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Sentenza 5 febbraio 2026
Sentenza 5 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Belluno, sez. I, sentenza 05/02/2026, n. 19 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Belluno |
| Numero : | 19 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 19/2026
Depositata il 05/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di BELLUNO Sezione 1, riunita in udienza il 16/12/2025 alle ore 15:00 con la seguente composizione collegiale:
SCIAVICCO CARLO, Presidente
CIRIOTTO EDOARDO, LA
GIACOMELLI UMBERTO, Giudice
in data 16/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 61/2025 depositato il 21/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Belluno
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PR.DIN.IST.AUTO n. 0021286.28-03-2025.U
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 99/2025 depositato il 22/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente: dichiarare l'illegittimità totale o parziale e per l'effetto l'annullamento in tutto o in parte del provvedimento di diniego impugnato ed in epigrafe specificato per i motivi esposti nel presente ricorso, nonchè ogni altro atto presupposto, connesso o successivo e per l'effetto il riconoscimento del diritto della ricorrente ad un riesame dell'istanza in autotutela presentata il 19 dicembre 2024; condannare l'agenzia delle Entrate al rimborso delle somme eventualmente percette nelle more del processo, maggiorate degli interessi legali e al pagamento delle spese di giudizio ai sensi dell'art.15 del d.lgs. n.546/1992 con distrazione ex art.93 c.p.c..
Resistente: in via preliminare e pregiudiziale dichiarae inammissibile il ricorso;
nel merito rigettare il ricorso e confermare il corretto operato dell'amministrazione finanziaria. In ogni caso , con refusione delle spese di lite
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
In data 4 dicembre 2024 veniva notificata a Ricorrente_1 la comunicazione degli esiti del controllo formale, effettuata dall'ufficio ai sensi dell'articolo 36 ter del DPR numero 600 del 1973, della dichiarazione dei redditi modello unico persone fisiche 2022 presentata per l'anno d'imposta 2021. L'ufficio disconosceva il credito per le imposte sui redditi prodotti all'estero pari ad euro 30.266. Più in particolare l'ufficio disconosceva il credito esposto in dichiarazione in quanto la documentazione presentata dalla contribuente risultava intestata a Nom._1 così come il conto corrente della Banca_1. Avverso la comunicazione di rettifica la Ric._1 in data 19 dicembre 2024 presentava istanza di autotutela al competente ufficio territoriale. L'ufficio confermava la rettifica operata sulla base delle medesime motivazioni già espresse nel provvedimento di rettifica, con notifica dell'atto di diniego di autotutela in data 2 maggio 2025. La parte proponeva allora ricorso il 2 luglio 2025 avverso il suddetto diniego di autotutela. Sosteneva che l'ufficio aveva omesso di considerare che tutta la documentazione allegata alla richiesta di autotutela ( decisioni di accertamento e conti correnti bancari svizzeri) era intestata alla Ric._1 e al marito Nom._1 e che l'indicazione del nome del marito, come emergeva da attestazione rilasciata da un esperto fiduciario svizzero, era frutto della consuetudine elvetica di indicare anche il nome del marito ma ciò non significava automaticamente che il marito vantasse dei diritti reali sui beni esteri. La difesa della Ric._1 si soffermava poi sulla obbligatorietà dell'esercizio del potere di autotutela nella ricorrenza dei presupposti di legge rientrando il caso nelle fattispecie di errore di calcolo ,di carenza di presupposto di imposta e di mancata considerazione di pagamenti effettuati . Si osserva che ove l'amministrazione avesse esaminato la documentazione allegata alla richiesta di autotutela da cui risulta che le decisioni di accertamento fiscale e i conti bancari riguardano solo Ricorrente_1 e che il marito non ha mai posseduto immobili o conti correnti bancari in SV appartenendo il tutto a Ricorrente_1, avrebbe dovuto riconoscere la spettanza del credito d'imposta per le imposte pagate all'estero ai sensi dell'articolo
165 del testo unico delle imposte sui redditi. Illegittimamente quindi l'Ufficio aveva rigettato l'istanza di autotutela presentata dalla Ric._1 in violazione delle disposizioni normative vigenti. Si deduce da ultimo la illegittimità del provvedimento di diniego per difetto di congrua, sufficiente e intellegibile motivazione. La
Ric._1 quindi conclude perché venga dichiarata la illegittimità totale o parziale e per l'effetto annullato in tutto o in parte il provvedimento di diniego impugnato e per l'effetto riconosciuto il diritto della ricorrente ad un riesame della istanza in autotutela presentata il 19 dicembre 2024. Il tutto con condanna dell'agenzia delle entrate al rimborso delle somme eventualmente percepite nelle more del processo maggiorate di interessi e al pagamento delle spese di giudizio con distrazione ex articolo 93 del codice di procedura civile.
