CASS
Sentenza 13 aprile 2026
Sentenza 13 aprile 2026
Commentario • 1
- 1. Responsabilità degli enti e sequestro preventivo: la Cassazione sul dovere di motivazione autonoma del fumus dell’illecito ex D.lgs. 231/2001Morri_Admin · https://www.osservatorio-231.it/ · 30 aprile 2026
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 13/04/2026, n. 13414 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 13414 |
| Data del deposito : | 13 aprile 2026 |
Testo completo
SENTENZA Sul ricorso proposto da Global Oro s.r.l. in persona del legale rappresentante p.t. Passeri MA Cristina avverso l’ordinanza del Tribunale di Milano in data 28/10/2025 Dato atto che si è proceduto a trattazione con contraddittorio cartolare, ai sensi dell’art. 611, comma 1-bis, cod. proc. pen.; visti gli atti, l’ordinanza impugnata e il ricorso;
letta la memoria difensiva in data 11/03/2026; udita la relazione del Cons. AN MA De SA;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona della Sostituta Procuratrice generale Lidia Giorgio, che ha concluso per il rigetto del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con l’impugnata ordinanza il Tribunale di Milano riformava parzialmente il decreto di sequestro preventivo emesso dal Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Milano il 26/09/2025 nei confronti della Global Oro s.r.l., indagata per l’illecito amministrativo di cui all’art. 25-octies D.lgs. 231/2001 connesso ai delitti di riciclaggio contestati ai capi 2, 3, 4, 5 della Penale Sent. Sez. 2 Num. 13414 Anno 2026 Presidente: PELLEGRINO ANDREA Relatore: DE SANTIS ANNA MARIA Data Udienza: 18/03/2026 2 rubrica provvisoria, riducendo ad euro 4.478.275,00 l’importo del profitto dei reati consumati nell’interesse dell’ente e confermando nel resto. 2. Ha proposto ricorso per cassazione il difensore e procuratore speciale della società, Avv. TO LD, deducendo i motivi di seguito enunziati nei termini strettamente necessari per la motivazione, ai sensi dell’art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Violazione dell’art. 5 D.lgs. 231/2001 per mancata individuazione del presupposto della responsabilità dell’ente, ovvero della commissione dei reati nell’interesse o a vantaggio dello stesso;
violazione dell’art. 324, comma 7, in relazione all’art. 309, comma 9, cod. proc. pen., con riguardo al divieto per il Tribunale del riesame di integrare la motivazione mancante. Il difensore sostiene che il giudice delle indagini preliminari nell’ordinanza di convalida del sequestro d’urgenza non ha affrontato la tematica relativa all’interesse o vantaggio della società Global Oro, profilo che il Tribunale del riesame ha ritenuto di poter integrare incorrendo nella dedotta violazione dell’art. 324, comma 7, cod. proc. pen. Aggiunge che la motivazione illegittimamente rassegnata dall’ordinanza impugnata è, comunque, meramente apparente in quanto non suffragata da alcuna risultanza investigativa e inidonea a dimostrare la sussistenza del requisito della responsabilità dell’ente. Nella specie, infatti, non si rinvengono in atti elementi attestanti il concreto vantaggio economico ritratto dalla società dai reati addebitati ai dipendenti della stessa in via diretta o indiretta, come dimostrato dall’esito negativo delle perquisizioni effettuate presso la sede della compagine. Ad avviso della ricorrente deve, pertanto, ritenersi che i tre dipendenti indagati abbiano agito nel loro esclusivo interesse con conseguente esclusione della responsabilità dell’ente, avuto riguardo a beni e valori rinvenuti nelle abitazioni dei medesimi e sottoposti a sequestro. 2.2. Erronea applicazione dell’art. 53 D. lgs. 231/01 in relazione all’art. 321 cod. proc. pen. per mancanza assoluta di motivazione e motivazione apparente in relazione al requisito del periculum in mora. Il difensore, richiamati i princìpi affermati in materia dalla giurisprudenza di legittimità, deduce che l’ordinanza impugnata non ne ha fatto corretto governo, convalidando il provvedimento genetico, che aveva argomentato il periculum in appena tre righe, senza farsi carico di illustrare il collegamento tra la natura dei beni vincolati, le esigenze da tutelare e la specifica fase procedimentale. Inoltre, il collegio cautelare non ha considerato che il sequestro operato nei confronti della ricorrente ha determinato grandi difficoltà nell’operatività della stessa, in violazione del principio di proporzionalità ed adeguatezza della misura cautelare reale. