Sentenza 5 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catanzaro, sez. I, sentenza 05/02/2026, n. 224 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catanzaro |
| Numero : | 224 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00224/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01522/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1522 del 2023, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Giuseppe Carratelli, con domicilio digitale come da p.e.c. da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Difesa, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catanzaro, domiciliataria in Catanzaro, via G. Da Fiore, 34;
per l'annullamento
riguardo al ricorso introduttivo e ai motivi aggiunti:
- della determina n.-OMISSIS-del 27.07.2023, con cui è stato disposto il trasferimento d'autorità del ricorrente;
- della nota del 22.07.2023;
- della nota del 24.07.2023.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 14 gennaio 2026 il dott. RT EV e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il ricorrente, -OMISSIS-, per mezzo di ricorso principale e di motivi aggiunti agisce per l’annullamento della determina n.-OMISSIS-del 27.07.2023, con cui è stato disposto il suo trasferimento d'autorità alla stazione Carabinieri Forestale di-OMISSIS-, a fronte della propria richiesta di assegnazione al Nucleo Tutela Biodiversità di -OMISSIS-.
Espone di essere venuto a conoscenza, a seguito di accesso agli atti, delle circostanze ostative alla destinazione presso la sede richiesta.
In particolare, secondo quanto rappresentato dall’amministrazione, i motivi contrari alla collocazione del deducente a -OMISSIS- sono da ricondursi: ad asseriti rapporti di conflitto da circa venti anni con l’ex coniuge; alla presenza nel territorio della provincia di -OMISSIS- del fratello, imprenditore agricolo, che in realtà non svolgerebbe in via principale tale attività, essendo assunto presso un’impresa edile, e non possiederebbe alcun allevamento; alla presenza nel medesimo territorio di -OMISSIS- della sorella, che svolge la professione forense. Quest’ultima, in particolare, nel corso della propria attività professionale ha assunto la difesa della controparte di una congiunta del -OMISSIS-, comandante del Gruppo Carabinieri Forestali di -OMISSIS- e superiore gerarchico del ricorrente, ponendo in essere una serie di azioni definite “ incresciose ”.
L’esponente lamenta quindi l’illegittimità della determinazione avversata per difetto di motivazione, violazione del d.P.R. n. 90/2010 e vizio di eccesso di potere.
2. Resiste l’intimata amministrazione, che confuta le avverse deduzioni, concludendo per il rigetto della domanda.
Nello specifico, deduce che il trasferimento d’autorità impugnato in realtà dovrebbe più correttamente considerarsi come provvedimento di assegnazione di prima sede a seguito di superamento di concorso.
Infatti l’esponente, dopo aver vinto la selezione interna per l’ammissione al corso superiore di qualificazione per Allievi Marescialli, non potendo permanere nella sede di -OMISSIS- in assenza della posizione d’impiego di maresciallo, è stato assegnato alla stazione Carabinieri Forestale di-OMISSIS- nella qualità di comandante, con provvedimento congruo, ragionevole e proporzionato, risultando la sede più vicina alla sua residenza e dotata di alloggio di servizio.
3. All’udienza pubblica del 14 gennaio 2026, in vista della quale le parti hanno depositato memoria, la causa è stata trattenuta in decisione.
4. Il ricorso principale e i motivi aggiunti possono essere trattati congiuntamente.
4.1. L’esponente sostiene che il provvedimento impugnato assumerebbe una sostanziale valenza disciplinare, volta a sanzionare non già proprie condotte ma quelle della sorella avvocato, conseguendo a ciò l’illegittimità dell’atto per vizio di eccesso di potere per sviamento, difetto di istruttoria e di motivazione.
Nello specifico, il ricorrente precisa di avere un rapporto sereno e pacifico con l’ex coniuge, come comprovato dall’accordo per la cessazione degli effetti matrimoniali, mentre la denuncia per asserito taglio abusivo di douglasia presentata nei confronti del fratello, non anche della sorella per come invece indicato, riguarda un terreno da lui acquistato in via derivata e non a titolo originario per usucapione.
Quanto poi alle “ incresciose ” vicende riguardanti la sorella, avvocato del Foro di -OMISSIS-, esse sono da ricondursi all’esercizio del diritto di difesa e pertanto non possono rappresentare motivi ostativi all’assegnazione del ricorrente presso la sede richiesta, non essendo quindi ravvisabile alcuna condizione di incompatibilità ambientale.