Si è costituito l'ufficio deducendo in via pregiudiziale e preliminare la inammissibilità del ricorso per violazione degli articoli 21 e 19 del decreto legislativo 546 del 92 giacché nel caso di specie, pur se apparentemente la parte impugna il diniego di autotutela, di fatto contesta la comunicazione ex articolo 36 ter per cui per cui l'ufficio ritiene che il ricorso debba ritenersi inammissibile. In secondo luogo si osserva che nel caso di specie non ricorre alcuna delle ipotesi di autotutela obbligatoria giacché si è al di fuori dei casi previsti dall'articolo
10 quater dello statuto dei diritti del contribuente invocati dalla difesa e sì è invece nell'ambito dell'autotutela facoltativa prevista dall'articolo 10 quinquies dello statuto dei diritti del contribuente dal che la piena legittimità del diniego espresso da parte dell'ufficio. Si aggiunge che la giurisprudenza è da tempo consolidata nel senso di ammettere la impugnabilità del diniego di autotutela non nel senso di consentire un riesame dell'atto ma nel senso di ammettere solamente un sindacato sul corretto svolgimento della procedura del riesame.
Si osserva inoltre che presupposto indefettibile per l'impugnazione del diniego di autotutela è l'errore manifestamente illegittimo ignorato dall'amministrazione finanziaria e di ciò deve essere fornita prova da parte del contribuente, che è tenuto altresì a provare che le motivazioni addotte per il rigetto dell'istanza siano anch'esse manifestamente illegittime. Per essere manifesto l'errore poi deve essere immediatamente conoscibile, palese e riscontrabile da chiunque, non versandosi -invece - nel caso di specie nell'ipotesi tassativamente prevista dalla norma di errore di calcolo. In realtà si osserva la parte non riporta manifesti errori di calcolo e/o sul presupposto dell'imposta ma valuta in maniera diversa l'operato dell'ufficio sulla base di valutazioni soggettive che nulla provano in ordine alla illegittimità dell'atto impugnato. Si deduce altresì che non vi è alcun dato certo circa l'imputazione dei redditi e del relativo pagamento delle imposte all'estero data la totale assenza di documentazione estera intestata alla Ric._1, circostanza che ha giustificato la rettifica totale della somma inserita nel quadro o rigo RN 29. In buona sostanza l'ufficio si ritiene insussistente la prova dell'effettivo pagamento da parte della contribuente a titolo definitivo delle imposte, idoneo a generare credito d'imposta. Al pari di come non è provato chi abbia prodotto il reddito all'estero. In buona sostanza per l'Ufficio si è in presenza di un quadro probatorio insufficiente a integrare i presupposti per la sussistenza del credito d'imposta. Conclude chiedendo la inammissibilità del ricorso, il suo rigetto e in ogni caso la rifusione delle spese di lite. Successivamente alle controdeduzioni presentate dall'ufficio la parte ha prodotto una nota di deposito di due documenti rappresentati da un'attestazione rilasciata dalla Banca_1
in cui risulta che la ricorrente è la proprietaria e perciò l'avente diritto economico di due conti in
SV e l'estratto del registro fondiario, che evidenzia che il marito della ricorrente non ha la proprietà di alcun immobile in SV .
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso va rigettato.
L'impugnazione del diniego di autotutela non può mai avere ad oggetto, come emerge a contrario dal contenuto degli atti del giudizio, la fondatezza della pretesa tributaria, riguardo la quale la contribuente ben avrebbe potuto far valere le proprie ragioni impugnando la comunicazione di irregolarità ex art.36 ter D.P.
