CASS
Sentenza 28 maggio 2026
Sentenza 28 maggio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 28/05/2026, n. 19588 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 19588 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2026 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto dalla parte civile: UZ RT, nel procedimento a carico di: CH OM, nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 03/06/2025 della Corte d’appello di Trieste visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale IG GI, il quale ha concluso chiedendo che il ricorso sia rigettato;
letta la memoria dell’Avvocato Nicola SC, difensore dell’imputato CH OM, il quale ha chiesto di «dichiarare la nullità dell’avviso ex art. 584 cpp e dell’avviso ex art. 610 cpp per omessa notifica degli stessi allo scrivente» e che il ricorso sia dichiarato inammissibile o sia rigettato;
udita la relazione svolta dal Consigliere Giuseppe Nicastro. RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 03/06/2025, la Corte d’appello di Trieste confermava la sentenza del 12/04/2023 del G.u.p. del Tribunale di Pordenone, emessa in esito a giudizio abbreviato, con la quale OM CH era stato: a) condannato alla pena di due anni e sei mesi di reclusione ed € 600,00 di multa per il reato di estorsione continuata ai danni di RT UZ di cui al capo B), oltre che al risarcimento del danno che era stato cagionato da tale reato allo stesso UZ, che si era Penale Sent. Sez. 2 Num. 19588 Anno 2026 Presidente: AGOSTINACCHIO LUIGI Relatore: NICASTRO GIUSEPPE Data Udienza: 13/03/2026 costituito parte civile;
b) assolto dal reato di usura continuata e pluriaggravata, sempre ai danni di RT UZ, di cui al capo A), perché il fatto non sussiste.
2. Avverso l’indicata sentenza del 03/06/2025 della Corte d’appello di Trieste, ha proposto ricorso per cassazione, per il tramite del proprio difensore, la parte civile RT UZ, affidato a un unico motivo. Con tale motivo, la cui esposizione è preceduta dall’esposizione del contenuto del proprio atto di appello, il ricorrente – con riguardo alla conferma dell’assoluzione dell’imputato OM CH per il reato di usura di cui al capo A), agli effetti della relativa responsabilità civile –, deduce, in relazione all’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., l’omessa motivazione e l’«omesso esame della documentazione processuale in base alla quale risultava che le vetture cedute da UZ a CH non erano oggetto di scambi commerciali ma esse stesse parte del prezzo dell’interesse preteso in restituzione del prestito». Il UZ contesta la motivazione, in particolare, là dove la Corte d’appello di Trieste ha affermato che «la indeterminatezza del credito per provvigioni e la impossibilità di accertare quanta parte dei 31.000,00 euro siano andati a coprire gli interessi della somma capitale di euro 5.000,00 non consente, come detto, di formulare con certezza alcun giudizio di prestazione usuraria a carico del CH» (primo paragrafo della pag. 13 della sentenza impugnata). Il ricorrente fa precedere il motivo dalla seguente «sintesi»: «non vi era nessuna somma corrisposta da UZ a CH che fosse il corrispettivo di un lecito scambio commerciale, perché tra i due non vi erano rapporti commerciali di sorta, pertanto, non si poneva nemmeno il problema di determinare la percentuale di pagamenti relativa ad asseriti ed inesistenti “affari”, e quella invece (l’unica) riconducibile alla restituzione del prestito». In particolare, «che le vetture non fossero […] parte di uno scambio commerciale ma solo un ulteriore mezzo di pagamento preteso dall’imputato», risulterebbe «ampiamente provato»: a) dall’aggiornamento dello stato delle indagini del 03/07/2018 della Squadra mobile della Questura di Pordenone, là dove era scritto che «dall’attività tecnica disposta nell’ambito del procedimento penale in oggetto è emerso chiaramente che l’indagato sia in procinto di recarsi a Pordenone, presumibilmente presso l’Officina Car Motors per riscuotere dal UZ la rata di mille euro nonché un’autovettura BMW in cambio del denaro che non era riuscito a versare alle varie scadenze»; b) dall’intercettazione sull’utenza in uso al CH progressivo 