Sentenza 12 luglio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 12/07/2001, n. 9460 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9460 |
| Data del deposito : | 12 luglio 2001 |
Testo completo
REPUBBLICA IT 9460/01 Aula 'B' IN NOME DEL POPOLO LALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Marino Donato SANTOJANNI Presidente R.G.N. 2147/00 CUOCO Rel. Consigliere Cron.21789 Dott. Pietro Consigliere Rep. Dott. Luciano VIGOLO Dott. Camillo FILADORO Consigliere Ud. 23/04/01 Dott. Pasquale PICONE Consigliere ha pronunciato la seguente ---- SENT ENZA sul ricorso proposto da: UD GE, elettivamente domiciliato in ROMA DELLA CORTE SUPRENA DI presso la CANCELLERIA CASSAZIONE, rappresentato e difeso dagli avvocati SALVO MUSCARA' GAETANO TAFURI, giusta delega in atti;
' - ricorrente
contro
ENERGETICI CATANIA ASEC, in persona AZIENDA SERVIZI rappresentante pro tempore, elettivamente del legale domiciliato in ROMA VIA VALNERINA 40, presso lo studio dell'avvocato GINO SCARTOZZI, rappresentato e difeso dall'avvocato CARMELO BORGIA, giusta delega in atti;
2001 controricorrente 1914 -1- avverso la sentenza n. 58/97 del Tribunale di CATANIA, depositata il 13/01/97 R.G.N. 140/94; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 23/04/01 dal Consigliere Dott. Pietro CUOCO;
udito l'Avvocato MARINI per delega BORGIA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Orazio FRAZZINI che ha concluso per inammissibilità del ricorso ed in subordine il rigetto. -2- Svolgimento del processo Con ricorso del 25 settembre 1989 NG RI, sostenendo che lavorava alle dipendenze dell'AZIENDA MUNICIPALE GAS di Catania con la qualifica di capo del personale, espose che con delibera del 2 marzo 1977 era stato riconosciuto in via transattiva il suo diritto all'inquadramento nella categoria aziendale AS I° super con decorrenza dal 1° febbraio 1966, e con decorrenza dal 1° gennaio 1976 il suo diritto alle differenze retributive. Sostenendo che, in base a questa transazione, la maggiorazione del 25 %, cui egli aveva diritto, doveva essere effettuata sulla retribuzione della categoria di vertice, e non sulla retribuzione del secondo gruppo, chiese che il Pretore di Catania in funzione di giudice del Lavoro condannasse la predetta Azienda al pagamento delle differenze retributive dovutegli. Il Pretore accolse la domanda. Con sentenza non definitiva del 13 gennaio 1997 il Tribunale di Catania, parzialmente modificando la sentenza pretorile, dichiarò che NG RI aveva diritto, limitatamente al periodo anteriore alla promozione a quadro, alla retribuzione equivalente a quella dovuta alla categoria di vertice del settore impiegatizio, con la maggiorazione del 25% della sola retribuzione base;
e che aveva diritto alla predetta retribuzione anche nel periodo posteriore, ove maggiore di quella prevista per la categoria quadro, e fino all'assorbimento. Premette il Tribunale, per la materia pervenuta in sede di legittimità, che, secondo l'Azienda appellante, le differenze retributive attribuite dal Pretore erano da riferirsi alla qualifica aziendale AS riconosciuta transattivamente;
e, poiché con il contratto collettivo del 1980 questa 3 categoria era stata soppressa e allo stesso RI era stata poi attribuita il 19 dicembre 1987 la qualifica di quadro ed il 1° giugno 1992 la qualifica di quadro super, egli aveva diritto alle indicate differenze solo fino al 9 gennaio 1980, data di ingresso del contratto collettivo che aveva soppresso la categoria AS ovvero, in estremo subordine, fino al 19 gennaio 1987, data in cui egli era stato promosso alla categoria quadro. In ordine a questo motivo di appello, il Tribunale osserva che, poiché anche dopo l'ingresso del contratto collettivo del 9 gennaio 1980 la Aullo categoria AS doveva ritenersi sussistente, lo RI conservava il diritto transattivamente attribuitogli, con la maggiorazione retributiva del 25% che gli era stata riconosciuta, e che era riferibile al vertice della categoria impiegatizia. Con la promozione a quadro, categoria normativamente superiore a quella impiegatizia, e la conseguente cessazione del suo inquadramento nella categoria impiegatizia, il diritto alla maggiorazione, che non era riferibile a questa superiore categoria, assumeva la natura di attribuzione ad personam, e permaneva nella misura del non assorbimento nella maggiore retribuzione prevista per la predetta categoria. In ordine alla base retributiva su cui era da effettuare la maggiorazione, il Tribunale osserva che la delibera n. 174, costruendo la nuova categoria, aveva previsto per retribuzione iniziale la retribuzione base della prima categoria, aumentata del 25 %; e per retribuzione base doveva intendersi, come emergeva dalla lettera dei contratti collettivi succedutisi nel tempo, il minimum previsto per il singolo gruppo di lavoratori nelle tabelle ivi allegate (ben diverso dalla retribuzione globale, comprensiva di altre indennità, ed in particolare dell'indennità di contingenza). Era pertanto 4 fondato il motivo di appello con cui si censurava il conteggio, effettuato attraverso la maggiorazione di una base comprensiva dell'indennità di contingenza. Per la cassazione di questa sentenza ricorre NG RI, percorrendo