Sentenza 10 agosto 2001
Massime • 1
In tema di IVA, il contribuente, che effettua cessioni di beni in occasione delle fiere, è tenuto all'obbligo dell'emissione dello scontrino o, previa opzione, di ricevuta fiscale.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 10/08/2001, n. 11022 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11022 |
| Data del deposito : | 10 agosto 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Giovanni OLLA - Presidente -
Dott. Enrico PAPA - Consigliere -
Dott. Enrico ALTIERI - Consigliere -
Dott. Antonio MERONE - Rel. Consigliere -
Dott. Giuseppe FALCONE - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
DI EO AR, elettivamente domiciliato in ROMA VIA PO 9, presso lo studio dell'avvocato NAPOLITANO FRANCESCO, difeso dall'avvocato LAURORA FRANCESCO, giusta procura in calce;
- ricorrente -
contro
MINISTERO DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 20/98 della Commissione tributaria regionale di BARI, depositata il 09/03/98;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 27/04/01 dal Consigliere Dott. Antonio MERONE;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo NARDI che ha concluso per il rigetto del ricorso. Svolgimento del processo
1.1. Di EO NE, rappresentato e difeso come in atti, ricorre contro il Ministero delle Finanze, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dalla Avvocatura Generale dello Stato, per la cassazione della sentenza specificata in epigrafe, con la quale la Commissione Tributaria Regionale di Bari ha confermato la decisione di primo grado che ha ritenuto infondato il ricorso originario dello stesso Di EO.
1.2. Oggetto del contendere è il decreto dell'ex Intendente di Finanza di Bari, con il quale è stata disposta la sospensione della licenza di esercizio per la vendita di capi di abbigliamento, intestata al ricorrente, in forza dell'art. 2 della legge 26 gennaio 1983, n. 18. Il provvedimento sanzionatorio è stato adottato per la mancata installazione del misuratore fiscale, imposto dalla citata legge, constatata in occasione della vendita di un capo di abbigliamento senza emissione dello scontrino fiscale. Il Di EO si è difeso sostenendo che si trattava di una cessione fatta occasionalmente, nello stand allestito presso la Fiera del Levante, dove i capi di abbigliamento venivano soltanto esposti e non anche venduti. Rimasto soccombente in entrambi i gradi di merito, il Di EO deduce dinanzi a questa Corte la violazione e falsa applicazione della legge n. 18/ 1983 sotto quattro diversi profili.
1.3. Il Ministero resiste con controricorso.
Motivi della decisione
2.1. Il ricorso non può trovare accoglimento.
2.2. Giova subito precisare che le censure sub B), C) e D) del ricorso (pp. 4 e 5) sono inammissibili. Il ricorrente eccepisce che il provvedimento di sospensione sarebbe illegittimo anche perché a) riguarda un esercizio diverso da quello nel quale si sarebbe verificata la violazione;
b) il provvedimento stesso non è stato preceduto dall'accertamento definitivo di tre analoghe violazioni commesse nel quinquennio e dal conforme parere preventivo dell'Ufficio IVA.
Le eccezioni, però, non risultano formulate con i motivi di appello. Di qui la inammissibilità delle stesse come motivo di ricorso.
2.3. Nel merito, il ricorrente lamenta la violazione dell'art. 2 della legge 18/83, in quanto, a suo dire nello stand fieristico non era obbligatoria la installazione dell'apparecchio per il rilascio degli scontrini fiscali. Deduce, inoltre, che nella specie la cessione non era soggetta ad IVA e, quindi, non occorreva emettere lo scontrino fiscale. Anche questo secondo rilievo appare del tutto nuovo, atteso che nei precedenti gradi la tesi del contribuente è stata che si era trattata di una vendita occasionale, fatta "con superficialità" dal figlio. Comunque, le ragioni addotte, secondo le quali la cessione sarebbe stata esente da IVA richiederebbero accertamenti di fatto che sono oramai preclusi.
La tesi secondo la quale presso lo stand della fiera le vendite potevano essere effettuate senza rilascio di scontrino, è stata solamente enunciata e non è corredata di alcun riferimento normativo. D'altra parte, l'art. 1, comma 1 della legge n. 18/1983 prevede l'obbligo della emissione dello scontrino per tutte "le cessioni di beni effettuate in locali aperti al pubblico o in spacci interni, per le quali non è obbligatoria l'emissione della fattura". In occasione di fiere e mostre è stata poi prevista soltanto la possibilità di optare per il rilascio di ricevute fiscali invece degli scontrini (v. art. 4 del DM 21.12.1992, n. 1159400). Il che conferma che anche le vendite in occasione delle fiere non sfuggono all'obbligo della emissione dello scontrino, o, previa opzione, della ricevuta.
2.3. Conseguentemente, il ricorso deve essere rigettato. Le spese, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese che liquida in complessive lire 1.150.000 (un milione centocinquantamila), di cui lire un milione per onorario, oltre le spese prenotate a debito.
Così deciso in Roma il 27 aprile 2001.
DEPOSITATA IN CANCELLERIA IL 10 AGOSTO 2001.