Sentenza 24 ottobre 2005
Massime • 1
L'omessa segnalazione all'Ufficio italiano cambi (UIC) di un'operazione sospetta da parte del responsabile di un istituto bancario, punita quale illecito amministrativo dalla legge 197 del 1991, non rientra tra le ipotesi di reato di cui all'art. 2638 cod. civ. (ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza). (La Corte ha chiarito che tale ultima norma tutela la funzione amministrativa di vigilanza 'tipicà attribuita alle autorità pubbliche, tra le quali non può farsi rientrare l'UIC, che svolge - in particolare attraverso il sistema delle segnalazioni, ad opera di intermediari finanziari, imprese o liberi professionisti, di operazioni sospette - funzioni di prevenzione e contrasto, sul piano finanziario, del riciclaggio e dell'usura, che non hanno tuttavia ad oggetto immediato il controllo di tali soggetti).
Commentario • 1
- 1. I delitti di false informazioni e di ostacolo alle funzioni delle Autorità di vigilanzaMarco Gambardella · https://www.giustiziainsieme.it/it/home
Sommario: 1. I soggetti attivi. Le Autorità di vigilanza. – 2. Le false informazioni all'Autorità di vigilanza. – 3. L'ostacolo alle funzioni dell'Autorità di vigilanza. – 4. Concorso di reati. Rapporto con gli illeciti amministrativi. 1. I soggetti attivi. Le Autorità di vigilanza Una crescente importanza nella prassi giudiziaria ha assunto negli ultimi anni il reato di ostacolo all'esercizio delle funzioni delle Autorità pubbliche di vigilanza, contenuto nell'art. 2638 c.c. (si veda ad es. A. Nisco, Il caso Bnl-Unipol: abuso di informazioni privilegiate e ostacolo alle funzioni di vigilanza, in Casi di diritto penale dell'economia, a cura di L. Foffani-D. Castronuovo, il Mulino, 2015, …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 24/10/2005, n. 44234 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 44234 |
| Data del deposito : | 24 ottobre 2005 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. LEONASI Raffaele - Presidente - del 24/10/2005
Dott. MANNINO Saverio - Consigliere - SENTENZA
Dott. MARTELLA Ilario Salvatore - Consigliere - N. 1748
Dott. SERPICO Francesco - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. FIDELBO Giorgio - Consigliere - N. 32686/2005
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
GR GI, nato a [...] il [...];
avverso l'ordinanza del 29 luglio 2005 emessa dal Tribunale di Caltanissetta;
visti gli atti, l'ordinanza denunciata e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. Giorgio Fidelbo;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale, Dott.ssa CESQUI Elisabetta, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il difensore dell'imputato, avv. STRANO TAGLIARENI Francesco, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di Caltanissetta, decidendo sulla richiesta di riesame presentata da GI GR, in parziale riforma dell'ordinanza emessa dal G.I.P. di quello stesso tribunale, sostituiva la misura cautelare della custodia in carcere con quella degli arresti domiciliari.
Il tribunale confermava la sussistenza dei gravi indizi in relazione al delitto di peculato e a quello previsto dall'art. 2638 c.c., escludendo la sussistenza dell'aggravante di cui alla della L. 203 del 1991, art. 7, inizialmente contestata per aver agevolato l'attività dell'associazione di stampo mafioso denominata "Stidda". Dalla mancata configurabilità di tale aggravante è derivata la scelta di sostituzione della custodia cautelare con la misura degli arresti domiciliari.
Ricorre per Cassazione il GR, per mezzo del suo difensore, deducendo ex art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) ed e), violazione di legge e difetto di motivazione, per avere l'ordinanza impugnata motivato solo apparentemente la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza in ordine ai reati contestati.
In particolare, si rileva che il tribunale non avrebbe considerato che solo la condotta di appropriazione può integrare gli estremi del delitto di peculato, mentre la semplice azione distrattiva, che nella specie è stata contestata in relazione al trasferimento di denaro da un conto all'altro, può condurre, semmai, a configurare il meno grave reato di abuso d'ufficio.
In ogni caso, ritiene la difesa che l'indagato avrebbe posto in essere condotte assolutamente lecite, che non integrano alcuna fattispecie di reato, con la conseguente inapplicabilità dell'art. 117 c.p., non potendo affermarsi la sussistenza degli indizi a titolo di concorso in peculato in presenza di una condotta lecita realizzata dall'estraneo.
