Sentenza 23 novembre 2012
Massime • 1
Il giudice dibattimentale non può declinare la propria competenza funzionale per la celebrazione del giudizio sul rilievo dell'illegittimità della decisione del g.u.p. di inammissibilità dell'istanza di rito abbreviato, potendo solo applicare la prescritta riduzione di pena all'esito del dibattimento, qualora ritenga che la richiesta fosse ammissibile. (Fattispecie nella quale la S.C., risolvendo il conflitto tra giudice del dibattimento e g.i.p., ha ritenuto illegittima la regressione del procedimento con restituzione degli atti al p.m.).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 23/11/2012, n. 47960 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 47960 |
| Data del deposito : | 23 novembre 2012 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. GIORDANO Umberto - Presidente - del 23/11/2012
Dott. CAVALLO Aldo - Consigliere - SENTENZA
Dott. LOCATELLI Giuseppe - Consigliere - N. 3384
Dott. CAPRIOGLIO Piera M.S. - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BONITO Francesco M.S. - Consigliere - N. 18695/2012
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul conflitto di competenza sollevato da:
1) GIP TRIBUNALE LATINA - CONFLITTO N. IL;
1) TRIBUNALE LATINA N. IL;
avverso l'ordinanza n. 5513/2011 GIP TRIBUNALE di LATINA, del 26/04/2012;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PIERA MARIA SEVERINA CAPRIOGLIO;
sentite le conclusioni del PG Dott. Mario Fraticelli, che ha chiesto di dichiarare la competenza del Tribunale di Latina. RITENUTO IN FATTO
1. In data 2.12.2011 il Pm di Latina aveva chiesto al gip del medesimo Tribunale di emettere decreto di giudizio immediato nei confronti di DI FRAIA Franca, in ordine al reato di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73. In data 24.1.2011.
L'imputata aveva conferito procura speciale al difensore, con delega a richiedere l'applicazione della pena ovvero a chiedere la definizione del processo allo stato degli atti, anche nella forma del giudizio abbreviato condizionato. Con successiva istanza del 31.1.2012 il difensore formulava istanza di applicazione della pena di mesi otto di reclusione ed Euro 2000 di multa, sulla quale il Pm non prestava il suo consenso, ritenendo non congrua la pena proposta. In data 18.2.2012, la difesa chiedeva la celebrazione del giudizio abbreviato, su cui interveniva provvedimento di rigetto del Gip che dichiarava l'istanza inammissibile, poiché "non formulata in via subordinata unitamente a quella di patteggiamento, rigettata". All'udienza dibattimentale del 19.4.2012, la difesa dell'imputato chiedeva la restituzione degli atti al pm che il Tribunale disponeva "per le deliberazioni di competenza in ordine al rito alternativo richiesto".
2. Il 26.4.2012 il gip del Tribunale di Latina dichiarava la propria incompetenza in quanto la richiesta di patteggiamento a seguito di giudizio immediato era stata rigettata per incongruità della pena, cosicché risultava preclusa all'imputato la possibilità di procedere con giudizio abbreviato, atteso che la relativa istanza non venne formulata in via subordinata, ma unitamente a quella di patteggiamento che si era dunque esaurita e rimetteva gli atti a questa Corte per la risoluzione del conflitto.
OSSERVA IN DIRITTO
Il conflitto sussiste, in quanto due giudici rifiutano di prendere cognizione di un provvedimento, così determinando una situazione di stallo processuale, prevista dall'art. 28 c.p.p., la cui risoluzione è demandata a questa Corte dalla norme successive.
Tale conflitto deve essere risolto nel senso della competenza del Tribunale monocratico di Latina, atteso che come è già stato affermato da questa Sezione (cfr. sentenza 20.10.2008, n. 47021, rv 242059), il giudice dibattimentale, ritualmente investito del giudizio, non può declinare la propria competenza funzionale per la sua celebrazione sul rilievo dell'illegittimità della decisione del G.u.p. di inammissibilità dell'istanza di rito abbreviato, potendo solo, se del caso, applicare la prescritta riduzione di pena all'esito del dibattimento, qualora ritenga che la predetta istanza fosse ammissibile;
è si è aggiunto che, anche dopo le modificazioni apportate alla disciplina del rito abbreviato dalla L. 16 dicembre 1979, n. 479, nessuna norma attribuisce al giudice del dibattimento,
in tale situazione, il potere di determinare il regresso del procedimento.
P.Q.M.
Dichiara la competenza del Tribunale monocratico di Latina, cui dispone trasmettersi gli atti.
Così deciso in Roma, il 23 novembre 2012.
Depositato in Cancelleria il 11 dicembre 2012