Sentenza 27 gennaio 2012
Massime • 1
Il giudice di appello, laddove confermando il giudizio di equivalenza tra circostanze, riconosca un'attenuante ad effetto speciale in luogo di una diminuente comune concessa in primo grado, deve procedere ad un nuovo giudizio di comparazione. (Fattispecie di annullamento relativa ad avvenuto riconoscimento in appello dell'attenuante prevista dall'art. 600 sexies, comma quarto, cod. pen. non preceduto da nuovo giudizio di comparazione).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 27/01/2012, n. 7008 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7008 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2012 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. MANNINO Saverio Felice - Presidente - del 27/01/2012
Dott. FIALE Aldo - Consigliere - SENTENZA
Dott. AMORESANO Silvio - Consigliere - N. 263
Dott. MULLIRI Guicla I. - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. GAZZARA Santi - Consigliere - N. 26370/2011
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) C.V. NA (omesso) ;
avverso la sentenza del 18.2.2011 della Corte di Appello di Roma;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Amoresano Silvio;
sentite le conclusioni del P.G., Dott. Baglione Tindari, che ha chiesto rigettarsi il ricorso;
sentito il difensore, avv. Stile Alfonso Maria, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.
OSSERVA
1) La Corte di Appello di Roma, con sentenza del 18,2.2011, in parziale riforma della sentenza del GUP del Tribunale di Roma del 137.2010, con la quale C.V. , previo riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e di quella di cui all'art. 62 c.p., n. 6, ritenute equivalenti alla contestata aggravante,
applicata la diminuente per la scelta del rito abbreviato, era stato condanNA alla pena di anni 4 di reclusione ed Euro 10.000,00 di multa per i reati di cui all'art. 81 c.p., art. 600 bis c.p., comma 3 in danno di S.F. (capo 6), art. 600 bis c.p., comma 3 in danno di G.F. (capo 7), art. 81 c.p., art. 600 bis c.p., comma 2 in danno di T.T. , N.B.M. e S.F.
(capo 8), unificati sotto il vincolo della continuazione, riduceva la pena inflitta al C. in primo grado ad anni 2 di reclusione ed Euro 6.000,00 di multa, confermando nel resto.
Rilevava la Corte territoriale che andavano disattesi i motivi di appello in ordine alla richiesta di assoluzione dal reato commesso in danno di G.F. , risultando comunque che erano stati compiuti atti sessuali (anche se la p.o. aveva negato davanti al P.M. di aver avuto un rapporto anale con l'imputato) ed in ordine alla non consapevolezza dell'età delle persone (deponendo, piuttosto, nel senso di tale consapevolezza numerosi elementi).
Quanto al trattamento sanzioNArio), nonostante il comportamento processuale e lo stato di incensuratezza, riteneva la Corte territoriale che le già concesse circostanze attenuanti generiche nonché quella di cui all'art. 600 sexies c.p., comma 4, così meglio qualificata la condotta risarcitoria dell'imputato, non potessero essere ritenute prevalenti in considerazione della reiterazione della condotta e del danno cagioNA ai minori.
La pena andava comunque ridotta, ma non poteva essere concesso il beneficio della sospensione, non essendo possibile formulare un giudizio prognostico positivo in considerazione della personalità dell'imputato.
2) Ricorre per cassazione C.V. , denunciando, con il primo motivo, la violazione di legge in relazione all'art. 62 c.p., n. 6 e art. 600 sexies c.p., comma 4.
La Corte territoriale ha qualificato la condotta risarcitoria ex art.600 sexies c.p., comma 4, senza neppure porsi il problema del concorso di siffatta circostanza speciale con quella comune ex art.62 c.p., n.
6. Nel caso di specie si verte in un'ipotesi diversa da quella contemplata dall'art. 68 c.p., comma 1 assimilabile ad un concorso formale (di circostanze), poiché un unico comportamento riparatorio integra, come accertato dai giudici di merito, i diversi valori attenuanti di cui alle due circostanze.
Con il secondo motivo denuncia la violazione di legge in relazione all'art. 69 c.p.. La Corte territoriale, pur riconoscendo l'attenuante speciale di cui all'art. 600 sexies c.p., comma 4 in aggiunta alle già concesse circostanze attenuanti generiche, arbitrariamente non ha modificato il giudizio di comparazione, facendo riferimento al protrarsi della condotta (che è un problema di continuazione) ed al danno arrecato ai minori (già considerato nella determinazione della pena base, più vicina al massimo che al minimo edittale).
