Cass. pen., sez. III, sentenza 27/01/2012, n. 7008
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Sentenza 27 gennaio 2012

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Il giudice di appello, laddove confermando il giudizio di equivalenza tra circostanze, riconosca un'attenuante ad effetto speciale in luogo di una diminuente comune concessa in primo grado, deve procedere ad un nuovo giudizio di comparazione. (Fattispecie di annullamento relativa ad avvenuto riconoscimento in appello dell'attenuante prevista dall'art. 600 sexies, comma quarto, cod. pen. non preceduto da nuovo giudizio di comparazione).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. III, sentenza 27/01/2012, n. 7008
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 7008
    Data del deposito : 27 gennaio 2012

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