della ricorrente dava atto dell'avvenuta prescrizione dell'importo non riconosciuto a rimborso nelle controdeduzioni dall'Ufficio e faceva presente che il pagamento non era ancora avvenuto, per cui insisteva per l'accoglimento del ricorso per la restante parte, con compensazione delle spese. Il rappresentante dell'Ufficio comunicava che l'ordine di pagamento era avvenuto in data 17/04/2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Visti gli atti, sentite le parti, la Corte osserva che, in effetti, nell'ordinanza del Tribunale di Milano risulta pronunciata la prescrizione degli importi relativi ai mesi di gennaio e febbraio 2010, che, pertanto, non sono dovuti, come peraltro ha dato atto il difensore della ricorrente in udienza.
Quanto alla richiesta della parte resistente di declaratoria di estinzione del giudizio per cessata materia del contendere, la Corte osserva che l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha prodotto il provvedimento dirigenziale prot. n. 529/RU del 14 gennaio 2025, con il quale la Direzione dell'Agenzia ha determinato “di accogliere, per le motivazioni indicate in premessa, nel rispetto della normativa vigente e della nota prot. n.
629067/RU del 10.10.2024 della Direzione Accise relativamente al periodo dal 01/03/2010 al 31/12/2011
l'istanza di rimborso di € 20.463,62 (ventimilaquattrocentosessantatre/62) più interessi dalla data di presentazione dell'istanza fino al giorno del pagamento, presentata dalla società Ricorrente_1 SPA”; “di autorizzare ai sensi dell'art. 14, comma 4, del D.lgs. n. 504/1995, in favore della Ricorrente_1 SPA…il rimborso in contanti di € 20.463,62 (ventimilaquattrocentosessantatre/62) più interessi dalla data di presentazione dell'istanza fino al giorno del pagamento”; e, quindi, “di dare mandato alla Sezione Servizi di Supporto -
Reparto Audit Interno di procedere alla richiesta fondi (capitolo 3815) e ai successivi adempimenti connessi al pagamento in favore della società Ricorrente_1 SPA… nei confronti della quale sarà emesso un ordinativo di pagamento per l'importo € 20.463,62 (ventimilaquattrocentosessantatre/62) più interessi dalla data di presentazione dell'istanza fino al giorno del pagamento, da rendere esigibile mediante accredito sul c/c bancario”, di cui alle coordinate della società stessa.
Il detto provvedimento all'evidenza non dimostra che il pagamento sia effettivamente avvenuto.
All'udienza, il rappresentate dell'Ufficio ha menzionato un ordine di pagamento del 17 aprile 2025, senza tuttavia che ne sia stata effettuata alcuna produzione agli atti.
Poiché il difensore della società ricorrente ha attestato, sempre in udienza, che l'effettivo pagamento non è ancora avvenuto, stante la pacifica debenza delle somme, escluse quelle relative alle mensilità prescritte, oltre interessi come di legge, non è possibile dichiarare la cessazione della materia del contendere, mentre va pronunciato l'annullamento del diniego con riguardo all'importo, come sopra detto, dovuto, con la condanna dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli al rimborso del detto importo in favore della società, oltre interessi come di legge, dalla data di presentazione dell'istanza fino al saldo effettivo.
Le spese vanno compensate in ragione della complessiva vicenda relativa al tributo di cui trattasi, come, peraltro, è stato chiesto da entrambe le parti.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Prato, in parziale accoglimento del ricorso, annulla il diniego tacito di rimborso e condanna l'Agenzia delle Dogane a versare alla ricorrente l'importo richiesto, con esclusione dei mesi di gennaio e febbraio 2010, dei quali è stata dichiarata la prescrizione nell'ord.
Trib. Milano n. 6261/2023, oltre interessi dalla domanda al saldo. Spese compensate. Prato, 26 gennaio
2026.