R. 600/73.Invero il sindacato sul diniego di autotutela riguarda solo profili di illegittimità del rifiuto dell'amministrazione e non , come si vorrebbe nel caso di specie, la fondatezza della pretesa. In caso contrario, si verificherebbe un'indebita sostituzione del giudice nell'attività amministrativa e si darebbe vita a una controversia su un atto che ormai non è più impugnabile, quale la comunicazione di rettifica. Non avendo intrapreso questa via, e contestando invece il diniego di autotutela sulla base di un interesse proprio
(il disconoscimento del credito d'imposta esposto in dichiarazione per incertezza probatoria sull'imputazione dei redditi e del pagamento dell'imposta all'estero, oltre che la irripetibilità delle stesse imposte pagate all'estero) e non di un interesse generale, il ricorso presenta indubbi profili di inammissibilità. Non si ravvisano infatti nel caso di specie profili di illegittimità, in relazione a ragioni di interesse generale, che possano giustificare l'accoglimento del ricorso proposto dalla contribuente. Nella specie, difettano poi i presupposti previsti dall'art.10 quater dello statuto per ritenere sussistente l'autotutela obbligatoria, versandovi invece nell'ambito dell'autotutela facoltativa prevista dall'art.10 quinquies del predetto statuto con conseguente piena legittimità dell'operato della pubblica amministrazione e conseguente inimpugnabilità dell'atto. Non si versa infatti in ipotesi di errore di calcolo (men che meno di errore sul presupposto d'imposta) posto che l'errore di calcolo presuppone una inesattezza materiale, una svista nel computo aritmetico, che tra l'altro dovrebbe risultare immediatamente riconoscibile, e lo stesso non può essere scambiato per un (supposto ) errore di giudizio (dell'amministrazione) nella valutazione di fatti e della prova degli stessi. In buona sostanza la Ric._1 non espone manifesti errori di calcolo o sul presupposto d'imposta che sarebbero stati compiuti dall'amministrazione finanziaria, ma valuta in maniera differente rispetto all'Ufficio l'idoneità probatoria dei documenti (ritenuta dall'ufficio insufficiente) a supporto della propria richiesta di detrazione delle imposte pagate all'estero. Il ricorso va quindi rigettato
La particolarità della fattispecie e complessità delle questioni trattate giustificano l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente decidendo, rigetta il ricorso e compensa integralmente le spese di lite.
Belluno, 16 dicembre 2025
Il Presidente
Depositata il 05/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di BELLUNO Sezione 1, riunita in udienza il 16/12/2025 alle ore 15:00 con la seguente composizione collegiale:
SCIAVICCO CARLO, Presidente
CIRIOTTO EDOARDO, LA
GIACOMELLI UMBERTO, Giudice
in data 16/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 61/2025 depositato il 21/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Belluno
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PR.DIN.IST.AUTO n. 0021286.28-03-2025.U
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 99/2025 depositato il 22/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente: dichiarare l'illegittimità totale o parziale e per l'effetto l'annullamento in tutto o in parte del provvedimento di diniego impugnato ed in epigrafe specificato per i motivi esposti nel presente ricorso, nonchè ogni altro atto presupposto, connesso o successivo e per l'effetto il riconoscimento del diritto della ricorrente ad un riesame dell'istanza in autotutela presentata il 19 dicembre 2024; condannare l'agenzia delle Entrate al rimborso delle somme eventualmente percette nelle more del processo, maggiorate degli interessi legali e al pagamento delle spese di giudizio ai sensi dell'art.15 del d.lgs. n.546/1992 con distrazione ex art.93 c.p.c..
