CASS
Sentenza 9 giugno 2023
Sentenza 9 giugno 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 09/06/2023, n. 25098 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 25098 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: PA RD nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 15/09/2022 del TRIB. LIBERTA' di BARI udita la relazione svolta dal Consigliere EN SESSA;
lette/sentite le conclusioni del PG KATE TASSONE Il Proc. Gen. conclude per il rigetto come da requisitoria in atti. udito il difensore L'avvocato Giulitto insiste affinché la Corte annulli l'ordinanza impugnata. Penale Sent. Sez. 5 Num. 25098 Anno 2023 Presidente: DE GREGORIO EDUARDO Relatore: SESSA EN Data Udienza: 30/03/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con l'ordinanza impugnata, il Tribunale di Bari, in funzione di giudice di appello ex art. 322-bis - 310, cod. proc. pen., rigettava l'istanza avanzata da LO LE avverso l'ordinanza emessa in data 17.05. 2022 del Tribunale di Bari, nella parte in cui aveva rigettato la richiesta di revoca del decreto di sequestro preventivo emesso in data 16.06.2014 dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Bari nel procedimento in cui il ricorrente era orginariamente indagato del reato di appropriazione indebita di cui agli artt. 81, 110, 646 cod. pen., ed è ora imputato del reato di bancarotta fraudolenta, in concorso ex artt. 110 cod. pen., di cui agli artt. 216 co. 1, prima parte, 216 comma 3 e 219 commi 1 e 2. n. 1), 223 co. 1 e 2 R.D. 16 marzo 1942 n.267. In particolare, il vincolo reale, per quanto concerne la posizione del suddetto ricorrente, ha riguardato, nella forma del sequestro preventivo impeditivo, le quote sociali della Court Estate S.r.l., appartenenti a LO ed alla L2 Costruzioni LO S.r.l., riconducibili al predetto LO, e, nella forma del sequestro preventivo finalizzato alla confisca del denaro, titoli, conti correnti, sottratto alla società e al fisco per euro 2.351.000,00, nonché nella forma del sequestro per equivalente, ai sensi dell'art. 1 comma 143 della legge n. 244 del 24 dicembre 2007. 2. Avverso l'indicata ordinanza ricorre per cassazione LO LE, a mezzo del proprio difensore di fiducia, lamentando, con l'unico ed articolato motivo di ricorso;
violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 125, 546 lett. e), 178 lett, b) e c), 321 co. 1 e 3-ter, 322, 322-bis e segg., 649 cod. proc. pen., 646 cod. pen., 216, 223 R.D. 16.03.1942 n. 267 e art. 4 D.Igs. n. 74/2000, art. 40 cpv. cod.p. La difesa anzitutto rappresenta che, in sede di gravame, non deduceva un motivo attinente alla rivisitazione del quadro di giudizio corrispondente al fumus commissi delicti, lamentando piuttosto l'insussistenza di un valido ed autonomo titolo cautelare idoneo a coprire di per sé la nuova imputazione di bancarotta fraudolenta, così come modificata dal Pubblico ministero, una volta caducatasi l'originaria imputazione di appropriazione indebita a cui era funzionalmente collegato il provvedimento genetico di sequestro;
il sequestro preventivo è quindi relativo ad una fattispecie di reato non più contestata all'imputato che non può considerarsi assorbita nella nuova ipotesi di bancarotta distrattiva, per la cui configurabilità sono richiesti ulteriori e specifici requisiti, sicché il decreto di sequestro non può che ritenersi caducato, potendo al più essere riemesso nuovo provvedimento di sequestro in relazione alla nuova fattispecie di reato, implicante rinnovato, necessario, vaglio quanto ai presupposti che lo legittimano. 2 Richiamando la giurisprudenza di legittimità in ordine al potere del Giudice di applicazione della misura cautelare reale in questione, si ritiene che, nel momento in cui nello scenario processuale, come nel caso di specie, il fatto di reato sulla cui base viene applicata la misura cautelare in questione scompare, si caduca automaticamente il sequestro preventivo che su di esso si fonda. Non può dunque condividersi la motivazione contenuta nel provvedimento impugnato secondo cui il Pubblico Ministero si sarebbe limitato a mutare la qualificazione giuridica del fatto senza intaccare l'identità ed il contenuto della condotta storica così come inquadrata nel decreto originario di sequestro, avendo egli, contestando la nuova fattispecie, piuttosto sconvolto l'originaria fisionomia ed identità contenutistica del provvedimento impositivo della misura reale. In sostanza, il Tribunale ha errato nel ritenere sussistente una coincidenza e sovrapponibilità naturalistica e giuridica tra le due fattispecie di reato tanto da giustificare la sopravvivenza