Sentenza 29 maggio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 29/05/2002, n. 7804 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7804 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2002 |
Testo completo
i su sta po im Oggetto 2002 2. 19. l de се72805 c. c. in a z an E dun 0 7-8 04/02 N O A O I R. A 5 09/2000 I Z . A R N R hi sisma 1984. redditi;
A T 5 T S B 9 I 1 U . G / L B E 4 I L / R A 6 R 2 : T IN NOME DEL POPOLO ITALIANO A B . R D A . T P E . A LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE 1 I D T 3 N 1 R Gron 21601 L E E E . S SEZIONE TRIBUTARIA D T N E I A S N composta dai sigg.ri Magistrati: M E S I A Dott. Enrico Papa Presidente Consigliere Dott. Massimo Oddo Consigliere rel. Dott. Eugenio Amari Consigliere Dott. Vincenzo Di Nubila Dott. Nino Fico Consigliere CORTE SUPREMA D. CASSAZIONE CAMPIONE CIVILEha pronunciato la seguente SENTENZA 72805 N. sul ricorso proposto dalla Amministrazione delle Finanze dello Stato, in persona del Ministro pro- tempore, domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende per legge -ricorrente- Vom
contro
AL NT ER -intimato - avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale dell'Umbria, sezione 6, n. 313/6/1999, del 9.11/10.11.1999. Lette le conclusioni del Procuratore Generale di rigetto del ricorso per manifesta infondatezza ai sensi dell'art. 375 c.p.c.; 883 1 Udita la relazione in camera di consiglio del consigliere relatore dott. Eugenio Amari. Svolgimento del processo L'Amministrazione finanziaria ricorre con un unico motivo avverso la sentenza indicata in epigrafe con cui la Commissione tributaria regionale dell'Umbria ha rigettato l'appello dell'Ufficio contro la pronunzia di primo grado che aveva accolto il ricorso del contribuente nei confronti dell'iscrizione a ruolo delle imposte sui redditi relative al periodo d'imposta 1985, in recupero della sospensione dei pagamenti concessa a coloro che erano residenti in uno dei comuni colpiti dagli eventi sismici del 1984. Motivi della decisione L'Amministrazione ricorrente - denunciando la violazione e falsa applicazione dell'art. 28 della legge 13 maggio 1999, n. 133; dell'art. 13 quinquies del D.L. n. 159 del 1984 conv. in legge n. 363 del 1984; dell'art. 3, comma 2 bis del D.L. 30 dicembre 1985 n. 791; dell'art. 13, primo comma legge 27.12.1997, n. 449; g dell'art. 10 della legge 28 febbraio 1986 n. 46; dell'art. 2 D.P.R. 597/1973; del decreto legge 29 maggio 1989 n. 202 convertito in legge n. 263/1989 (in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c.)- censura la sentenza impugnata per avere ritenuto che, ai fini del recupero delle somme dovute in pagamento delle imposte sui redditi per l'anno 1985, la cui riscossione era stata sospesa in applicazione dell'art. 3, comma 2 bis del d.1. 30.12.1985 n. 791, convertito con modificazioni nella legge 28.2.1986 n. 46, l'imponibile andava determinato al netto delle somme in questione. La questione sollevata dalla p.a. ricorrente è stata esaminata dalla Cass. Sez. tributaria, con sentenza n. 8659 del 25.6.2001, che, nel solco delle precedenti sentenze n. 4945 del 18.4.2000 e 534 del 16.1.2001, l'ha risolta enunciando il principio secondo cui l'art. 3, comma 2 bis D.L.. 30.12.1985 n. 791, come convertito nella L. 28.2.986 n. 46 - il quale prevede che le somme relative a pagamenti delle imposte dirette, sospesi in virtù dell'art. 13 quinquies D. L. 26.5.1984 n. 159, come convertito nella L. 24.7.1984 n. 363, fino al 31 ottobre 1985 per i residenti nei 2 comuni dell'Italia centrale e meridionale colpiti da eventi sismici non concorrono alla formazione dell'imponibile ai fini della Irpef e dell'Ilor in virtù dell'interpretazione autentica effettuata con l'art. 28 L. 13.5.1999 n. 133, posto in relazione all'art. 11 L. 18.2.1999 n. 28 - deve essere considerato quale norma introduttiva di un'ulteriore agevolazione, consistente nella determinazione dell'imponibile, dopo la scadenza della sospensione, al netto dei versamenti sospesi. La sentenza impugnata risulta resa in conformità all'orientamento giurisprudenziale delle pronunzie di questa Corte sopra citate e di numerose altre successive, orientamento dal quale non vi è ragione di discostarsi perché resiste alle critiche mossele con il presente gravame. Il ricorso, quindi, deve essere rigettato. Non avendo l'intimate svolto attività difensiva in questa sede, non si deve provvedere sulle spese.
P.Q.M.
rigetta il ricorso. Roma, 19.2.2002 Il Presidente Il Consigliere est. . IL CANCELLIERE C1 DEPOSITATO IN CANCELLERIA Osvaldo Ascanio 29 MAG. 2002 Oggi Г IL CANCELLIERE C1 Osvaldo Ascanio 1 E 6 N 8 O 5 9 I 1 . Z / N 4 A A / - I R 6 T 2 B R S . . I A R L . G T L P . E A U D R . B B L I E A A R D D T A T I I 1 S E R 3 N T 1 E E N S . T E I N S A A E M 3