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il primo motivo è fondato e merita, pertanto, accoglimento. Questa Corte ha affermato il principio per cui, nel procedimento di riesame avverso i provvedimenti di sequestro, le disposizioni concernenti il potere di annullamento del Tribunale, introdotte dalla legge 8 aprile 3 2015, n. 47 al comma nono dell'art. 309 cod. proc. pen., sono applicabili - in virtù del rinvio operato dall'art. 324, comma settimo dello stesso codice - in quanto compatibili con la struttura e la funzione del provvedimento applicativo della misura cautelare reale e del sequestro probatorio, nel senso che il Tribunale del riesame annulla il provvedimento impugnato se la motivazione manca o non contiene la autonoma valutazione degli elementi che ne costituiscono il necessario fondamento, nonché degli elementi forniti dalla difesa (Sez. U, n. 18954 del 31/03/2016, Capasso, Rv. 266789-01). 1.1. Pertanto, in sede di riesame avverso misure cautelari reali, il Tribunale non può integrare motivazioni assenti, essendo necessario che il provvedimento genetico di applicazione della misura o di convalida della stessa presenti una motivazione che, anche eventualmente attraverso la tecnica della redazione "per relationem", dia conto degli elementi posti a fondamento del vincolo e di quelli a discarico rappresentati dalla difesa, al fine di consentire l'esercizio della funzione di controllo a cui il Tribunale del riesame è deputato, nel rispetto dei parametri identificati dal combinato disposto degli artt. 324, comma 7, e 309, comma 9, cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 7258 del 27/11/2019, dep. 2020, Esposito, Rv. 278509-01; Sez. 3, n. 3038 del 14/11/2023, dep. 2024, EmmeCi Tex s.r.l., Rv. 285747-01). 1.2. Questa Corte ha, inoltre, precisato che la responsabilità da reato degli enti non può essere inferita dalla sola prova del reato presupposto, postulando invece, sul piano oggettivo, la realizzazione di un reato, integrato nei suoi estremi oggettivi e soggettivi, commesso nell'interesse o a vantaggio dell'ente da parte di una persona che abbia un rapporto qualificato con quest'ultimo, nonché, sul piano soggettivo, la colpa di organizzazione, diversamente connotata a seconda che il reato presupposto sia stato perpetrato da un soggetto in posizione apicale o sottoposto all'altrui vigilanza e direzione (Sez. 6, n. 17664 del 29/01/2025, Le Fattorie degli Alburni Soc. Coop., Rv. 288143-01). 1.3. A tanto consegue che il sequestro del profitto del reato, fonte di responsabilità amministrativa dell'ente, deve essere motivato avendo riguardo alla fattispecie complessa che integra il "fumus" dell'illecito, comprendente, oltre al reato presupposto, l'interesse o il vantaggio dell'ente e il ruolo dell'agente, secondo i modelli di imputazione previsti dagli artt. 6 e 7 d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231 (Sez. 6, n. 23344 del 12/03/2025, Compagnia Italiana Navigazione, Rv. 288294-01). 2. Nella specie, il provvedimento genetico, dopo aver effettuato un’ampia ricognizione delle emergenze investigative in relazione alle ipotizzate fattispecie di riciclaggio, a pag. 88, ha testualmente affermato che “sono state, pertanto individuate le seguenti aziende orafe, coinvolte in operazioni di sostituzione del contante” con l’oro: Global Oro s.r.l., Target s.r.l. e Phoenix Metalli Preziosi s.r.l.; sulla base di quanto appena detto sono emersi elementi indiziari a carico delle società Global Oro s.r.l., Target s.r.l., Phoenix Metalli Preziosi s.r.l., nei cui confronti è stato formulato un addebito provvisorio di cui agli artt. 648-bis cod. pen. e 25-octies d.lgs 231/2001 4 che, almeno in questa fase cautelare, non sono risultate essere in possesso di modelli di organizzazione e gestione del rischio-reato idonei a prevenire il reato in addebito”. Risulta, dunque, del tutto assente la motivazione in ordine al fumus con riguardo allo specifico illecito amministrativo contestato alla ricorrente, dotato di autonomia