Inoltre, il Nucleo Tutela Biodiversità di -OMISSIS- è preposto alla salvaguardia di due riserve naturali biogenetiche europee, la “-OMISSIS-” e la “-OMISSIS-”, estese complessivamente per 1492 ettari, situate entrambe nelle -OMISSIS-, e i congiunti del deducente non svolgono attività che possano creare interferenze con le prerogative di tale reparto.
La nota del Comando Provinciale di -OMISSIS- n. -OMISSIS- di prot. del 19.10.2022 specifica poi l’insussistenza di motivi ostativi all’assegnazione a -OMISSIS-, nonostante la presenza della sorella avvocato, ponendosi quindi in evidente contrasto con il provvedimento di trasferimento.
4.2. Il ricorso è fondato, secondo quanto di seguito chiarito.
Occorre premettere che il ricorrente, in qualità allora di Brigadiere Capo con funzioni di comandante in sede vacante della stazione Carabinieri Forestali di -OMISSIS-, ha presentato istanza di trasferimento al Nucleo Tutela Biodiversità di -OMISSIS-, sede rispetto alla quale si era poi registrata la proposta di assegnazione con nota del Comando Unità Forestali prot. n. -OMISSIS-.
In pendenza della relativa istruttoria, il medesimo ricorrente è risultato vincitore, per come specificato, del concorso interno per l’ammissione al corso per Allievi Marescialli.
A seguito di ciò gli è stato comunicato che l’istanza di trasferimento era archiviata e la sua posizione sarebbe stata esaminata alla conclusione del corso, terminato il 28.07.2023, in esito al quale è stato quindi assegnato alla stazione Carabinieri Forestale di-OMISSIS-.
4.3. Ma, diversamente dagli assunti della difesa erariale, la destinazione alla sede di-OMISSIS- è da considerarsi alla stregua di un trasferimento d’autorità, come peraltro espressamente qualificato dalla medesima amministrazione, basato su profili di incompatibilità.
La giurisprudenza ha quindi precisato come “ il trasferimento per motivi di opportunità …, non ha carattere sanzionatorio, né disciplinare, ed è condizionato soltanto alla valutazione del suo presupposto essenziale, costituito dalla sussistenza oggettiva di una situazione di fatto lesiva del prestigio, decoro o funzionalità dell'amministrazione, in uno con la presenza del dipendente in una determinata sede, suscettibile di rimozione attraverso l'assegnazione del medesimo ad altra sede; competono all'amministrazione ampi e penetranti poteri discrezionali, sindacabili da parte del giudice amministrativo unicamente ab externo , in relazione ai noti vizi di grave e manifesta illogicità, travisamento dei fatti ed incompletezza della motivazione, rimanendo esclusa ogni indagine di merito ” (Consiglio di Stato, Sez. II, 14 febbraio 2023, n.1535).
5. Ciò chiarito, dalle emergenze documentali risulta che una congiunta del -OMISSIS- -superiore gerarchico del ricorrente e redattore della nota del 24.07.2023 posta a base del provvedimento avversato- è parte nella controversia relativa al taglio abusivo di alberi di douglasia, in cui la sorella dell’esponente è difensore dell’avversario.
Sotto concorrente profilo, dalla circostanza che la sorella del ricorrente appartenga al Foro di -OMISSIS- non è dato evincere alcun profilo di incompatibilità nei confronti del deducente, mentre le tensioni tra quest’ultimo e la ex coniuge sono prive di riscontri, risultando invece ex actis un accordo per lo scioglimento del matrimonio risalente al 2016.
Rispetto poi alle vicende riguardanti il periodo in cui il deducente era in servizio presso la stazione di -OMISSIS- non emerge un’adeguata valutazione circa l’esatta portata delle stesse e l’attuale incidenza sui profili di incompatibilità.
In ragione di quanto evidenziato, sono pertanto suscettibili di favorevole valutazione le censure di eccesso di potere, per difetto dei presupposti, e difetto di motivazione.
6. Il ricorso deve essere pertanto accolto, con conseguente annullamento del provvedimento impugnato, salvo il riesercizio del potere amministrativo.
7. Le spese di lite possono essere compensate in ragione della peculiarità della vicenda.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Prima) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto e integrato da motivi aggiunti, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente e gli altri soggetti indicati nella pronuncia.
Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del giorno 14 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
RD AN, Presidente
RT EV, Primo Referendario, Estensore
Valeria Palmisano, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| RT EV | RD AN |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.