1611 del 27/06/2018, là dove si afferma «o ci dai la macchina più i mille euro della cambiale»; c) dalla testimonianza di LA AD (prima collaboratrice, poi socia e poi titolare dell’officina presso la quale lavorava il UZ), là dove la AD aveva affermato che nel corso del 2018 il CH aveva «più volte detto a UZ, anche in mia presenza o da sola, che se non aveva soldi poteva benissimo dargli una autovettura del valore di quindicimila euro»; d) dall’annotazione della polizia giudiziaria del 03/07/2018, 2 là dove era scritto che le dichiarazioni del UZ secondo cui in alcune occasioni, non riuscendo egli a pagare le rate mensili, in luogo del denaro, era costretto a cedere al CH alcune autovetture che aveva in deposito, avrebbero trovato «riscontro sul fatto che alcune delle auto in tempi recenti sono state intestate a persone residenti nella Provincia di Napoli […]. Per quanto concerne l’autovettura BMW tg. DS274ZD […] come si evince sia dalle dichiarazioni del UZ sia dall’attività tecnica in atto, risulta trattarsi dell’autovettura che MM [UZ] e UD O] pretendono dalla persona offesa a fronte degli interessi del debito sommatisi»; e) dalla visura presso l’Automobile Club d’Italia (ACI) «che nella ricerca storica conferma la titolarità di 70 veicoli a nome di UZ RT»; f) dalla [f]alsificazione di tutte le firme di RT UZ nei trasferimenti di proprietà», rispetto alle quali il ricorrente lamenta la mancata risposta alla domanda su che senso «avrebbe avuto falsificare la firma di UZ se le vetture fossero state effettivamente parte di uno scambio commerciale». Ne deriverebbe pertanto che «tutte le somme pretese da CH avevano fonte nel prestito, perché le auto – contrariamente a quanto ritenuto dalla Corte di merito – non erano l’oggetto di rapporti commerciali, ma solo e soltanto un ulteriore mezzo di pagamento degli interessi pretesi per il prestito». Da ciò la conseguenza che «[n]on si sarebbe dovuta fare allora nessuna differenza tra somme pretese a titolo di interesse e somme pretese per rapporti di lavoro (operazione che, ritenuta impossibile dalla Corte [d’appello], ha determinato il rigetto dell’appello sul capo A), perché tutte le dazioni di denaro e vetture da UZ a CH avevano tutte la medesima natura: restituzione di interessi usurari». CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Preliminarmente, deve essere rigettata l’eccezione di «nullità dell’omessa notifica dell’avviso ex art. 584 cpp» al difensore dell’imputato avv. Nicola SC che è stata sollevata dallo stesso avvocato con la memoria che è stata da lui depositata il 24/02/2026. Il Collegio ritiene infatti di ribadire, condividendolo, l’orientamento che è stato espresso dalla Sezioni unite della Corte di cassazione con la sentenza “Innocenti”, secondo cui, in tema di impugnazioni, la notifica del relativo atto alla parte privata, a cura della cancelleria, che è prevista dall’art. 584 cod. proc. pen., va eseguita solo nei confronti della parte medesima e non del difensore (Sez. U, n. 12878 del 29/01/2003, [...], Rv. 223723-01). Tale orientamento è stato successivamente ribadito da Sez. 5, n. 11102 del 11/02/2015, Dell’Arti, Rv. 263246-01, e da Sez. 4, n. 13081 del 10/02/2009, [...], Rv. 243872-01 (la prima delle quali, nel dichiarare la manifesta infondatezza della sollevata questione di legittimità costituzionale dell’art. 584 cod. proc. pen., ha argomentato che «la notifica personale alla parte […] è strumento idoneo a garantire i diritti difensivi, non potendosi, al contrario, censurare la norma per una sua pretesa contrarietà alla Costituzione, ove dipendente da un atteggiamento negligente della parte. L’imputato che riceve la notifica 3 dell’atto di impugnazione ha, infatti, l’onere di attivarsi e di informare il proprio difensore al fine dell’eventuale proposizione dell’appello incidentale»). Si deve in ogni caso rilevare come, nel caso di specie, risulti evidente che l’avv. SC ha avuto conoscenza del ricorso che è stato proposto dalla parte civile RT UZ, tanto è vero che, con la menzionata memoria depositata il 24/02/2026, egli ha controbattuto rispetto agli argomenti che sono stati spesi dalla parte civile ricorrente.