Con il terzo motivo denuncia la violazione di legge in relazione agli artt. 163 e ss. c.p. per la omessa concessione della sospensione condizionale della pena.
Gli stessi elementi utilizzati dalla Corte per formulare la prognosi sfavorevole dimostrano la violazione di legge, attenendo essi piuttosto ai criteri di determinazione della pena e non al pericolo di condotte recidivanti.
Con il quarto motivo denuncia la mancanza, contraddittorietà ed illogicità della motivazione, in quanto le prove acquisite con l'incidente probatorio sono state disattese con arbitrarie deduzioni in relazione alla consapevolezza della minore età delle persone offese.
Con memoria, depositata in data 21.1.2012, si ribadisce che la circostanza ex art. 600 sexies c.p., comma 4 concorre con quella di cui all'art. 62 c.p., n. 6 e che la Corte territoriale cade in un evidente vizio di legittimità in relazione al giudizio di comparazione (mantenuto in termini di equivalenza nonostante il riconoscimento della circostanza ad effetto speciale) ed in relazione alla mancata concessione del beneficio della sospensione (motivato con valutazioni in ottica retributiva).
3) Il quarto motivo è inammissibile in quanto vengono riproposte censure generiche, già ampiamente disattese dalla Corte territoriale. Tali censure non tengono conto che il controllo demandato alla Corte di legittimità va esercitato sulla coordinazione delle proposizioni e dei passaggi attraverso i quali si sviluppa il tessuto argomentativo del provvedimento impugNA, senza alcuna possibilità di rivalutare in una diversa ottica, gli argomenti di cui il giudice di merito si è avvalso per sostanziare il suo convincimento o di verificare se i risultati dell'interpretazione delle prove siano effettivamente corrispondenti alle acquisizioni probatorie risultanti dagli atti del processo. L'illogicità della motivazione, come vizio denunciarle, deve, poi, essere evidente e tale da inficiare lo stesso percorso seguito dal giudice di merito per giungere alla decisione adottata. La Corte territoriale con motivazione adeguata ed immune da vizi logici, ha confutato i rilievi difensivi, assumendo sulla base di precise risultanze processuali (e non di arbitrarie deduzioni) che l'imputato era assolutamente consapevole della minore età delle parti offese. Dopo aver dato atto delle risultanze dell'incidente probatorio, ha ritenuto pienamente condivisibile l'assunto del primo giudice in ordine alla piena consapevolezza della vera età (a prescindere da quanto da esse dichiarato) delle persone offese e ciò sulla base della pregressa conoscenza di S.F. ,
dell'aspetto fisico del G. , del N. , del T.B.
(che non lasciava dubbi sulla minore età), delle dichiarazioni di S.F. (il quale dichiarava di avere parlato al C.
dell'età dei ragazzi), dalle modeste somme pagate (allettanti comunque per dei ragazzini), delle intercettazioni telefoniche successive ai fatti (il C. insiste per avere maggiorenni e "non bambini come gli altri").
4) Anche il primo motivo è inammissibile venendo la questione del "concorso" delle due circostanze posta per la prima volta in sede di ricorso per cassazione. Con il secondo motivo di appello si assumeva che il Tribunale, non considerando la previsione dell'art. 15 c.p., aveva ritenuto l'attenuante comune prevista dall'art. 62 c.p., n. 6 anziché quella speciale di cui all'art. 600 sexies c.p., comma 5 (recte comma 4) (cfr. pag. 9 motivi di appello).
5) Il ricorso è, invece, fondato in relazione al secondo e terzo motivo.
