Sentenza 30 gennaio 2008
Massime • 1
L'assenza di un atto di disposizione patrimoniale impedisce di qualificare in termini di truffa la condotta con cui, in forza di artifici e raggiri, si ottiene una decisione favorevole non solo nell'ambito di un processo civile o amministrativo ma anche in sede di procedimento arbitrale.
Commentari • 3
- 1. Truffa tramite uso fraudolento delle piste Telepass: condanna e risarcimento danni (Giudice Francesco Saverio Martucci di Scarfizzi)https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli
- 2. Truffa ai danni della società autostradale: utilizzo abusivo del varco Telepass (Giudice Gemma Sicoli)https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli
- 3. Tribunale di Nola - 785/21 - GM Francesco Saverio Martucci di Scarfizzi- Truffa - CondannaAvvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 7 marzo 2022
Tribunale Nola, 27/04/2021, (ud. 14/04/2021, dep. 27/04/2021), n.785 Giudice: Francesco Saverio Martucci di Scarfizzi Reato: 640 c.p. Esito: Condanna (anno uno, mesi otto di reclusione ed euro 800,00 di multa) REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI NOLA GIUDICE UNICO DI PRIMO GRADO IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA 1 sezione (Artt. 544 e segg. c.p.p.) Il Giudice del Tribunale di Nola Dott. Francesco Saverio Martucci di Scarfizzi Alla pubblica udienza del 14.04.2021 ha pronunziato e pubblicato, mediante lettura del dispositivo, la seguente SENTENZA nei confronti di: (...), nato a (...) il (...) ed elettivamente domiciliato ex art. 161 c.p.p. in (...); difeso di fiducia …
Leggi di più…
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 30/01/2008, n. 6022 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6022 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Magistrati: Camera di consiglio
Dott. ESPOSITO Antonio - Presidente - del 30/01/2008
Dott. CARMENINI Secondo Libero - Consigliere - SENTENZA
Dott. CAMMINO Matilde - Consigliere - N. 128
Dott. MACCHIA Alberto - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. IASILLO Adriano - Consigliere - N. 033576/2007
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) AN VI, N. IL 05/09/1949;
avverso ORDINANZA del 18/06/2007 TRIB. LIBERTÀ di NAPOLI;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MACCHIA ALBERTO;
sentite le conclusioni del P.G. Dott. SORRENTINO F., che ha concluso per la inammissibilità del ricorso;
udito il difensore Avv. PALOMBI Elio, del foro di Napoli, che ha chiesto che la sentenza sia cassata.
OSSERVA
Con ordinanza del 18 giugno 2007, il Tribunale di Napoli, accogliendo parzialmente la richiesta di riesame avanzata nell'interesse di AN EN avverso il decreto di sequestro preventivo "per equivalente" emesso dal locale Giudice per le indagini preliminari in relazione a beni mobili ed immobili appartenenti all'interessato, ha annullato la misura reale limitatamente ai beni immobili e mobili registrati, confermando il decreto di sequestro in riferimento a polizze, fondi, titoli e liquidità, per un totale di Euro 79.489,00, in riferimento all'addebito di truffa aggravata ai danni del Comune di Ercolano. Truffa che, in particolare, si sarebbe realizzata attraverso la predisposizione di una falsa perizia - in ordine alla quale, peraltro, i giudici a quibus hanno ritenuto insussistente il contestato reato di cui all'art. 373 c.p., stante il principio di stretta legalità che vige in materia penale - attraverso la quale sarebbe stato indotto in errore il collegio arbitrale nominato per dirimere la controversia tra la associazione temporanea di imprese, facente capo al AN.
Avverso l'ordinanza indicata in premessa ha proposto ricorso per Cassazione l'interessato deducendo, con diffusi argomenti, violazione di legge, in quanto, a fronte del sostanziale silenzio serbato sul punto dalla ordinanza impugnata, non potrebbe nella specie ravvisarsi neppure in astratto l'ipotesi di truffa lumeggiata nel provvedimento cautelare, posto che la giurisprudenza di questa Corte, in modo pressoché unanime, esclude la configurabilità della cosiddetta truffa processuale, della quale, la truffa in sede di arbitrato costituirebbe null'altro che una specie.