2. Sempre in via preliminare, deve essere rigettata anche l’eccezione di «nullità dell’avviso ex art. 610 cpp» «per omessa notifica» dello stesso al difensore dell’imputato avv. Nicola SC che è stata sollevata dallo stesso avvocato sempre con la memoria che è stata da lui depositata il 24/02/2026. Il rigetto di tale eccezione discende, da un lato, dal fatto che, come è comprovato dal deposito della suddetta memoria, l’avv. SC ha senz’altro avuto conoscenza della data dell’udienza, dall’altro lato, dal fatto che lo stesso avvocato non ha avanzato alcuna richiesta di partecipazione alla medesima udienza.
3. L’unico motivo è manifestamente infondato.
3.1. Costituisce un orientamento consolidato della Corte di cassazione quello secondo cui, ai fini del controllo di legittimità sul vizio di motivazione, ricorre la cosiddetta “doppia conforme” quando la sentenza di appello, nella sua struttura argomentativa, si salda con quella di primo grado sia attraverso ripetuti richiami a quest’ultima sia adottando gli stessi criteri utilizzati nella valutazione delle prove, con la conseguenza che le due sentenze possono essere lette congiuntamente costituendo un unico complessivo corpo decisionale (tra le tante: Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, [...], Rv. 277218-01; Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, [...], Rv. 257595-01; Sez. 3, n. 13926 del 01/12/2011, dep. 2012, [...], Rv. 252615-01). È parimenti consolidato, nella giurisprudenza di legittimità, il principio secondo cui, nel caso di cosiddetta “doppia conforme”, il vizio di travisamento della prova può essere dedotto con il ricorso per cassazione sia nell’ipotesi in cui il giudice di appello, per rispondere alle critiche contenute nei motivi di gravame, abbia richiamato dati probatori non esaminati dal primo giudice, sia quando entrambi i giudici del merito siano incorsi nel medesimo travisamento delle risultanze probatorie acquisite in forma di tale macroscopica o manifesta evidenza da imporre, in termini inequivocabili, il riscontro della non corrispondenza delle motivazioni di entrambe le sentenze di merito rispetto al compendio probatorio acquisito nel contraddittorio delle parti (Sez. 4, n. 35963 del 03/12/2020, [...], Rv. 280155-01; Sez. 2, n. 5336 del 09/01/2018, [...], Rv. 272018-01; Sez. 4, n. 44765 del 22/10/2013, [...], Rv. 256837-01). Costituisce, ancora, un principio pacificamente accolto dalla Corte di cassazione – e anch’esso, come i precedenti, condiviso dal Collegio – quello secondo cui, in tema di motivi di ricorso per cassazione, non sono deducibili censure attinenti a vizi della motivazione diversi dalla sua mancanza, dalla sua manifesta illogicità, dalla sua contraddittorietà 4 (intrinseca o con atto probatorio ignorato quando esistente, o affermato quando mancante), su aspetti essenziali a imporre una diversa conclusione del processo, sicché sono inammissibili tutte le doglianze che “attaccano” la persuasività, l’inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell’attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento (Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, [...], Rv. 280747-01; Sez. 6, n. 13809 del 17/03/2015, [...], Rv. 262965-01). Non è sindacabile in sede di legittimità, salvo il controllo sulla congruità e logicità della motivazione, la valutazione del giudice di merito, cui spetta il giudizio sulla rilevanza e attendibilità delle fonti di prova, circa contrasti testimoniali o la scelta tra divergenti versioni e interpretazioni dei fatti (Sez. 5, n. 51604 del 19/09/2017, D’Ippedico, Rv. 271623-01; Sez. 2, n. 20806 del 05/05/2011, [...], Rv. 250362-01).