del decreto di sequestro una volta mutata la fattispecie di reato nella diversa previsione di cui agli artt. 216 e 233 Legge fall.; indi si passano in rassegna gli elementi fattuali che si assumono differenzianti le due fattispecie. Tra gli errori di diritto in cui è incorso il Tribunale, vi è anche quello che non ha considerato che il ricorrente non rivesta neppure una delle qualità funzionali tipiche di cui (y"all'art. 2 Legge fallimentare, essendo amministratore della diversa società Court Estate sz.l. e semplice socio della Kentron s.r.l. e quindi privo di effettivi poteri di gestione. Da ultimo, si rappresenta, altresì, che il Tribunale è incorso nell'ulteriore errore di diritto, rinvenibile nelle pagine 6 e 7 dell'ordinanza impugnata relativamente ai principi, presupposti e limiti che regolano il sequestro preventivo e la confisca per equivalente. Invero, i reati a cui accede la confisca per equivalente ed il relativo sequestro per equivalente, costituiscono un numero chiuso, insuscettibile di interpretazione estensiva ed analogica, nel quale non rientra la condotta distrattiva di cui agli artt. 216 e 223 Legge fallimentare. Né potrebbe sopperirsi diversamente all'errore, essendo macroscopicamente viziata la motivazione del provvedimento impugnata nella parte in cui collega il mantenimento del vincolo alla imputazione di carattere fiscale, relativa all'omesso versamento dell'IVA: difatti, in sede di rinvio a giudizio, e dunque al momento della modifica del capo di imputazione, il Pubblico ministero non ha riproposto il reato di omesso versamento dell'IVA; trattasi dunque di fattispecie che esorbita dal perimetro della nuova imputazione e che non è atta a sorreggere il sequestro per equivalente. In ogni caso, pur accedendo alla diversa ricostruzione del giudice di merito, rimane indiscutibile che il reato ex art. 4 D.Igs.74/200 - consumato nell'anno 2010 - si è già prescritto e non potrebbe comunque giustificare la protrazione del vincolo reale cautelare. 3 CONSIDERATO IN DIRITTO 1.11 ricorso è fondato, in particolare lo è con riferimento al sequestro disposto per equivalente. 1.1. Col motivo articolato si reitera innanzitutto la doglianza con cui si assume che l'intervenuto rinvio a giudizio per il diverso reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale in luogo dell'originaria imputazione per appropriazione indebita, sulla cui base era stato disposto il sequestro di cui si discute, abbia determinato la caducazione del provvedimento reale genetico, non più supportato da idonea copertura giuridica stante la diversità dei fatti riconducibili alle indicate differenti fattispecie criminose, preclusiva dell'operazione di mera riqualificazione giuridica a cui ha ancorato il suo ragionamento il giudice di merito. Ebbene, quanto a tale preliminare aspetto si osserva che, sebbene non sia del tutto corretta l'impostazione del tribunale nel ritenere una identità strutturale tra le due fattispecie in argomento - appropriazione indebita e bancarotta fraudolenta patrimoniale - tale da consentire di ricondurre la questione ad una diversa qualificazione giuridica stricto sensu intesa, corretta è, nondimeno, la conclusione cui giunge il giudice della cautela, ben potendo la fattispecie distrattiva contenere la condotta appropriativa propria dei reato di appropriazione indebita. Ed invero, come ha già avuto modo di affermare questa Corte, il reato di bancarotta fraudolenta integra una figura di reato complesso ex art. 84 cod. pen. rispetto a quello di appropriazione indebita, con assorbimento di quest'ultimo in quello di bancarotta, sicché gli stessi fatti, già contestati ex art. 646 cod. pen., possono essere ricondotti, dopo la pronuncia della sentenza dichiarativa di fallimento, alla fattispecie di bancarotta (Sez. 5, Sentenza n. 2295 dei 03/07/2015, Ud. (dep. 20/01/2016) Rv. 266018 - 01); allo stesso modo qualifica il rapporto tra tali due reati di bancarotta e appropriazione indebita in termini di progressione criminosa, che comporta l'assorbimento del secondo in quello di bancarotta fraudolenta quando venga dichiarato fallito il soggetto ai danni del quale l'agente ha realizzato la condotta appropriativa, la pronuncia di questa Corte, Sez. 5, n. 1203 del 14/11/2019 Cc. (dep. 14/01/2020), Rv. 277854 02; ed ancora, la sentenza Sez. 5 - Sentenza n. 13399 del 08/02/2019, Rv. 275094 - 01 ha precisato in motivazione che il rapporto strutturale tra i reati in oggetto è diverso da quello ricorrente tra appropriazione indebita e bancarotta, nel quale si ravvisa un'ipotesi di continenza). La stessa pronuncia indicata