Resistente: in via preliminare e pregiudiziale dichiarae inammissibile il ricorso;
nel merito rigettare il ricorso e confermare il corretto operato dell'amministrazione finanziaria. In ogni caso , con refusione delle spese di lite
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
In data 4 dicembre 2024 veniva notificata a Ricorrente_1 la comunicazione degli esiti del controllo formale, effettuata dall'ufficio ai sensi dell'articolo 36 ter del DPR numero 600 del 1973, della dichiarazione dei redditi modello unico persone fisiche 2022 presentata per l'anno d'imposta 2021. L'ufficio disconosceva il credito per le imposte sui redditi prodotti all'estero pari ad euro 30.266. Più in particolare l'ufficio disconosceva il credito esposto in dichiarazione in quanto la documentazione presentata dalla contribuente risultava intestata a Nom._1 così come il conto corrente della Banca_1. Avverso la comunicazione di rettifica la Ric._1 in data 19 dicembre 2024 presentava istanza di autotutela al competente ufficio territoriale. L'ufficio confermava la rettifica operata sulla base delle medesime motivazioni già espresse nel provvedimento di rettifica, con notifica dell'atto di diniego di autotutela in data 2 maggio 2025. La parte proponeva allora ricorso il 2 luglio 2025 avverso il suddetto diniego di autotutela. Sosteneva che l'ufficio aveva omesso di considerare che tutta la documentazione allegata alla richiesta di autotutela ( decisioni di accertamento e conti correnti bancari svizzeri) era intestata alla Ric._1 e al marito Nom._1 e che l'indicazione del nome del marito, come emergeva da attestazione rilasciata da un esperto fiduciario svizzero, era frutto della consuetudine elvetica di indicare anche il nome del marito ma ciò non significava automaticamente che il marito vantasse dei diritti reali sui beni esteri. La difesa della Ric._1 si soffermava poi sulla obbligatorietà dell'esercizio del potere di autotutela nella ricorrenza dei presupposti di legge rientrando il caso nelle fattispecie di errore di calcolo ,di carenza di presupposto di imposta e di mancata considerazione di pagamenti effettuati . Si osserva che ove l'amministrazione avesse esaminato la documentazione allegata alla richiesta di autotutela da cui risulta che le decisioni di accertamento fiscale e i conti bancari riguardano solo Ricorrente_1 e che il marito non ha mai posseduto immobili o conti correnti bancari in SV appartenendo il tutto a Ricorrente_1, avrebbe dovuto riconoscere la spettanza del credito d'imposta per le imposte pagate all'estero ai sensi dell'articolo
165 del testo unico delle imposte sui redditi. Illegittimamente quindi l'Ufficio aveva rigettato l'istanza di autotutela presentata dalla Ric._1 in violazione delle disposizioni normative vigenti. Si deduce da ultimo la illegittimità del provvedimento di diniego per difetto di congrua, sufficiente e intellegibile motivazione. La
Ric._1 quindi conclude perché venga dichiarata la illegittimità totale o parziale e per l'effetto annullato in tutto o in parte il provvedimento di diniego impugnato e per l'effetto riconosciuto il diritto della ricorrente ad un riesame della istanza in autotutela presentata il 19 dicembre 2024. Il tutto con condanna dell'agenzia delle entrate al rimborso delle somme eventualmente percepite nelle more del processo maggiorate di interessi e al pagamento delle spese di giudizio con distrazione ex articolo 93 del codice di procedura civile.
Si è costituito l'ufficio deducendo in via pregiudiziale e preliminare la inammissibilità del ricorso per violazione degli articoli 21 e 19 del decreto legislativo 546 del 92 giacché nel caso di specie, pur se apparentemente la parte impugna il diniego di autotutela, di fatto contesta la comunicazione ex articolo 36 ter per cui per cui l'ufficio ritiene che il ricorso debba ritenersi inammissibile. In secondo luogo si osserva che nel caso di specie non ricorre alcuna delle ipotesi di autotutela obbligatoria giacché si è al di fuori dei casi previsti dall'articolo
10 quater dello statuto dei diritti del contribuente invocati dalla difesa e sì è invece nell'ambito dell'autotutela facoltativa prevista dall'articolo 10 quinquies dello statuto dei diritti del contribuente dal che la piena legittimità del diniego espresso da parte dell'ufficio. Si aggiunge che la giurisprudenza è da tempo consolidata nel senso di ammettere la impugnabilità del diniego di autotutela non nel senso di consentire un riesame dell'atto ma nel senso di ammettere solamente un sindacato sul corretto svolgimento della procedura del riesame.