3.2. Nel caso in esame, i giudici del merito, con le loro conformi sentenze, hanno, rispettivamente, affermato (il G.u.p. del Tribunale di Pordenone) e confermato (la Corte d’appello di Trieste) l’insussistenza del reato di usura di cui al capo A) per «l’insuperabile situazione di dubbio in ordine all’esatta ricostruzione dei rapporti finanziari tra l’imputato e la persona offesa» (così a pag. 17 della sentenza di primo grado). Ciò in quanto, come è stato ribadito dalla Corte d’appello di Trieste, non era stato possibile né determinare con certezza l’entità del prestito che era stato erogato dal LO al UZ (la quale era stata indicata in misure tutte diverse dal LO, dal UZ e dalla persona informata sui fatti Andrea Nardin), né stabilire con certezza quale fosse il credito che il LO vantava nei confronti del UZ in relazione a rapporti commerciali tra i due diversi dal prestito in questione (attinenti al commercio di automobili) e, quindi, se le somme che erano state versate dal UZ al LO fossero relative, anche solo in parte, a tali rapporti. Incertezze, queste, che escludevano logicamente che si potesse determinare l’entità dell’interesse che il LO aveva chiesto al UZ in corrispettivo del prestito di denaro. Quanto al prestito di € 5.000,00 del mese di gennaio del 2015, la Corte d’appello di Trieste ha argomentato che, anche a ritenerne accertata l’entità, attesa la coincidenza delle dichiarazioni del LO e del UZ al riguardo, restavano i fatti – logicamente impeditivi della possibilità di determinare l’interesse che era stato richiesto dal LO in corrispettivo del suddetto prestito di € 5.000,00 – che non era stato possibile stabilire né quale fosse il credito che il LO vantava nei confronti del UZ in relazione ai menzionati rapporti commerciali tra i due, né, comunque, quanta parte degli € 31.000,00 circa che si era accertato furono corrisposti dal UZ al LO fossero imputabili a interessi sul prestito de quo. Tale motivazione risulta del tutto priva di contraddizioni e di illogicità, tanto meno 5 manifeste, anche nella prospettiva della valutazione delle prove in base al criterio del “più probabile che non” anziché in base al criterio dell’“alto grado di probabilità logica”. A fronte di ciò, le doglianze del ricorrente, che si appuntano sull’asserita assenza di ordinarie operazioni commerciali con l’imputato aventi a oggetto autoveicoli e sulla conseguente esclusione che le somme versate allo stesso imputato potessero essere in parte relative a tali rapporti, lungi dall’evidenziare degli effettivi travisamenti delle prove, si risolvono, in realtà, nella sollecitazione di una diversa valutazione del compendio probatorio, con il quale il ricorrente non si è neppure compiutamente confrontato, atteso che la plausibilità dell’esistenza degli stessi rapporti era stata diffusamente motivata dal G.u.p. del Tribunale di Pordenone (pagg. 18-19 della sentenza di primo grado), con non illogiche argomentazioni con le quali il UZ ha, appunto, omesso di confrontarsi.
4. Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente, ai sensi dell’art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento, nonché, essendo ravvisabili profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento della somma di € 3.000,00 in favore della cassa delle ammende. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così è deciso, 13/03/2026 Il Consigliere estensore Il Presidente 6
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale IG GI, il quale ha concluso chiedendo che il ricorso sia rigettato;
letta la memoria dell’Avvocato Nicola SC, difensore dell’imputato CH OM, il quale ha chiesto di «dichiarare la nullità dell’avviso ex art. 584 cpp e dell’avviso ex art. 610 cpp per omessa notifica degli stessi allo scrivente» e che il ricorso sia dichiarato inammissibile o sia rigettato;
udita la relazione svolta dal Consigliere Giuseppe Nicastro. RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 03/06/2025, la Corte d’appello di Trieste confermava la sentenza del 12/04/2023 del G.u.p. del Tribunale di Pordenone, emessa in esito a giudizio abbreviato, con la quale OM CH era stato: a) condannato alla pena di due anni e sei mesi di reclusione ed € 600,00 di multa per il reato di estorsione continuata ai danni di RT UZ di cui al capo B), oltre che al risarcimento del danno che era stato cagionato da tale reato allo stesso UZ, che si era Penale Sent. Sez. 2 Num. 19588 Anno 2026 Presidente: AGOSTINACCHIO LUIGI Relatore: NICASTRO GIUSEPPE Data Udienza: 13/03/2026 costituito parte civile;
b) assolto dal reato di usura continuata e pluriaggravata, sempre ai danni di RT UZ, di cui al capo A), perché il fatto non sussiste.