In prossimità della udienza sono state rassegnate note difensive nelle quali sono state diffusamente sviluppate le censure già poste a fondamento del ricorso.
Il ricorso è fondato. La giurisprudenza di questa Corte si è infatti più volte espressa nel senso di ritenere esclusa la configurabilità della cosiddetta truffa processuale. Si è infatti rilevato che tale ipotesi, consistente nel fatto di chi, indicendo in errore il giudice in un processo civile o amministrativo mediante artifici o raggiri, ottenga una decisione favorevole, non integra il reato di cui all'art. 640 c.p., in quanto in tale fattispecie viene a mancare un elemento costitutivo del reato, e cioè l'atto di disposizione patrimoniale. Il giudice, infatti, con il suddetto provvedimento, non compie un atto di disposizione;
espressione della autonomia privata e della libertà di consenso, ma esercita il potere di natura pubblicistica, connesso all'esercizio della giurisdizione. Gli artifici e raggiri di cui sia vittima il giudice rilevano dunque penalmente soltanto nei casi tassativamente descritti dall'art. 374 c.p., che, per il divieto di analogia in malam partem in diritto penale, non possono trovare applicazione al di fuori delle ipotesi espressamente delineate nella suddetta figura incriminatrice (cfr., ex multis, Cass., Sez. 2^, 23 maggio 2007, p.g. in proc. Bazzana;
Cass., Sez. 2^, 26 novembre 2002, p.m. in proc. Quattrone). Ad identiche conclusioni occorre pervenire anche nella ipotesi in cui - come nella specie - si ipotizzi la truffa in sede di arbitrato, come emerge dalla relativa contestazione che figura nel decreto di sequestro preventivo oggetto di incidente cautelare. I connotati giurisdizionali del procedimento arbitrale e delle relative statuizioni sono stati, infatti, definitivamente riconosciuti dalla stessa Corte costituzionale, la quale ha avuto modo di affermare che anche l'arbitrato è sede nell'ambito della quale può essere sollevato incidente di costituzionalità. La Corte ha infatti osservato come, al lume della propria giurisprudenza sul punto, per aversi giudizio a quo - ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge Costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1, art. 1 - è sufficiente che sussista esercizio di funzioni giudicanti per l'obiettiva applicazione della legge da parte di soggetti, pure estranei all'organizzazione della giurisdizione, posti in posizione super partes. Pertanto, pur non reputando di addentrarsi nella complessa problematica relativa alla natura giuridica dell'arbitrato rituale, il giudice delle leggi ha ritenuto dirimente osservare che l'arbitrato "costituisce un procedimento previsto e disciplinato dal codice di procedura civile per l'applicazione obiettiva del diritto nel caso concreto, ai fini della risoluzione di una controversia, con le garanzie di contraddittorio e di imparzialità tipiche della giurisdizione civile ordinaria". Cosicché - ha soggiunto la Corte - il giudizio arbitrale finisce per non differenziarsi "da quello che si svolge davanti agli organi statali della giurisdizione, anche per quanto riguarda la ricerca e l'interpretazione delle norme applicabili alla fattispecie" (Corte cost, sentenza n. 376 del 2001). Le considerazioni che pertanto escludono la configurabilità della truffa processuale valgono dunque all'evidenza anche in riferimento alla ipotesi (realizzatasi, in via di accusa, nella specie) in cui la condotta decettiva sia stata posta in essere in sede di giudizio arbitrale. Allo stato della configurazione dei fatti, pertanto, la insussistenza del reato impedisce il mantenimento del vincolo cautelare oggetto di censura.
Deve conseguentemente essere annullata senza rinvio l'ordinanza pronunciata dal giudice del riesame e parimenti annullato il decreto di sequestro preventivo emesso il 9 maggio 2007 dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata nonché il decreto di sequestro preventivo emesso il 9 maggio 2007 dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli e dispone la restituzione della somma in sequestro all'avente diritto. Così deciso in Roma, il 30 gennaio 2008.
Depositato in Cancelleria il 6 febbraio 2008