Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 27/02/2001, n. 2854
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Sentenza 27 febbraio 2001

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In materia di indennità di mobilità, dall'art. 9, comma sesto, della legge n. 223 del 1991 si desume che lo svolgimento di una attività lavorativa non subordinata non accompagnata dalla richiesta di liquidazione anticipata della indennità di mobilità non determina la cancellazione del lavoratore dalla relativa lista. (Fattispecie relativa allo svolgimento, da parte di un lavoratore in mobilità, di attività di associazione in partecipazione senza richiesta di liquidazione anticipata della relativa indennità).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 27/02/2001, n. 2854
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 2854
    Data del deposito : 27 febbraio 2001

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