giuridica e necessitante di specifica esposizione degli elementi atti ad integrarlo, secondo lo standard proprio della fase. Siffatto onere motivazionale non può ritenersi assolto per effetto della mera ricognizione del coinvolgimento nei fatti di riciclaggio oggetto di incolpazione provvisoria dei dipendenti della Global Oro, taluno anche in posizione di fatto gestoria, senza alcuna valutazione in ordine ai peculiari criteri di imputazione propri della responsabilità amministrativa degli enti e in sostanza omettendo la puntuale verifica degli elementi in base ai quali desumere l'esistenza dell’illecito astrattamente configurato. Questa Corte ha con costanza affermato il principio secondo cui nella valutazione del "fumus commissi delicti", quale presupposto del sequestro preventivo, il giudice non può limitarsi alla semplice verifica astratta della corretta qualificazione giuridica dei fatti prospettati dall'accusa, ma deve tener conto, in modo puntuale e coerente, delle concrete risultanze processuali, delle contestazioni difensive sull'esistenza della fattispecie dedotta e dell'effettiva situazione emergente dagli elementi forniti dalle parti, indicando, sia pur sommariamente, le ragioni che rendono sostenibile l'impostazione accusatoria e plausibile un giudizio prognostico negativo per l'indagato, pur senza sindacare la fondatezza dell'accusa (Sez. 3, n. 8152 del 12/12/2023, dep. 2024, Bonacci, Rv. 285966-01; Sez. 4, n. 20341 del 03/04/2024, Balint, Rv. 286366-01; Sez. 5, n. 3722 del 11/12/2019, dep. 2020, Gheri, Rv. 278152-01). 3. La rilevata mancanza di motivazione in relazione al fumus nel provvedimento genetico dà conto dell’impossibilità per il Tribunale del riesame di procedere ad integrazione sicché s’impone, previo assorbimento delle residue censure, l’annullamento senza rinvio dell’ordinanza impugnata e del decreto di sequestro preventivo del giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Milano in data 26/09/2025, con restituzione alla società ricorrente di quanto appresso in esecuzione di detto provvedimento.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata nonché il decreto del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Milano in data 26.09.2025 ed ordina la restituzione all’avente diritto di quanto in sequestro. Manda alla Cancelleria per l’immediata comunicazione al Procuratore Generale in sede per quanto di competenza ai sensi dell’art. 626 cod. proc. pen. Così deciso in Roma il 18 marzo 2026 Il Consigliere estensore Il Presidente AN MA De SA AN IN
letta la memoria difensiva in data 11/03/2026; udita la relazione del Cons. AN MA De SA;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona della Sostituta Procuratrice generale Lidia Giorgio, che ha concluso per il rigetto del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con l’impugnata ordinanza il Tribunale di Milano riformava parzialmente il decreto di sequestro preventivo emesso dal Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Milano il 26/09/2025 nei confronti della Global Oro s.r.l., indagata per l’illecito amministrativo di cui all’art. 25-octies D.lgs. 231/2001 connesso ai delitti di riciclaggio contestati ai capi 2, 3, 4, 5 della Penale Sent. Sez. 2 Num. 13414 Anno 2026 Presidente: PELLEGRINO ANDREA Relatore: DE SANTIS ANNA MARIA Data Udienza: 18/03/2026 2 rubrica provvisoria, riducendo ad euro 4.478.275,00 l’importo del profitto dei reati consumati nell’interesse dell’ente e confermando nel resto. 2. Ha proposto ricorso per cassazione il difensore e procuratore speciale della società, Avv. TO LD, deducendo i motivi di seguito enunziati nei termini strettamente necessari per la motivazione, ai sensi dell’art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Violazione dell’art. 5 D.lgs. 231/2001 per mancata individuazione del presupposto della responsabilità dell’ente, ovvero della commissione dei reati nell’interesse o a vantaggio dello stesso;
