Sentenza 29 gennaio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 29/01/2002, n. 1087 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1087 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2002 |
Testo completo
r.g. n. 17894/990 0.0ud. bubbl. 18102 oggetto : timo dell'adempimento (art. 1183 c.c. CR 2780 REPUBBLICA ITALIANA REP. 30% IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE TERZA SEZIONE CIVILE riunita in camera di consiglio nelle persone dei signori magistrati : dott. Francesco SABATINI Presidente relatore;
' dott. Francesco TRIFONE Consigliere;
"dott. Giovanni Battista PETTI ' "dott. Gianfranco MANZO CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ' UFFICIO COPIE "dott. Margherita CHIARINI ' Richiesta copia studio ha pronunciato la seguente IL SOLE 24 ORE dal Sig. 1,55 SENTENZA per diritti 29 GEN. 2002 sul ricorso proposto IL CANCELLIERE da AN SA elett. dom. in Roma via C. Morin n. 1 presso lo studio degli avv. Salvatore ' che loA. Napoli e Andrea C. Maggisano difendono in virtù di procura а rappresentano e margine del ricorso ricorrente contro 3000 LLERIA 1 DG724675 1784 TI FR TI FA TI AU e ' quali eredi di TI CO SC MI rappresentati e difesi ' anche disgiuntamente ' dagli avv. Franco Cannizzaro e Francesco Pletto ed elett. dom. nello studio del primo in Roma via ' Novenio Bucchi n. 7 come da procura a margine del controricorso controricorrenti nonché CA GIUSEPPE intimato avverso la sentenza n. 2470 in data 19.6. - 14.7.1998 della Corte di Appello di Roma ( r.g. n. 4805/95 ) . Udita nella pubblica udienza del 18 ottobre 2001 la relazione del dott. Francesco Sabatini . E' comparsa per il ricorrente per delega , l'avv. Grazia Pirisi che ha chiesto l'accoglimento del ricorso • E' comparso per il resistente l'avv. Franco Cannizzaro che ha chiesto il rigetto del ' ricorso Sentito il P.M. " in persona del sost. le procuratore generale dott. Umberto Apice che ha ' chiesto il rigetto del ricorso . 2 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con scrittura privata del 27.7.1987 Salvatore AR CO TI e US IS si obbligarono a conferire alla s.r.l. IF attività e beni al fine di realizzare un centro turistico alberghiero e termale , ed in particolare i primi due assunsero rispettivamente l'impegno di procurare un adeguato finanziamento e di apportare i terreni e la licenza di esercizio • Di tale contratto il AR chiese la risoluzione per colpa del TI con atto di citazione del 21-22 dicembre 1995 , ed a sostegno della domanda affermò che ' mentre egli si era attivato per adempiere la propria obbligazione tanto che aveva ottenuto l'impegno della s.r.
1. Con. Fin. Im. di erogare un finanziamento di 12 miliardi di lire ' peraltro condizionato all'intestazione degli immobili alla IF il ' TI pur dopo essersi inizialmente mostrato ' soddisfatto di tale offerta , successivamente con lettera del 21 novembre 1987 aveva fissato il termine essenziale del 30 novembre stesso anno per la concessione del finanziamento . Con sentenza del 30 settembre 1994 l'adito Tribunale di Roma respinse la domanda nonché quella 3 E riconvenzionale di risoluzione del contratto per colpa del avanzata dal TI : AR ' questa che impugnata dal solo decisione AR è stata confermata dalla Corte di " Appello con la pronuncia ora gravata Secondo la Corte il TI non aveva l'obbligo di trasferire i terreni alla IF prima che il AR avesse ottenuto il finanziamento tanto ' che secondo gli accordi conclusi e che non era ' stato provato fossero stati poi modificati la ' stessa società avrebbe corrisposto per la cessione degli immobili la somma di lire 1.200.000.000 proprio utilizzando il finanziamento in questione Doveva pertanto escludersi il dedotto inadempimento del TI essendo inconfutabilmente emerso che il finanziamento non era stato erogato per la pretesa della Con. Fin. Im. che la IF si rendesse acquirente dei terreņi : circostanza che rendeva irrilevante la fiscazione di un termine di adempimento da parte del TI . Per la cassazione di tale decisione il AR 'ha proposto ricorso affidato ad unico motivo cui gli eredi del TI nel frattempo deceduto ' . Nessuna attività resistono con controricorso ' difensiva è stata invece svolta dallo IS . le MOTIVI DELLA DECISIONE controricorso è inammissibile perché 1 . Il notificato oltre il termine di cui al primo comma dell'art. 370 c.p.c. : il ricorso risulta infatti notificato il 24 settembre 1999 ' mentre la notifica del controricorso risulta avvenuta il 23 novembre successivo • Legittimamente , peraltro , a norma dello stesso art. 370 primo comma ultima parte , il difensore dei resistenti è intervenuto alla discussione orale maturando così il diritto alla rivalsa delle spese 2 . Con l'unico motivo del ricorso il ricorrente deduce con riferimento all'art. 360 nn. 3 e 5 ' vizio di motivazione e violazione c.p.c. ' quand' anche dell'art. 1183 C.C. ed