5.1) La Corte territoriale, in luogo della circostanza di cui all'art. 62 c.p., n. 6, concessa in primo grado, ha ritenuto che fosse configurabile la circostanza attenuante ad effetto speciale di cui all'art. 600 sexies c.p., comma 4 che prevede una riduzione della pena da un terzo alla metà (e non fino ad un terzo come l'attenuante comune). La giurisprudenza di questa Corte, dopo decisioni in senso contrario che ritenevano rispettato il disposto di cui all'art. 597 c.p.p., comma 4 purché la pena complessiva irrogata fosse corrispondentemente diminuita, è ormai orientata nel senso che il divieto della reformatio in peius in appello riguardi non soltanto il risultato finale, ma anche tutti gli elementi del calcolo della pena:
cosicché, in caso di accoglimento dell'appello dell'imputato in ordine alle circostanze o al concorso di reati, anche se unificati per la continuazione, discende non solo l'obbligatoria diminuzione della pena complessiva, ma anche l'impossibilità di elevare la pena comminata per singoli elementi, pur risultando diminuita quella complessiva a seguito dell'accoglimento del gravame dell'imputato (cfr. ex multis Cass. pen. sez. 4 n. 47341 del 28.10.2005). Il contrasto giurisprudenziale è stato, invero, risolto con la decisione delle sezioni unite n. 40910 del 27 settembre 2005 (depositata il 10 novembre 2005). L'espressione "la pena è corrispondentemente diminuita" deve essere quindi intesa nel senso che la obbligatoria diminuzione riguarda non solo la pena complessivamente inflitta quale risultato finale ottenuto dopo il calcolo degli eventuali aumenti e diminuzioni, ma anche i singoli elementi che concorrono all'operazione. Tali principi hanno "indiretta" incidenza anche in tema di giudizio di comparazione. Nel giudizio di appello vi è stata concessione di una diversa circostanza attenuante e per di più ad effetto speciale, per cui, pur mantenere il precedente giudizio di comparazione (espresso in termini di equivalenza), era indiscutibilmente necessario un più rilevante impegno argomentativo. Secondo la giurisprudenza di questa Corte, richiamata anche dal ricorrente, infatti, "allorché il giudice di appello riconosce una nuova attenuante, ed in primo grado era stato affermato un giudizio di equivalenza tra attenuanti ed aggravanti, lo stesso deve procedere ad una nuova comparazione che tenga conto anche della nuova attenuante." (cfr. Cass. pen. sez.
9.10.2003 CED 227433). La Corte territoriale, senza minimamente considerare la circostanza attenuante di "maggior peso" da essa stessa riconosciuta, ha ritenuto di mantenere il giudizio di comparazione, facendo peraltro riferimento, come evidenziato dal ricorrente, al protrarsi della condotta (questione attinente alla continuazione) ed al danno arrecato ai minori (aspetto questo considerato in relazione alla determinazione della pena base).
5.2) In relazione al beneficio della sospensione, pur essendo stata la pena ridotta, in termini che consentivano la concessione del beneficio medesimo, la Corte non motiva adeguatamente quanto alla ritenuta prognosi sfavorevole.
Non c'è dubbio che "il giudice di merito nel valutare la concedibilità della sospensione condizionale della pena, non ha l'obbligo di prendere in esame tutti gli elementi indicati nell'art.133 c.p., ma può limitarsi ad indicare quelli ritenuti prevalenti"
(cfr. Cass. pen. sez. 3 n. 6641 del 17.11.2009). Il Giudice di appello deve, però, "sia pure sinteticamente, dare ragione del concreto esercizio, positivo o negativo, del potere dovere di applicazione della sospensione condizionale della pena e della non menzione della condanna, tanto più quando una delle parti ne abbia fatto esplicita richiesta con riferimento a dati di fatto astrattamente idonei all'accoglimento della richiesta stessa" (Cass. Pen. sez. 5 n. 2094 del 23.10.2009). Anche sul punto sono fondati i rilievi del ricorrente, avendo la Corte territoriale fatto riferimento, per negare il beneficio, a valutazioni in ottica retributiva più che a valutazioni prognostiche in ordine al futuro comportamento dell'imputato.
6) La sentenza impugnata va, pertanto, annullata limitatamente al giudizio di comparazione ed alla sospensione condizionale della pena, con rinvio ad altra sezione della Corte di Appello di Roma. I Giudici del rinvio, pur potendo pervenire alle medesime conclusioni della sentenza annullata, motiveranno adeguatamente, tenendo conto dei principi di diritto e dei rilievi indicati in precedenza.
P.Q.M.
Annulla fa sentenza impugnata limitatamente al giudizio di comparazione delle circostanze ed alla sospensione condizionale della pena e rinvia ad altra sezione della Corte di Appello di Roma per nuovo giudizio sul punto. Rigetta nel resto il ricorso. Così deciso in Roma, il 27 gennaio 2012.
Depositato in Cancelleria il 22 febbraio 2012