violazione dell’art. 324, comma 7, in relazione all’art. 309, comma 9, cod. proc. pen., con riguardo al divieto per il Tribunale del riesame di integrare la motivazione mancante. Il difensore sostiene che il giudice delle indagini preliminari nell’ordinanza di convalida del sequestro d’urgenza non ha affrontato la tematica relativa all’interesse o vantaggio della società Global Oro, profilo che il Tribunale del riesame ha ritenuto di poter integrare incorrendo nella dedotta violazione dell’art. 324, comma 7, cod. proc. pen. Aggiunge che la motivazione illegittimamente rassegnata dall’ordinanza impugnata è, comunque, meramente apparente in quanto non suffragata da alcuna risultanza investigativa e inidonea a dimostrare la sussistenza del requisito della responsabilità dell’ente. Nella specie, infatti, non si rinvengono in atti elementi attestanti il concreto vantaggio economico ritratto dalla società dai reati addebitati ai dipendenti della stessa in via diretta o indiretta, come dimostrato dall’esito negativo delle perquisizioni effettuate presso la sede della compagine. Ad avviso della ricorrente deve, pertanto, ritenersi che i tre dipendenti indagati abbiano agito nel loro esclusivo interesse con conseguente esclusione della responsabilità dell’ente, avuto riguardo a beni e valori rinvenuti nelle abitazioni dei medesimi e sottoposti a sequestro. 2.2. Erronea applicazione dell’art. 53 D. lgs. 231/01 in relazione all’art. 321 cod. proc. pen. per mancanza assoluta di motivazione e motivazione apparente in relazione al requisito del periculum in mora. Il difensore, richiamati i princìpi affermati in materia dalla giurisprudenza di legittimità, deduce che l’ordinanza impugnata non ne ha fatto corretto governo, convalidando il provvedimento genetico, che aveva argomentato il periculum in appena tre righe, senza farsi carico di illustrare il collegamento tra la natura dei beni vincolati, le esigenze da tutelare e la specifica fase procedimentale. Inoltre, il collegio cautelare non ha considerato che il sequestro operato nei confronti della ricorrente ha determinato grandi difficoltà nell’operatività della stessa, in violazione del principio di proporzionalità ed adeguatezza della misura cautelare reale. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il primo motivo è fondato e merita, pertanto, accoglimento. Questa Corte ha affermato il principio per cui, nel procedimento di riesame avverso i provvedimenti di sequestro, le disposizioni concernenti il potere di annullamento del Tribunale, introdotte dalla legge 8 aprile 3 2015, n. 47 al comma nono dell'art. 309 cod. proc. pen., sono applicabili - in virtù del rinvio operato dall'art. 324, comma settimo dello stesso codice - in quanto compatibili con la struttura e la funzione del provvedimento applicativo della misura cautelare reale e del sequestro probatorio, nel senso che il Tribunale del riesame annulla il provvedimento impugnato se la motivazione manca o non contiene la autonoma valutazione degli elementi che ne costituiscono il necessario fondamento, nonché degli elementi forniti dalla difesa (Sez. U, n. 18954 del 31/03/2016, Capasso, Rv. 266789-01). 1.1. Pertanto, in sede di riesame avverso misure cautelari reali, il Tribunale non può integrare motivazioni assenti, essendo necessario che il provvedimento genetico di applicazione della misura o di convalida della stessa presenti una motivazione che, anche eventualmente attraverso la tecnica della redazione "per relationem", dia conto degli elementi posti a fondamento del vincolo e di quelli a discarico rappresentati dalla difesa, al fine di consentire l'esercizio della funzione di controllo a cui il Tribunale del riesame è deputato, nel rispetto dei parametri identificati dal combinato disposto degli artt. 324, comma 7, e 309, comma 9, cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 7258 del 27/11/2019, dep. 2020, Esposito, Rv. 278509-01; Sez. 3, n. 3038 del 14/11/2023, dep. 2024, EmmeCi Tex s.r.l., Rv. 285747-01). 1.2. Questa Corte ha, inoltre, precisato che la responsabilità da reato degli enti non può essere inferita dalla sola prova del reato presupposto, postulando invece, sul piano oggettivo, la realizzazione di un reato, integrato nei suoi estremi oggettivi e soggettivi, commesso nell'interesse o a vantaggio dell'ente da parte di una persona che abbia un rapporto qualificato con quest'ultimo, nonché, sul piano soggettivo, la colpa di organizzazione, diversamente connotata a seconda che il reato presupposto sia stato perpetrato da un soggetto in posizione apicale o sottoposto all'altrui vigilanza e direzione (Sez. 6, n. 17664 del 29/01/2025, Le Fattorie degli Alburni Soc. Coop., Rv. 288143-01). 