2. Avverso l’indicata sentenza del 03/06/2025 della Corte d’appello di Trieste, ha proposto ricorso per cassazione, per il tramite del proprio difensore, la parte civile RT UZ, affidato a un unico motivo. Con tale motivo, la cui esposizione è preceduta dall’esposizione del contenuto del proprio atto di appello, il ricorrente – con riguardo alla conferma dell’assoluzione dell’imputato OM CH per il reato di usura di cui al capo A), agli effetti della relativa responsabilità civile –, deduce, in relazione all’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., l’omessa motivazione e l’«omesso esame della documentazione processuale in base alla quale risultava che le vetture cedute da UZ a CH non erano oggetto di scambi commerciali ma esse stesse parte del prezzo dell’interesse preteso in restituzione del prestito». Il UZ contesta la motivazione, in particolare, là dove la Corte d’appello di Trieste ha affermato che «la indeterminatezza del credito per provvigioni e la impossibilità di accertare quanta parte dei 31.000,00 euro siano andati a coprire gli interessi della somma capitale di euro 5.000,00 non consente, come detto, di formulare con certezza alcun giudizio di prestazione usuraria a carico del CH» (primo paragrafo della pag. 13 della sentenza impugnata). Il ricorrente fa precedere il motivo dalla seguente «sintesi»: «non vi era nessuna somma corrisposta da UZ a CH che fosse il corrispettivo di un lecito scambio commerciale, perché tra i due non vi erano rapporti commerciali di sorta, pertanto, non si poneva nemmeno il problema di determinare la percentuale di pagamenti relativa ad asseriti ed inesistenti “affari”, e quella invece (l’unica) riconducibile alla restituzione del prestito». In particolare, «che le vetture non fossero […] parte di uno scambio commerciale ma solo un ulteriore mezzo di pagamento preteso dall’imputato», risulterebbe «ampiamente provato»: a) dall’aggiornamento dello stato delle indagini del 03/07/2018 della Squadra mobile della Questura di Pordenone, là dove era scritto che «dall’attività tecnica disposta nell’ambito del procedimento penale in oggetto è emerso chiaramente che l’indagato sia in procinto di recarsi a Pordenone, presumibilmente presso l’Officina Car Motors per riscuotere dal UZ la rata di mille euro nonché un’autovettura BMW in cambio del denaro che non era riuscito a versare alle varie scadenze»; b) dall’intercettazione sull’utenza in uso al CH progressivo 1611 del 27/06/2018, là dove si afferma «o ci dai la macchina più i mille euro della cambiale»; c) dalla testimonianza di LA AD (prima collaboratrice, poi socia e poi titolare dell’officina presso la quale lavorava il UZ), là dove la AD aveva affermato che nel corso del 2018 il CH aveva «più volte detto a UZ, anche in mia presenza o da sola, che se non aveva soldi poteva benissimo dargli una autovettura del valore di quindicimila euro»; d) dall’annotazione della polizia giudiziaria del 03/07/2018, 2 là dove era scritto che le dichiarazioni del UZ secondo cui in alcune occasioni, non riuscendo egli a pagare le rate mensili, in luogo del denaro, era costretto a cedere al CH alcune autovetture che aveva in deposito, avrebbero trovato «riscontro sul fatto che alcune delle auto in tempi recenti sono state intestate a persone residenti nella Provincia di Napoli […]. Per quanto concerne l’autovettura BMW tg. DS274ZD […] come si evince sia dalle dichiarazioni del UZ sia dall’attività tecnica in atto, risulta trattarsi dell’autovettura che MM [UZ] e UD O] pretendono dalla persona offesa a fronte degli interessi del debito sommatisi»; e) dalla visura presso l’Automobile Club d’Italia (ACI) «che nella ricerca storica conferma la titolarità di 70 veicoli a nome di UZ RT»; f) dalla [f]alsificazione di tutte le firme di RT UZ nei trasferimenti di proprietà», rispetto alle quali il ricorrente lamenta la mancata risposta alla domanda su che senso «avrebbe avuto falsificare la firma di UZ se le vetture fossero state effettivamente parte di uno scambio commerciale». Ne deriverebbe pertanto che «tutte le somme pretese da CH avevano fonte nel prestito, perché le auto – contrariamente a quanto ritenuto dalla Corte di merito – non erano l’oggetto di rapporti commerciali, ma solo e soltanto un ulteriore mezzo di pagamento degli interessi pretesi per il prestito». Da ciò la conseguenza che «[n]on si sarebbe dovuta fare allora nessuna differenza tra somme pretese a titolo di interesse e somme pretese per rapporti di lavoro (operazione che, ritenuta impossibile dalla Corte [d’appello], ha determinato il rigetto dell’appello sul capo A), perché tutte le dazioni di denaro e vetture da UZ a CH avevano tutte la medesima natura: restituzione di interessi usurari». CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Preliminarmente, deve essere rigettata l’eccezione di «nullità dell’omessa notifica dell’avviso ex art. 584 cpp» al difensore dell’imputato avv. Nicola SC che è stata sollevata dallo stesso avvocato con la memoria che è stata da lui depositata il 24/02/2026. Il Collegio ritiene infatti di ribadire, condividendolo, l’orientamento che è stato espresso dalla