Peraltro, si rileva come sia del tutto carente nell'ordinanza la verifica dei gravi indizi sulla consapevolezza del GR circa il ruolo svolto dagli altri concorrenti nel reato, nonché sulla sua partecipazione alla fase ideativa o preparatoria del reato e, infine, sulla reale incidenza causale della sua azione in ordine all'attività realizzata dall'amministratore giudiziario. Per quanto concerne il reato di cui all'art. 2638 c.c., così come ricostruito nell'ordinanza, il ricorrente ritiene che non sussista, nemmeno a livello indiziario, in quanto l'obbligo di segnalare un'operazione sospetta grava unicamente sul risk controller e non sul direttore della banca, al quale spetta il secondo passaggio nella procedura di segnalazione, cioè la semplice emissione di un parere sull'opportunità dell'inoltro. Inoltre, le intercettazioni non dimostrano affatto che il GR abbia concertato il contenuto di una relazione sulle condizioni economiche della ditta TO al fine di fornire comunicazioni non veritiere all'organo di vigilanza. Infine, si censura l'ordinanza anche nella parte in cui ha ritenuto persistenti le esigenze cautelari in relazione al rischio di reiterazione del reato e di inquinamento delle prove, dal momento che GR non svolge più funzioni di direttore, essendo intervenuto il provvedimento di scioglimento degli organi amministrativi e di controllo della banca, con la nomina di un amministratore straordinario ad opera della AN d'TA.
All'odierna udienza il difensore del GR ha depositato nuovi motivi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso può essere solo in parte accolto.
A carico del GR il tribunale ha ritenuto sussistenti gravi indizi di colpevolezza per concorso in peculato, quale extraneus. In particolare, l'indagato si sarebbe reso responsabile dell'ipotizzato reato per avere autorizzato, in qualità di direttore della banca di credito cooperativo SOFIGE, l'apertura di due conti correnti sui quali veniva fatta confluire, in più soluzioni, la somma di euro 440.877,22 sottratta dal conto corrente intestato alla ditta individuale "TO UE, sottoposta a sequestro;
la distrazione del denaro sarebbe stata posta in essere da US MI PI RI, amministratore giudiziario della ditta sottoposta a sequestro e i conti correnti, su cui affluiva il denaro, sono risultati intestati a TO EL e OR NC, parenti di TO ZI, TO LE e OR LO, coindagati nel medesimo reato e titolari della ditta in sequestro. Questa ricostruzione, operata a livello di gravità indiziaria, viene censurata dal ricorrente con i motivi sopra riportati. Al riguardo si osserva che la condotta che è stata contestata al GR rientra perfettamente nell'ambito della fattispecie di cui all'art. 314 c.p.: è vero che nella nuova formulazione della norma incriminatrice non compare più il riferimento alla condotta di "distrazione", ma nel caso di specie può affermarsi, allo stato, che si tratta sicuramente di una condotta di appropriazione, consistita nella sottrazione del denaro appartenente alla società posta sotto sequestro, denaro che è stato fatto affluire su conti correnti intestati ai parenti dei titolari della stessa società, il tutto ad opera del US, che di tale società era amministratore giudiziario e aveva la disponibilità del denaro. È, quindi, rispetto a questa condotta appropriativa che si è sviluppato il concorso in peculato contestato al GR.
Infondate appaiono pure le critiche relative alla sussistenza degli indizi per la configurabilità del concorso del GR nel reato proprio. Pacifica è la qualifica di pubblico ufficiale in capo al soggetto che esercita un'attività di amministrazione per incarico dell'autorità giudiziaria;
altrettanto pacifica è la configurabilità del concorso dell'estraneo nel delitto di peculato, concorso che può realizzarsi secondo diverse modalità, tra cui quella dell'istigatore, del determinatore o del cooperatore nell'esecuzione dell'attività criminosa, con l'unica condizione che la condotta dell'estraneo abbia comunque esercitato un'influenza causale nella commissione del fatto reato.
Questi elementi e condizioni appaiono tutti presenti nella fattispecie concreta dal momento che, secondo l'ordinanza, vi è stata una determinante cooperazione del GR nella realizzazione del peculato posto in essere dal US, cooperazione che ha reso possibile la consumazione del delitto con l'autorizzazione alle necessarie operazioni per l'accensione dei conti correnti su cui il denaro è affluito.
Per quanto concerne, poi, la consapevolezza da parte del ricorrente del ruolo svolto dal US e dagli altri coindagati, i giudici del riesame hanno sufficientemente motivato sul punto, ponendo in evidenza come da alcune telefonate intercettate, tra il GR e il US, risulti "la piena partecipazione ideologica e la collaborazione fattuale resa dal GR alle operazioni illecite perpetrate dal US con il denaro di cui quest'ultimo disponeva nella sua qualità di amministratore giudiziario della ditta". Si tratta di una valutazione dei risultati probatori in atti che appare coerente e logica, che non merita censure in questa sede. Per quanto riguarda il reato di cui all'art. 2638 c.c. (ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza), il tribunale del riesame ha ridimensionato la portata delle condotte incriminate, ritenendo sussistenti i gravi indizi solo per due episodi: quello relativo alla nota di risposta che la Sofige, in data 31 marzo 2005, ha inviato alla AN d'TA e l'altro, riguardante la mancata segnalazione all'Ufficio italiano dei cambi (UIC) di alcune operazioni significative di riciclaggio.