in ricorso a sostegno della tesi propugnata dalla difesa - Sez. 5, Sentenza n. 48743 dei 29/10/2014, Rv. 261301 - , in realtà non si limita ad affermare che i due reati sono strutturalmente diversi, ma recependo sempre la tesi del rapporto di continenza esistente tra le due fattispecie, afferma piuttosto che la condanna irrevocabile 4 per il reato di appropriazione indebita di determinati beni aziendali non preclude nei confronti dell'imputato, dopo l'intervento della dichiarazione di fallimento della società, l'esercizio dell'azione penale per il delitto di bancarotta fraudolenta per distrazione degli stessi beni, in quanto, pur trattandosi di fattispecie tra loro strutturalmente diverse, i rispettivi elementi costitutivi danno luogo ad un reato complesso ex art. 84 cod. pen., che determina l'assorbimento del reato di appropriazione indebita in quello di bancarotta (in tal caso sarà solo necessario calibrare la pena finale tenendo conto di quella già inflitta per la parte di condotta riconducibile alla appropriazione, cfr. Sez. 5, n. 1363 del 25/10/2021 Ud. (dep. 14/01/2022), Rv. 282536 - 01). Così inquadrato il rapporto tra le due fattispecie, discende l'infondatezza dell'assunto difensivo che, pur partendo dalla differenza strutturale tra le due fattispecie, non giunge alla conclusione esatta che nel caso di specie - caratterizzato dal sopravvenuto fallimento del soggetto spogliato dei beni - è, appunto, quella della continenza per progressione, la quale, nel comportare la novazione del fatto-reato non elide il segmento della condotta originaria che nella nuova fattispecie va solo ad unirsi ai - nuovi - elementi connaturanti, sicché ciò che in definitiva rimane assorbito è il reato di appropriazione indebita - in quello di bancarotta - ma non il segmento fattuale appropriativo che permane sia pure nella sua nuova veste giuridica. Sicché, andando a verificare - per quel che qui interessa - le conseguenze di tale impostazione rispetto alla vicenda in argomento, deve concludersi che il titolo cautelare reale genetico non possa in alcun modo ritenersi caducato per il solo fatto che nella richiesta di rinvio a giudizio - recepita dal g.u.p. - sia stata modificata l'imputazione che lo sorreggeva da appropriazione indebita a bancarotta fraudolenta patrimoniale, non facendo tale modifica venir meno il nucleo contestativo su cui si fonda il decreto di sequestro che deve piuttosto ritenersi - solo - accresciuto in virtù del fallimento medio tempore intervenuto. Per altro vero, deve rammentarsi che, versandosi in sede di appello cautelare, necessita l'elemento nuovo per scardinare il titolo cautelare, sicché nel caso di specie, non risolvendosi, per le ragioni indicate, la sopravvenuta modifica dell'imputazione, in un aspetto nuovo idoneo, di per sé, a mettere in discussione il titolo cautelare, deve concludersi che !a censura in argomento, incentrata specificamente solo su tale sopravvenuta modifica contestativa, era, ed è, sotto tale profilo, anche indeducibile, E quanto alla contestazione del fumus - in un certo qual modo comunque saggiato dal g.u.p. che in accoglimento della richiesta di rinvio a giudizio per il reato di bancarotta ha emesso il relativo decreto - è il caso di precisare che il ricorso, in ogni caso, si è limitato a lamentare l'assenza di una posizione di garanzia riferibile al ricorrente idonea a giustificare l'attribuibilità anche a lui delle fattispecie distrattive contestate, laddove i fatti di bancarotta sono ascritti a LO a titolo di concorso. 5 Ciò posto in linea generale in ordine alla tenuta del titolo cautelare, si deve ciò nondimeno rilevare che con riferimento al sequestro in funzione della confisca per equivalente effettivamente, come indica il ricorso, dall'unico decreto che dispone il giudizio in atti non risultano più contestati i reati tributari né altri reati che possano giustificare il mantenimento del sequestro, di talché s'impone l'annullamento dell'ordinanza impugnata che nell'affrontare tale rilevante aspetto si limita ad osservare che il sequestro era stato disposto per i reati tributari senza verificare se per tali reati sia stata poi esercitata l'azione penale o se per essi vi sia stata rinuncia a perseguirli perché prescritti o per altra ragione, circostanza quest'ultima suscettibile di riverberare effetti sul decreto di sequestro. 2. Dalle ragioni sin qui esposte deriva che l'ordinanza impugnata deve essere annullata con rinvio al Tribunale di Bari per nuovo esame
P. Q. M.
Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Bari per nuovo esame. Così deciso il 30/3/2023.