Sezioni unite della Corte di cassazione con la sentenza “Innocenti”, secondo cui, in tema di impugnazioni, la notifica del relativo atto alla parte privata, a cura della cancelleria, che è prevista dall’art. 584 cod. proc. pen., va eseguita solo nei confronti della parte medesima e non del difensore (Sez. U, n. 12878 del 29/01/2003, [...], Rv. 223723-01). Tale orientamento è stato successivamente ribadito da Sez. 5, n. 11102 del 11/02/2015, Dell’Arti, Rv. 263246-01, e da Sez. 4, n. 13081 del 10/02/2009, [...], Rv. 243872-01 (la prima delle quali, nel dichiarare la manifesta infondatezza della sollevata questione di legittimità costituzionale dell’art. 584 cod. proc. pen., ha argomentato che «la notifica personale alla parte […] è strumento idoneo a garantire i diritti difensivi, non potendosi, al contrario, censurare la norma per una sua pretesa contrarietà alla Costituzione, ove dipendente da un atteggiamento negligente della parte. L’imputato che riceve la notifica 3 dell’atto di impugnazione ha, infatti, l’onere di attivarsi e di informare il proprio difensore al fine dell’eventuale proposizione dell’appello incidentale»). Si deve in ogni caso rilevare come, nel caso di specie, risulti evidente che l’avv. SC ha avuto conoscenza del ricorso che è stato proposto dalla parte civile RT UZ, tanto è vero che, con la menzionata memoria depositata il 24/02/2026, egli ha controbattuto rispetto agli argomenti che sono stati spesi dalla parte civile ricorrente.
2. Sempre in via preliminare, deve essere rigettata anche l’eccezione di «nullità dell’avviso ex art. 610 cpp» «per omessa notifica» dello stesso al difensore dell’imputato avv. Nicola SC che è stata sollevata dallo stesso avvocato sempre con la memoria che è stata da lui depositata il 24/02/2026. Il rigetto di tale eccezione discende, da un lato, dal fatto che, come è comprovato dal deposito della suddetta memoria, l’avv. SC ha senz’altro avuto conoscenza della data dell’udienza, dall’altro lato, dal fatto che lo stesso avvocato non ha avanzato alcuna richiesta di partecipazione alla medesima udienza.
3. L’unico motivo è manifestamente infondato.
3.1. Costituisce un orientamento consolidato della Corte di cassazione quello secondo cui, ai fini del controllo di legittimità sul vizio di motivazione, ricorre la cosiddetta “doppia conforme” quando la sentenza di appello, nella sua struttura argomentativa, si salda con quella di primo grado sia attraverso ripetuti richiami a quest’ultima sia adottando gli stessi criteri utilizzati nella valutazione delle prove, con la conseguenza che le due sentenze possono essere lette congiuntamente costituendo un unico complessivo corpo decisionale (tra le tante: Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, [...], Rv. 277218-01; Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, [...], Rv. 257595-01; Sez. 3, n. 13926 del 01/12/2011, dep. 2012, [...], Rv. 252615-01). È parimenti consolidato, nella giurisprudenza di legittimità, il principio secondo cui, nel caso di cosiddetta “doppia conforme”, il vizio di travisamento della prova può essere dedotto con il ricorso per cassazione sia nell’ipotesi in cui il giudice di appello, per rispondere alle critiche contenute nei motivi di gravame, abbia richiamato dati probatori non esaminati dal primo giudice, sia quando entrambi i giudici del merito siano incorsi nel medesimo travisamento delle risultanze probatorie acquisite in forma di tale macroscopica o manifesta evidenza da imporre, in termini inequivocabili, il riscontro della non corrispondenza delle motivazioni di entrambe le sentenze di merito rispetto al compendio probatorio acquisito nel contraddittorio delle parti (Sez. 4, n. 35963 del 03/12/2020, [...], Rv. 280155-01; Sez. 2, n. 5336 del 09/01/2018, [...], Rv. 272018-01; Sez. 4, n. 44765 del 22/10/2013, [...], Rv. 256837-01). Costituisce, ancora, un principio pacificamente accolto dalla Corte di cassazione – e anch’esso, come i precedenti, condiviso dal Collegio – quello secondo cui, in tema di motivi di ricorso per cassazione, non sono deducibili censure attinenti a vizi della motivazione diversi dalla sua mancanza, dalla sua manifesta illogicità, dalla sua contraddittorietà 4 (intrinseca o con atto probatorio ignorato quando esistente, o affermato quando mancante), su aspetti essenziali a imporre una diversa conclusione del processo, sicché sono inammissibili tutte le doglianze che “attaccano” la persuasività, l’inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell’attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento (Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, [...], Rv. 280747-01; Sez. 6, n. 13809 del 17/03/2015, [...], Rv. 262965-01). Non è sindacabile in sede di legittimità, salvo il controllo sulla congruità e logicità della motivazione, la valutazione del giudice di merito, cui spetta il giudizio sulla rilevanza e attendibilità delle fonti di prova, circa contrasti testimoniali o la scelta tra divergenti versioni e interpretazioni dei fatti (Sez. 5, n. 51604 del 19/09/2017, D’Ippedico, Rv. 271623-01; Sez. 2, n. 20806 del 05/05/2011, [...], Rv. 250362-01).