1.3. A tanto consegue che il sequestro del profitto del reato, fonte di responsabilità amministrativa dell'ente, deve essere motivato avendo riguardo alla fattispecie complessa che integra il "fumus" dell'illecito, comprendente, oltre al reato presupposto, l'interesse o il vantaggio dell'ente e il ruolo dell'agente, secondo i modelli di imputazione previsti dagli artt. 6 e 7 d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231 (Sez. 6, n. 23344 del 12/03/2025, Compagnia Italiana Navigazione, Rv. 288294-01). 2. Nella specie, il provvedimento genetico, dopo aver effettuato un’ampia ricognizione delle emergenze investigative in relazione alle ipotizzate fattispecie di riciclaggio, a pag. 88, ha testualmente affermato che “sono state, pertanto individuate le seguenti aziende orafe, coinvolte in operazioni di sostituzione del contante” con l’oro: Global Oro s.r.l., Target s.r.l. e Phoenix Metalli Preziosi s.r.l.; sulla base di quanto appena detto sono emersi elementi indiziari a carico delle società Global Oro s.r.l., Target s.r.l., Phoenix Metalli Preziosi s.r.l., nei cui confronti è stato formulato un addebito provvisorio di cui agli artt. 648-bis cod. pen. e 25-octies d.lgs 231/2001 4 che, almeno in questa fase cautelare, non sono risultate essere in possesso di modelli di organizzazione e gestione del rischio-reato idonei a prevenire il reato in addebito”. Risulta, dunque, del tutto assente la motivazione in ordine al fumus con riguardo allo specifico illecito amministrativo contestato alla ricorrente, dotato di autonomia giuridica e necessitante di specifica esposizione degli elementi atti ad integrarlo, secondo lo standard proprio della fase. Siffatto onere motivazionale non può ritenersi assolto per effetto della mera ricognizione del coinvolgimento nei fatti di riciclaggio oggetto di incolpazione provvisoria dei dipendenti della Global Oro, taluno anche in posizione di fatto gestoria, senza alcuna valutazione in ordine ai peculiari criteri di imputazione propri della responsabilità amministrativa degli enti e in sostanza omettendo la puntuale verifica degli elementi in base ai quali desumere l'esistenza dell’illecito astrattamente configurato. Questa Corte ha con costanza affermato il principio secondo cui nella valutazione del "fumus commissi delicti", quale presupposto del sequestro preventivo, il giudice non può limitarsi alla semplice verifica astratta della corretta qualificazione giuridica dei fatti prospettati dall'accusa, ma deve tener conto, in modo puntuale e coerente, delle concrete risultanze processuali, delle contestazioni difensive sull'esistenza della fattispecie dedotta e dell'effettiva situazione emergente dagli elementi forniti dalle parti, indicando, sia pur sommariamente, le ragioni che rendono sostenibile l'impostazione accusatoria e plausibile un giudizio prognostico negativo per l'indagato, pur senza sindacare la fondatezza dell'accusa (Sez. 3, n. 8152 del 12/12/2023, dep. 2024, Bonacci, Rv. 285966-01; Sez. 4, n. 20341 del 03/04/2024, Balint, Rv. 286366-01; Sez. 5, n. 3722 del 11/12/2019, dep. 2020, Gheri, Rv. 278152-01). 3. La rilevata mancanza di motivazione in relazione al fumus nel provvedimento genetico dà conto dell’impossibilità per il Tribunale del riesame di procedere ad integrazione sicché s’impone, previo assorbimento delle residue censure, l’annullamento senza rinvio dell’ordinanza impugnata e del decreto di sequestro preventivo del giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Milano in data 26/09/2025, con restituzione alla società ricorrente di quanto appresso in esecuzione di detto provvedimento.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata nonché il decreto del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Milano in data 26.09.2025 ed ordina la restituzione all’avente diritto di quanto in sequestro. Manda alla Cancelleria per l’immediata comunicazione al Procuratore Generale in sede per quanto di competenza ai sensi dell’art. 626 cod. proc. pen. Così deciso in Roma il 18 marzo 2026 Il Consigliere estensore Il Presidente AN MA De SA AN IN