Si osserva inoltre che presupposto indefettibile per l'impugnazione del diniego di autotutela è l'errore manifestamente illegittimo ignorato dall'amministrazione finanziaria e di ciò deve essere fornita prova da parte del contribuente, che è tenuto altresì a provare che le motivazioni addotte per il rigetto dell'istanza siano anch'esse manifestamente illegittime. Per essere manifesto l'errore poi deve essere immediatamente conoscibile, palese e riscontrabile da chiunque, non versandosi -invece - nel caso di specie nell'ipotesi tassativamente prevista dalla norma di errore di calcolo. In realtà si osserva la parte non riporta manifesti errori di calcolo e/o sul presupposto dell'imposta ma valuta in maniera diversa l'operato dell'ufficio sulla base di valutazioni soggettive che nulla provano in ordine alla illegittimità dell'atto impugnato. Si deduce altresì che non vi è alcun dato certo circa l'imputazione dei redditi e del relativo pagamento delle imposte all'estero data la totale assenza di documentazione estera intestata alla Ric._1, circostanza che ha giustificato la rettifica totale della somma inserita nel quadro o rigo RN 29. In buona sostanza l'ufficio si ritiene insussistente la prova dell'effettivo pagamento da parte della contribuente a titolo definitivo delle imposte, idoneo a generare credito d'imposta. Al pari di come non è provato chi abbia prodotto il reddito all'estero. In buona sostanza per l'Ufficio si è in presenza di un quadro probatorio insufficiente a integrare i presupposti per la sussistenza del credito d'imposta. Conclude chiedendo la inammissibilità del ricorso, il suo rigetto e in ogni caso la rifusione delle spese di lite. Successivamente alle controdeduzioni presentate dall'ufficio la parte ha prodotto una nota di deposito di due documenti rappresentati da un'attestazione rilasciata dalla Banca_1
in cui risulta che la ricorrente è la proprietaria e perciò l'avente diritto economico di due conti in
SV e l'estratto del registro fondiario, che evidenzia che il marito della ricorrente non ha la proprietà di alcun immobile in SV .
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso va rigettato.
L'impugnazione del diniego di autotutela non può mai avere ad oggetto, come emerge a contrario dal contenuto degli atti del giudizio, la fondatezza della pretesa tributaria, riguardo la quale la contribuente ben avrebbe potuto far valere le proprie ragioni impugnando la comunicazione di irregolarità ex art.36 ter D.P.
R. 600/73.Invero il sindacato sul diniego di autotutela riguarda solo profili di illegittimità del rifiuto dell'amministrazione e non , come si vorrebbe nel caso di specie, la fondatezza della pretesa. In caso contrario, si verificherebbe un'indebita sostituzione del giudice nell'attività amministrativa e si darebbe vita a una controversia su un atto che ormai non è più impugnabile, quale la comunicazione di rettifica. Non avendo intrapreso questa via, e contestando invece il diniego di autotutela sulla base di un interesse proprio
(il disconoscimento del credito d'imposta esposto in dichiarazione per incertezza probatoria sull'imputazione dei redditi e del pagamento dell'imposta all'estero, oltre che la irripetibilità delle stesse imposte pagate all'estero) e non di un interesse generale, il ricorso presenta indubbi profili di inammissibilità. Non si ravvisano infatti nel caso di specie profili di illegittimità, in relazione a ragioni di interesse generale, che possano giustificare l'accoglimento del ricorso proposto dalla contribuente. Nella specie, difettano poi i presupposti previsti dall'art.10 quater dello statuto per ritenere sussistente l'autotutela obbligatoria, versandovi invece nell'ambito dell'autotutela facoltativa prevista dall'art.10 quinquies del predetto statuto con conseguente piena legittimità dell'operato della pubblica amministrazione e conseguente inimpugnabilità dell'atto. Non si versa infatti in ipotesi di errore di calcolo (men che meno di errore sul presupposto d'imposta) posto che l'errore di calcolo presuppone una inesattezza materiale, una svista nel computo aritmetico, che tra l'altro dovrebbe risultare immediatamente riconoscibile, e lo stesso non può essere scambiato per un (supposto ) errore di giudizio (dell'amministrazione) nella valutazione di fatti e della prova degli stessi. In buona sostanza la Ric._1 non espone manifesti errori di calcolo o sul presupposto d'imposta che sarebbero stati compiuti dall'amministrazione finanziaria, ma valuta in maniera differente rispetto all'Ufficio l'idoneità probatoria dei documenti (ritenuta dall'ufficio insufficiente) a supporto della propria richiesta di detrazione delle imposte pagate all'estero. Il ricorso va quindi rigettato
La particolarità della fattispecie e complessità delle questioni trattate giustificano l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente decidendo, rigetta il ricorso e compensa integralmente le spese di lite.
Belluno, 16 dicembre 2025
Il Presidente