Sentenza 10 aprile 2003
Massime • 1
Configura il reato di usurpazione di comando di una nave punito dall'art. 1117 cod. nav., il fatto di chi, senza essere munito di prescritta abilitazione, eserciti la direzione di una nave, indipendentemente dal tipo, dalla stazza e dal sistema propulsivo del mezzo.
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 10/04/2003, n. 24778 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 24778 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2003 |
Testo completo
composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
dott. Antonio ZUMBO Presidente
dott. Pierluigi ONORATO Componente
dott. Claudia SQUASSONI "
dott. Carlo GRILLO "
dott. Francesco NOVARESE "
ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
1) IV EN, nato a [...] il [...];
2) IV GI, nato a [...] il [...];
avverso la sentenza resa il 19.6.2001 dalla corte d'appello di Messina. Vista la sentenza denunciata e il ricorso;
Udita la relazione svolta in udienza dal consigliere Pierluigi Onorato;
Udito il pubblico ministero in persona del sostituto procuratore generale Vincenzo Geraci, che ha concluso chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso.
Osserva:
IN FATTO E IN DIRITTO
1 - Con sentenza del 19.6.2001 la corte d'appello di Messina, parzialmente riformando quella resa il 29.3.2000 dal tribunale monocratico di Patti, condannava EN LI e GI LI alla pena (condizionalmente sospesa) di otto mesi di reclusione ciascuno, siccome colpevoli del reato di cui all'art. 1117 cod. nav., per aver indebitamente assunto il comando della motobarca
7MZ502, il primo, e della motobarca 7MZ200, il secondo (in Patti Marina il 14.1.1997).
2 - Entrambi gli imputati hanno proposto ricorso, con atti distinti ma sostanzialmente uguali.
Deducono erronea applicazione della norma incriminatrice, giacchè si trattava di piccole barche per le quali non sussistono gli estremi del "comando di nave": più esattamente la barca 7MZ502 nell'occasione era senza motore e pilotata a remi, mentre la barca 7MZ200 aveva un motore di ridottissima potenza ma era pilotata a remi.
3 - I ricorsi sono infondati e vanno respinti.
L'art. 1117 cod. nav. punisce come delitto contro la sicurezza della navigazione il fatto di chi indebitamente assume o ritiene il comando di una nave, ovverosia si pone alla direzione di una nave senza essere munito della prescritta abilitazione. Mentre l'art.1220 cod. nav. punisce come contravvenzione contro la sicurezza della navigazione il fatto di chi assume o ritiene il comando di una nave oltre i limiti dell'abilitazione di cui è munito. Va quindi innanzitutto definito il concetto tecnico-giuridico di "comando di nave", che, sulla base della normativa vigente (in particolare, artt. 273, 316, 321, 322 cod. nav.), si sostanzia nella direzione nautica del natante, nel potere gerarchico dell'equipaggio e sui passeggeri, nella rappresentanza dell'armatore e nell'esercizio di determinate funzioni giuridiche di natura privatistica e pubblicistica (cfr. Cass. Sez. III, n. 4951 del 13.5.1982, Esalini, rv. 153675). Secondo il codice della navigazione per "nave" si intende "qualsiasi costruzione destinata al trasporto per acqua, anche a scopo di rimorchio, di pesca, di diporto o ad altro scopo" (art. 136). Ne deriva che configura l'usurpazione del comando di nave punita dall'art. 1117 il fatto di chi, senza essere munito della prescritta abilitazione, eserciti la direzione di una nave, indipendentemente dal tipo, dalla stazza e dal sistema propulsivo della nave stessa. In atri termini, ricorre il comando di nave indipendentemente dalle caratteristiche di quest'ultima. Con la sola precisazione che per le navi minori saranno ridotte le funzioni tecniche, gerarchiche e amministrative del comandante e quindi saranno minori i requisiti professionali richiesti per l'esercizio del comando. Per esse quindi è sempre applicabile il concetto tecnico giuridico di "comando", risultando solo ridimensionata l'abilitazione professionale necessaria, la cui mancanza è elemento essenziale per integrare il delitto de quo.
Pertanto non è condivisibile quell'orientamento giurisprudenziale risalente (citato dai ricorrenti) secondo cui, ai fini di cui all'art. 1117, non sussistono gli estremi del "comando di nave" nell'ipotesi di pilotaggio di una barca di piccola stazza e con motore di ridottissima potenza (Cass. Sez. III, n. 9792 del 18.11.1983, Bozzao, rv. 161279; nonchè Cass. Sez. III, n. 9882 del 26.10.1982, Perzolla, rv. 155776, relativa a conduzione di motoscafo nella laguna veneta).
Al contrario, ai fini della configurabilità del reato di usurpazione del comando di nave è sufficiente che l'agente, privo dei necessari requisiti abilitativi, assuma il controllo dell'imbarcazione, essendo ininfluente la stazza della nave (Cass. Sez. III, sent. n. 755 del 24.01.1985, D'Aloia, rv 167557, secondo cui il codice della navigazione, all'art. 1117 cod. nav., punisce "chiunque indebitamente assume o ritiene il comando di una nave", cioè colui che si pone alla direzione di un qualsiasi natante munito di mezzi autonomi di propulsione, pur essendo privo della prescritta abilitazione. (Fattispecie relativa a comando di motopeschereccio senza il prescritto titolo di coperta).
4 - Ciò premesso, nel caso di specie, è stato accertato in linea di fatto che i due imputati hanno esercitato il comando di nave senza essere muniti dell'abilitazione necessaria. E tanto basta per renderli responsabili del delitto di cui all'art. 1117 cod. nav. Consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
Considerato il contenuto dei ricorsi, non si ritiene di dover irrogare anche la sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
La corte rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma il 10 aprile 2003.
Depositato in cancelleria il 6 giugno 2003 .