Sentenza 21 dicembre 2004
Massime • 1
La revoca dell'ordine di espulsione, disposto come misura sostitutiva della pena, nei confronti di uno straniero conseguente all'accertamento di determinati comportamenti (nella specie, al rientro in Italia prima del termine previsto), è prevista per legge e non può essere oggetto di diverse pattuizioni nè può rientrare nell'accordo tra le parti di cui all'art. 444 cod. proc. pen., in quanto si tratta di misura sostitutiva e non di misura di sicurezza in cui la competenza a decidere circa la revoca spetta al giudice del merito dinanzi al quale viene accertata la sussistenza o meno del reato di cui all'art. 13, comma tredicesimo bis, del D.Lgs. n. 286 del 1998.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 21/12/2004, n. 6451 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6451 |
| Data del deposito : | 21 dicembre 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. FAZZIOLI Edoardo - Presidente - del 21/12/2004
Dott. CHIEFFI Severo - Consigliere - SENTENZA
Dott. SANTACROCE Giorgio - Consigliere - N. 5131
Dott. SIOTTO Maria Cristina - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PIRACCINI Paola - Consigliere - N. 012328/2004
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) DR RB, N. IL 25/04/1969;
avverso SENTENZA del 09/02/2004 TRIBUNALE di TORINO;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. SIOTTO MARIA CRISTINA;
lette le conclusioni del P.G. che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.
OSSERVA
Con sentenza del 9/2/2004 il Tribunale di Torino ha - su richiesta delle parti - applicato nei confronti di AD RB la pena di mesi otto di reclusione in relazione all'imputazione di cui all'art. 13 comma 13 bis D.Lvo. 286/98 perché, quale cittadino straniero sottoposto alla misura sostitutiva dell'espulsione imposta con sentenza 5/4/2000 del GIP del Tribunale di Torino, rientrava in Italia prima del decorso del disposto termine di cinque anni;
contestualmente alla statuizione di cui sopra il Tribunale ha altresì revocato l'ordine di espulsione.
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso il difensore dello straniero deducendo la mancanza di motivazione in ordine alla congruità del quantum di pena irrogata nonché l'incompetenza del Giudice del merito a decidere sulla revoca dell'espulsione e, comunque, la carenza di motivazione in ordine alla propria legittimazione all'adozione del provvedimento.
Il ricorso, non essendo condivisibili le censure nelle quali esso si articola, deve essere rigettato.
La particolarità del rito ex art. 444 C.P.P. e la centralità dell'atto negoziale che lo caratterizza consentono modalità di motivazione semplificate che diano conto della valutazione da parte del Giudice circa la inapplicabilità di cause di non punibilità ai sensi dell'art. 129 C.P.P., circa la esattezza della qualificazione giuridica dei fatti, circa la congruità della pena proposta avuto riguardo a tutti gli elementi acquisiti in atti, e senza, peraltro, una analitica esposizione (non necessaria) degli elementi esaminati e delle argomentazioni svolte in ordine a tali elementi. E dunque, poiché nella specie il Tribunale di Torino ha congruamente motivato su ogni punto qualificante, compreso quello relativo al computo della pena all'uopo richiamando sinteticamente ma puntualmente i criteri di cui all'art. 133 C.P., la doglianza di cui al primo motivo del ricorso appare inconsistente.
Parimenti infondate sono le ulteriori censure relative alla revoca dell'espulsione ed alla competenza a decidere in proposito. Infatti, da un lato, conseguendo la revoca di cui si discute per legge a determinati comportamenti (in particolare al rientro in Italia, prima del termine previsto, dello straniero nei cui confronti sia stato adottato il provvedimento di espulsione ex art. 16 D.Lvo. 286/98 come successivamente modificato) e non essendo quindi subordinata a statuizione di condanna, essa non può essere oggetto di difformi pattuizioni e non può quindi rientrare nell'accordo tra le parti ex art. 444 C.P.; dall'altro lato, la natura della espulsione in questione, che è sanzione sostitutiva e non già misura di sicurezza, comporta che la competenza a decidere sulla sua revoca non può certo essere attribuita alla Magistratura di Sorveglianza ex artt. 678-679 C.P.P. ma deve, di contro, essere demandata al Giudice del merito dinanzi al quale si dibatte la sussistenza o meno del reato previsto dall'art. 13 comma 13 bis D.Lvo. 286/98.
Nè è possibile una applicazione in via analogica del disposto di cui all'art. 72 L. n. 689/81, considerate la specificità delle diverse disposizioni di legge e la prevista specifica competenza della Magistratura di Sorveglianza - che, di contro, non è contemplata in relazione alla sanzione dell'espulsione - sulle modalità di esecuzione delle sanzioni sostitutive della semidetenzione e della libertà controllata, sulle modifiche di tali modalità, sulla sospensione dell'esecuzione, età, ai sensi degli artt. 62 e segg. della citata legge 689/81, che quindi giustifica la competenza di tale Magistratura anche in punto di revoca. In ragione della infondatezza anche delle censure articolate con il secondo motivo di gravame (compresa quella relativa alla carenza di motivazione in punto di propria legittimazione ad adottare il provvedimento di revoca, non risultando la questione - peraltro, come si è detto, infondata - essere stata proposta dinanzi al Giudice del merito) si impone il rigetto del ricorso.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente AD RB al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 21 dicembre 2004.
Depositato in Cancelleria il 21 febbraio 2005