Rispetto a quest'ultimo episodio deve rilevarsi come la condotta contestata all'indagato non possa considerarsi ricompresa nell'ambito dell'art. 2638 c.c.. Tale norma incriminatrice prevede tre distinte condotte a cui viene attribuita una potenziale capacità offensiva in danno delle funzioni di vigilanza del mercato e del pubblico risparmio: a) l'esposizione di fatti non rispondenti al vero;
b) l'occultamento con altri mezzi fraudolenti di fatti la cui comunicazione è doverosa;
c) l'ostacolare, in qualsiasi forma, le funzioni dell'autorità. Oggetto della tutela è la funzione amministrativa di vigilanza tipica delle autorità pubbliche, tuttavia la legge non prevede alcuna indicazione tassativa delle autorità di vigilanza, per cui si pone il problema della esatta delimitazione della nozione, non potendo farsi esclusivo riferimento a quelle autorità che direttamente operano nei mercati finanziari, quali AN d'TA, CO e SV. In ogni caso, si ritiene che nella nozione di autorità di vigilanza, cui fa riferimento la norma in questione, non possa rientravi l'UIC. L'art. 2638 c.c. si riferisce, infatti, ad un concetto tecnico di vigilanza, che deve essere inteso nel senso di potere di tipo ispettivo funzionale ad esercitare un controllo preventivo e successivo sull'attività dei soggetti sottoposti, al fine di garantirne l'affidabilità nel mercato e nel rapporto con il pubblico. Nulla di tutto questo può essere riferito all'UIC, che svolge funzioni in materia di prevenzione e di contrasto, sul piano finanziario, del riciclaggio di denaro di provenienza illecita e dell'usura soprattutto attraverso il sistema delle segnalazioni di operazioni sospette, che devono essere segnalate da banche, intermediari finanziari, imprese non finanziarie e anche da liberi professionisti. Si tratta di una funzione che non ha ad oggetto immediato il controllo di tali soggetti, ma è direttamente connessa all'attività di contrasto della criminalità economica sotto il profilo finanziario. Collocata all'interno di questo sistema, l'omessa segnalazione di una operazione sospetta - che peraltro è già punita con una specifica sanzione amministrativa dalla L. n. 197 del 1991 - non può rientrare tra le condotte sanzionate dall'art. 2638 c.c., il cui ambito è del tutto diverso. In ogni caso, anche escludendo rilievo all'omessa segnalazione all'UIC, devono ritenersi comunque sussistenti i gravi indizi per il reato di cui all'art. 2638 c.c. in relazione alla risposta che il GR, in qualità di direttore della Sofige, ha dato alla AN d'TA con la nota del 31 marzo 2005. L'ordinanza impugnata ha bene evidenziato, in base ad una corretta valutazione degli elementi probatori acquisiti (intercettazioni telefoniche ed ambientali), che con tale comunicazione, obbligatoria per legge, l'indagato ha occultato, tramite una fraudolenta esposizione di fatti materiali non rispondenti al vero, le reali condizioni economiche e finanziarie del "Gruppo TO" e le effettive previsioni di perdita oggetto della specifica richiesta della AN d'TA. Inoltre, i giudici di merito hanno precisato come la citata nota sia stata concordata con il US e gli altri coindagati, utilizzando peraltro i risultati di una relazione, poi allegata alla stessa nota, che era stata redatta dall'amministratore giudiziario in cui si affermava, contrariamente al vero, "il notevole miglioramento ed il risanamento della gestione nell'ambito amministrativo contabile" della società TO.
Rispetto a tale ricostruzione coerente e logica nonché sorretta su valide basi argomentative, il ricorrente propone, con i motivi dedotti, una diversa e alternativa valutazione degli elementi probatori, non consentita in questa sede.
Riguardo ai profili attinenti alle esigenze cautelari, devono essere accolti i motivi con cui si censura la ritenuta sussistenza del pericolo di inquinamento probatorio, in quanto sul punto l'ordinanza non ha offerto alcuna motivazione, laddove gli elementi a carico del GR sono in prevalenza rappresentati dalle risultanze delle intercettazioni e da prove documentali, per cui si sarebbe dovuto escludere il rischio concreto di una compromissione di tali elementi. Non merita censure, invece, l'ordinanza nel punto in cui ha ritenuto sussistere il concreto pericolo della reiterazione di analoghi comportamenti, giustificando tale valutazione con i consistenti legami del GR con i coindagati, desunti dalla rilevante partecipazione dello stesso nei reati contestati.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata limitatamente all'esigenza cautelare di cui all'art. 274 c.p.p., lett. a). Rigetta nel resto.
Così deciso in Roma, il 24 ottobre 2005.
Depositato in Cancelleria il 5 dicembre 2005