3.2. Nel caso in esame, i giudici del merito, con le loro conformi sentenze, hanno, rispettivamente, affermato (il G.u.p. del Tribunale di Pordenone) e confermato (la Corte d’appello di Trieste) l’insussistenza del reato di usura di cui al capo A) per «l’insuperabile situazione di dubbio in ordine all’esatta ricostruzione dei rapporti finanziari tra l’imputato e la persona offesa» (così a pag. 17 della sentenza di primo grado). Ciò in quanto, come è stato ribadito dalla Corte d’appello di Trieste, non era stato possibile né determinare con certezza l’entità del prestito che era stato erogato dal LO al UZ (la quale era stata indicata in misure tutte diverse dal LO, dal UZ e dalla persona informata sui fatti Andrea Nardin), né stabilire con certezza quale fosse il credito che il LO vantava nei confronti del UZ in relazione a rapporti commerciali tra i due diversi dal prestito in questione (attinenti al commercio di automobili) e, quindi, se le somme che erano state versate dal UZ al LO fossero relative, anche solo in parte, a tali rapporti. Incertezze, queste, che escludevano logicamente che si potesse determinare l’entità dell’interesse che il LO aveva chiesto al UZ in corrispettivo del prestito di denaro. Quanto al prestito di € 5.000,00 del mese di gennaio del 2015, la Corte d’appello di Trieste ha argomentato che, anche a ritenerne accertata l’entità, attesa la coincidenza delle dichiarazioni del LO e del UZ al riguardo, restavano i fatti – logicamente impeditivi della possibilità di determinare l’interesse che era stato richiesto dal LO in corrispettivo del suddetto prestito di € 5.000,00 – che non era stato possibile stabilire né quale fosse il credito che il LO vantava nei confronti del UZ in relazione ai menzionati rapporti commerciali tra i due, né, comunque, quanta parte degli € 31.000,00 circa che si era accertato furono corrisposti dal UZ al LO fossero imputabili a interessi sul prestito de quo. Tale motivazione risulta del tutto priva di contraddizioni e di illogicità, tanto meno 5 manifeste, anche nella prospettiva della valutazione delle prove in base al criterio del “più probabile che non” anziché in base al criterio dell’“alto grado di probabilità logica”. A fronte di ciò, le doglianze del ricorrente, che si appuntano sull’asserita assenza di ordinarie operazioni commerciali con l’imputato aventi a oggetto autoveicoli e sulla conseguente esclusione che le somme versate allo stesso imputato potessero essere in parte relative a tali rapporti, lungi dall’evidenziare degli effettivi travisamenti delle prove, si risolvono, in realtà, nella sollecitazione di una diversa valutazione del compendio probatorio, con il quale il ricorrente non si è neppure compiutamente confrontato, atteso che la plausibilità dell’esistenza degli stessi rapporti era stata diffusamente motivata dal G.u.p. del Tribunale di Pordenone (pagg. 18-19 della sentenza di primo grado), con non illogiche argomentazioni con le quali il UZ ha, appunto, omesso di confrontarsi.
4. Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente, ai sensi dell’art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento, nonché, essendo ravvisabili profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento della somma di € 3.000,00 in favore della cassa delle ammende. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così è deciso, 13/03/2026 Il Consigliere estensore Il Presidente 6