le linee di tre motivi. Resiste l'AZIENDA SERVIZI ENERGETICI CATANIA con controricorso. Motivi della decisione Con il primo motivo, denunciando per l'art. 360 nn. 3 e 5 cod. proc. Meklo civ. violazione degli artt. 1362 e segg. cod. civ. in relazione all'art. 2095 cod. civ., all'art. 18 del contratto collettivo nazionale di lavoro 11 novembre 1988 ed all'art. 16 del contratto collettivo nazionale di lavoro del 2 agosto 1991, nonché omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione, il ricorrente sostiene che "il Tribunale non ha spiegato perché la categoria Quadro sia avulsa dalle categorie contrattuali impiegatizie del contratto collettivo per fare storia a sé”; essa, che costituisce la categoria di vertice dell'area impiegati, è attribuita ad impiegati ed è disciplinata dal contratto collettivo degli impiegati. E la stessa Azienda aveva attribuito la categoria Q e poi QS a tutti i capo – Uffici (con decorrenza dal 1° gennaio 1987). E' da premettere che “l'interpretazione di una dichiarazione negoziale è riservata al giudice del merito, il cui convincimento è incensurabile in sede di legittimità, ove sia sorretto da motivazione adeguata ed immune da violazione dei criteri legali di ermeneutica contrattuale. La parte che denunci in sede di legittimità l'erronea determinazione, in sede di merito, della volontà negoziale, è tenuta ad indicare quali canoni o criteri interpretativi siano stati violati” (Cass. 2 5 agosto 1996 n. 7001). In particolare, “le censure devono riguardare l'obiettiva insufficienza o la contraddittorietà del ragionamento su cui si fonda l'interpretazione accolta, potendo il sindacato di legittimità riguardare esclusivamente la coerenza formale della motivazione ovvero l'equilibrio di vari elementi che ne costituiscono la struttura argomentativa, e non potendosi ritenere idonea ad integrare motivo di ricorso per cassazione una critica del risultato interpretativo raggiunto dal giudice del merito che si risolva solamente nella contrapposizione di una diversa interpretazione лого ritenuta corretta dalla parte" (Cass. 21 gennaio 1999 n. 545). Nel caso in esame, il Tribunale ha adeguatamente esposto le ragioni per le quali, anche in base alla norma collettiva, il diritto riconosciuto transattivamente era da riferirsi al vertice della categoria impiegatizia;
la quale, anche in base alla norma collettiva (e non solo per l'art. 2095 cod. civ.), era da distinguersi dalla categoria quadri. Con il secondo motivo il ricorrente censura la base su cui il Tribunale ha ritenuto di applicare la maggiorazione del 25 % con l'esclusione della contingenza, poiché 1. la questione relativa alla base della maggiorazione era stata dedotta dall'Azienda solo in sede di appello: essendo nuova, era inammissibile;
2. il criterio applicato dalla stessa Azienda per oltre un decennio e non contestato con la domanda riconvenzionale, comprendeva nella base della maggiorazione l'indennità di contingenza: ed il criterio non poteva essere messo in discussione in sede di appello;
3.in altra decisione, passata in giudicato, lo stesso Tribunale di 6 Catania aveva ritenuto che la base comprendesse anche l'indennità di contingenza;
4. ciò corrispondeva a quanto disposto dal contratto collettivo. Il motivo è infondato. La base della maggiorazione era parte integrante della struttura del diritto dedotto in controversia: la relativa contestazione, non costituendo eccezione propria, era deducibile anche in appello. In ordine al secondo aspetto della censura (l'azienda avrebbe ses lungamente applicato la maggiorazione su una base comprensiva della le contingenza), è da osservare che solo la consapevole attribuzione P (adeguatamente protratta) di una somma maggiore di quanto contrattualmente dovuto costituisce il presupposto d'una obbligazione datorile integrante collettivamente un uso aziendale od individualmente un'attribuzione ad personam. Nel caso in esame, la censura, che non è esposta in modo autosufficiente, non specifica, in particolare, se il comportamento aziendale fosse il prodotto di errore ovvero fosse consapevole attribuzione. Né sono esposti in modo autosufficiente gli elementi normativi per quali la base della maggiorazione dovrebbe comprendere anche l'indennità di contingenza. Con il terzo motivo, denunciando per l'art. 360 n. 3 cod. proc. civ. violazione degli artt. 91 e segg. cod. proc. civ., il ricorrente sostiene che il Tribunale, avendo accolto solo parzialmente l'appello e confermato in buona parte la sentenza di primo grado, non poteva condannare l'appellato alle spese. 7 Il motivo è infondato. La pur parziale soccombenza dell'appellato costituiva adeguata giustificazione della condanna al pagamento delle spese processuali (art. 981, primo comma,ca cod. proc. civ.). Il ricorso deve essere respinto. Il parziale iniziale accoglimento pretorile conduce a disporre la compensazione delle spese del giudizio di legittimità.
PQM
La Corte respinge il ricorso è compensa le spese del giudizio di legittimità. Così deciso in Roma, il 23 aprile 2001. Tietro Cusco Il Consigliere estensore IL PRESIDENTE Снажно виборний IL CANCELLIERE Depositato in Cancelleria, 12 LUG. 2001 UPREMA Loggi, fo IL CANCELLIERE T R O C 8