afferma che come ritenuto dalla sentenza fosse vero che ' il contratto prevedeva che il impugnata ' finanziamento venisse concesso ed erogato alla IF prima del trasferimento alla stessa dei terreni del TI ' sui quali doveva essere "I imporre alcostruito lo stabilimento termale , sig. AR un termine perentorio di sei giorni ( non previsto da alcuna clausola contrattuale ) le per eseguire il contratto secondo le modalità 5 ritenute dal TI ' equivaleva ad una dichiarazione di recesso unilaterale " di quest'ultimo La Corte territoriale aggiunge - . - avrebbe dovuto valutare che esso ricorrente si stava adoperando proprio allo scopo di conseguire il risultato voluto dal TI scopo che avrebbe raggiunto se il termine impostogli e ' che avrebbe dovuto essere fissato dal giudice ' fosse stato adeguato alla complessità della situazione . Il motivo è infondato . sequenza temporale accertata dai giudici Nella del merito e che non forma oggetto di ricorso - secondo la quale il trasferimento dei terreni dal TI alla società IF doveva seguire , e non 6 già precedere , il finanziamento che il AR si era obbligato a procurare alla stessa società da parte di terzi rettamente gli stessi giudici 'hanno ritenuto irrilevante il breve termine che unilateralmente il TI ritenne di fissare al ' questi adempisse la sua AR perché prestazione . Deve premettersi che l'art. 1183 primo comma asseritamente violato testualmente disponeC.C. ' ' se non è determinato il tempo in cui la che " ' 6 prestazione deve essere seguita il creditore può ' esigerla immediatamente • Qualora tuttavia in virtù degli usi o per la natura della prestazione ovvero per il modo o il luogo dell'esecuzione sia ncessario un termine questo in mancanza di ' ' è stabilito dal giudice accordo "1 La norma contempla dunque due distinte ipotesi delle quali i giudici del merito hanno ritenuto ricorrere nella specie la seconda ' avendo essi affermato non già che il TI avesse diritto ad immediatamente esigere la prestazione del AR sibbene che il termine da lui fissato ' a quest'ultimo era appunto irrilevante . Se in difetto di ricorso incidentale tale ' ' premessa non può essere riesaminata così come - in difetto di gravame , non può essere esaminato ' implicitamente risolto in il diverso profilo senso negativo dalla sentenza impugnata se nella ' fissazione del termine in questione fosse ravvisabile la diffida ad adempiere di cui all'art. deve rilevarsi che gli stessi1454 C.C. giudici erano conseguentemente tenuti ad accertare se l'inadempimento del TI , posto a base della domanda di risoluzione contrattuale avanzata dal le AR e riproposta con l'atto di appello ' 7 fosse provato da detto brevissimo ed unilaterale termine di adempimento La soluzione negativa , cui essi sono pervenuti ' sfugge alle censure clevate . A norma infatti , dell'art. 1460 primo comma ' il TI rifiutò diC.C . legittimamente trasferire i terreni fin quando il finanziamento non fosse stato erogato : finanziamento che era destinato come la sentenza impugnata ha anche compensarlo della cessione accertato ' proprio a dei beni " La fissazione del termine di adempimento , in violazione del citato art. 1183 avrebbe assunto ' rilievo solo se anche successivamente alla 7 scadenza di esso ' il AR avesse adempiuto la propria obbligazione : circostanza peraltro non verificatasi perché non risultante dalla sentenza impugnata né dallo stesso ricorso L'inadempimento di quest'ultimo ' posto a fondamento della domanda riconvenzionale del TI ' è stato bensì escluso dalla sentenza di primo grado la quale in difetto di appello di ' quest'ultimo , sul punto è passata in giudicato . L'inadempimento dello stesso TI l'unico anch'esso le punto ancora in discussione - è stato 8 escluso ' legittimamente e per le ragioni esposte ' dalla decisione impugnata : non rileva infatti ' di per sé la violazione dell'art. 1183 primo ' da lui commessa ' in una fattispecie comma C.C. di risoluzione contrattuale nella quale gli artt. ' 109T 129,11 implicitamente applicati dai1453 e SS. C.C. giudici del merito per escluderla non vengono 45ST 30,89 ' legittimità per invocati in questa sede di TOT. 160 10 contrastare tale decisione 3. Il ricorso deve pertanto essere respinto ' con le conseguenze di legge ( art. 91 c.p.c. ) quanto alle spese del presente giudizio .
p.q.m.
La Corte 1 rigetta il ricorso è condanna il ricorrente al 'pagamento delle spese del giudizio di cassazione ) P O P I L I D F I in lire85.000=₤43.90 i z i v S r e oltre lire liquidate ... ) 0 1 / 8 ( CENTO 10.000.000 ( diecimilioni ) di onorari in favore . . . . . . . . 0 1 . 0 6 1 pari ad €5.164,5F- p. 11 (Dottssa della parte resistente Così deciso in Romą nella camera di consiglio ' della Corte , il 18 ottobre 2001 Il Presidente est. For duces subtics. 200 IL CANCELLIEHE 01 Depositata in Cancelleria Joggi, lì. 29.1.01 Gina Casof IL CANCELLEREC1 Gina Casoll