Cass. pen., sez. I, sentenza 22/03/1999, n. 7785
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Sentenza 22 marzo 1999

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In base alla disposizione transitoria dettata dall'art.3 della legge 19 gennaio 1999, n.14, il procuratore generale presso la Corte di cassazione e l'imputato possono esercitare, entro il termine di cui al comma 4 dell'art.585 cod. proc. pen., la facoltà di "patteggiamento" prevista dai commi 4 e 5 dell'art.599 dello stesso codice con riferimento ai motivi di ricorso. Tale termine è stabilito a pena di decadenza e le parti non possono raggiungere l'accordo in un momento successivo. Infatti, mentre l'ultimo periodo del comma 5 dell'art.599 cod. proc. pen. prevede che, in caso di mancato accoglimento della richiesta, "la richiesta e la rinuncia perdono effetto, ma possono essere riproposte nel dibattimento", l'ultimo periodo dell'art. 3 della legge n.14 del 1999, nello stabilire che, ove la Corte di cassazione ritenga di non poter accogliere la richiesta, quest'ultima e la rinuncia ai motivi perdono effetto, non prevede invece la facoltà di riproporle successivamente.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 22/03/1999, n. 7785
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 7785
    Data del deposito : 22 marzo 1999

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