Sentenza 6 marzo 2003
Massime • 1
È nulla la notificazione della citazione in giudizio dell'imputato effettuata ai sensi dell'art. 157, comma 8, cod. proc. pen., qualora non sussista in atti l'avviso di ricevimento della lettera raccomandata spedita dall'ufficiale giudiziario, in quanto, da un lato, la previsione di cui all'art. 158 cod. proc. pen. - per la quale gli effetti della notificazione decorrono dal ricevimento della raccomandata - non consente di presumere il ricevimento di quest'ultima e dall'altro l'art. 171, comma 1, lett. f) cod. proc. pen., sancendo la nullità della notificazione ove non sia stata data la comunicazione prescritta dall'art. 157, comma 8, si riferisce all'intera procedura prevista da quest'ultima norma, ivi compresa quella relativa al ricevimento della raccomandata.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 06/03/2003, n. 14818 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 14818 |
| Data del deposito : | 6 marzo 2003 |
Testo completo
composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
dott. Francesco DE CHIARA Presidente
dott. Giovanni BOTTALICO Componente
dott. Maurizio MASSERA "
dott. Franco FIANDANESE "
dott. Giacomo FUMU "
ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
GO LV, nato a [...] il [...];
avverso la sentenza della Corte di Appello di Napoli in data 18.10. 2001;
Visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso.
Udita in pubblica udienza la relazione svolta dal Consigliere dott. Maurizio Massera.
Udito il Procuratore Generale in persona del dottor Fabrizio Hinna Danesi, che ha concluso per l'annullamento con rinvio. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza del 18.10.2001 la Corte di Appello di Napoli confermava la sentenza del Tribunale di Napoli in data 8.11.2000, con la quale LV GO era stato dichiarato colpevole dei delitti di rapina e porto abusivo d'arma e per l'effetto era stato condannato alla, pena condizionalmente sospesa di anni uno - mesi nove di reclusione e £. 700,000 di multa.
Riteneva la Corte territoriale regolare la notificazione della citazione in giudizio dell'imputato, provata con - certezza la sua condotta criminosa, corretto il regime sanzionatorio. Contro tale decisione ha proposto tempestivo ricorso per cassazione l'imputato chiedendone l'annullamento per i seguenti motivi: 1) nullità del giudizio di primo grado per omesso avviso all'imputato;
2) violazione della legge penale e mancanza e illogicità della motivazione perché la Corte di Appello non ha tenuto conto delle doglianza difensive in ordine alla retta qualificazione giuridica dei fatti e alla entità della pena irrigata, con particolare riferimento al diniego delle attenuanti generiche. MOTIVI DELLA DECISIONE
H primo motivo è fondato e, quindi, merita accoglimento. La Corte di Appello riconosce che in atti non è stato rinvenuto l'avviso di ricevimento della lettera raccomandata spedita dall'ufficiale giudiziario con la quale si avvertiva l'imputato dell'avvenuto deposito del decreto che disponeva il giudizio a norma dell'art.157, comma 8 c.p.p., ma ha ritenuto valida la notificazione rilevando: 1) essa si perfeziona alla data di ricezione della raccomandata dell'ufficiale giudiziario, ricezione che è presunta fino a prova contraria da fornirsi dall'imputato; 2) tra le cause di nullità previste dall'art. 171 lettera f) c.p.p. viene annoverata solo l'omissione della comunicazione prevista dall'art. 157 comma 8 c.p.p. e non la mancanza dell'avviso di ricevimento, che deve ritenersi formalità non essenziale.
Entrambe le affermazioni sono errate. L'ultima parte del comma 8 dell'art. 158 c.p.p. prescrive chiaramente che gli effetti della notificazione decorrono dal ricevimento della raccomandata, per cui la mancata prova della medesima non consente di presumere la ricezione della raccomandata e quindi determina la nullità della notifica. Del resto la sentenza n. 346 del 1998 della Corte Costituzionale ha dichiarato la illegittimità costituzionale del 3 comma dell'art. 8 della legge 20.11.1982, n. 990 (relativa alla notificazione degli atti a mezzo posta) nella parte in cui prevede che il piego sia restituito al mittente in caso di mancato ritiro da parte del destinatario dopo solo dieci giorni dal deposito nell'ufficio postale.
Ne discende una ulteriore ragione per ritenere indispensabile ai fini della regolarità della notificazione la presenza in atti del documento nella specie mancante.
L'art. 171 comma 1 lett. f) c.p.p. sancisce la nullità della notificazione se non è stata data la comunicazione prescritta dall'art. 157 comma 8. Il riferimento esplicito è, dunque, all'intera procedura prevista da tale norma, compresa la parte relativa al ricevimento della raccomandata. L'accoglimento del primo motivo determina l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata e comporta l'assorbimento delle ulteriori censure dell'imputato.
P.Q.M.
Annulla l'impugnata sentenza e dispone che gli atti siano trasmessi ad altra sezione della Corte di Appello di Napoli per nuovo giudizio.
Così deciso in Roma, il 6 marzo 2003.
DEPOSITATA IN CANCELLERIA IL 26 MARZO 2003.