lette/sentite le conclusioni del PG KATE TASSONE Il Proc. Gen. conclude per il rigetto come da requisitoria in atti. udito il difensore L'avvocato Giulitto insiste affinché la Corte annulli l'ordinanza impugnata. Penale Sent. Sez. 5 Num. 25098 Anno 2023 Presidente: DE GREGORIO EDUARDO Relatore: SESSA EN Data Udienza: 30/03/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con l'ordinanza impugnata, il Tribunale di Bari, in funzione di giudice di appello ex art. 322-bis - 310, cod. proc. pen., rigettava l'istanza avanzata da LO LE avverso l'ordinanza emessa in data 17.05. 2022 del Tribunale di Bari, nella parte in cui aveva rigettato la richiesta di revoca del decreto di sequestro preventivo emesso in data 16.06.2014 dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Bari nel procedimento in cui il ricorrente era orginariamente indagato del reato di appropriazione indebita di cui agli artt. 81, 110, 646 cod. pen., ed è ora imputato del reato di bancarotta fraudolenta, in concorso ex artt. 110 cod. pen., di cui agli artt. 216 co. 1, prima parte, 216 comma 3 e 219 commi 1 e 2. n. 1), 223 co. 1 e 2 R.D. 16 marzo 1942 n.267. In particolare, il vincolo reale, per quanto concerne la posizione del suddetto ricorrente, ha riguardato, nella forma del sequestro preventivo impeditivo, le quote sociali della Court Estate S.r.l., appartenenti a LO ed alla L2 Costruzioni LO S.r.l., riconducibili al predetto LO, e, nella forma del sequestro preventivo finalizzato alla confisca del denaro, titoli, conti correnti, sottratto alla società e al fisco per euro 2.351.000,00, nonché nella forma del sequestro per equivalente, ai sensi dell'art. 1 comma 143 della legge n. 244 del 24 dicembre 2007. 2. Avverso l'indicata ordinanza ricorre per cassazione LO LE, a mezzo del proprio difensore di fiducia, lamentando, con l'unico ed articolato motivo di ricorso;
violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 125, 546 lett. e), 178 lett, b) e c), 321 co. 1 e 3-ter, 322, 322-bis e segg., 649 cod. proc. pen., 646 cod. pen., 216, 223 R.D. 16.03.1942 n. 267 e art. 4 D.Igs. n. 74/2000, art. 40 cpv. cod.p. La difesa anzitutto rappresenta che, in sede di gravame, non deduceva un motivo attinente alla rivisitazione del quadro di giudizio corrispondente al fumus commissi delicti, lamentando piuttosto l'insussistenza di un valido ed autonomo titolo cautelare idoneo a coprire di per sé la nuova imputazione di bancarotta fraudolenta, così come modificata dal Pubblico ministero, una volta caducatasi l'originaria imputazione di appropriazione indebita a cui era funzionalmente collegato il provvedimento genetico di sequestro;
il sequestro preventivo è quindi relativo ad una fattispecie di reato non più contestata all'imputato che non può considerarsi assorbita nella nuova ipotesi di bancarotta distrattiva, per la cui configurabilità sono richiesti ulteriori e specifici requisiti, sicché il decreto di sequestro non può che ritenersi caducato, potendo al più essere riemesso nuovo provvedimento di sequestro in relazione alla nuova fattispecie di reato, implicante rinnovato, necessario, vaglio quanto ai presupposti che lo legittimano. 2 Richiamando la giurisprudenza di legittimità in ordine al potere del Giudice di applicazione della misura cautelare reale in questione, si ritiene che, nel momento in cui nello scenario processuale, come nel caso di specie, il fatto di reato sulla cui base viene applicata la misura cautelare in questione scompare, si caduca automaticamente il sequestro preventivo che su di esso si fonda. Non può dunque condividersi la motivazione contenuta nel provvedimento impugnato secondo cui il Pubblico Ministero si sarebbe limitato a mutare la qualificazione giuridica del fatto senza intaccare l'identità ed il contenuto della condotta storica così come inquadrata nel decreto originario di sequestro, avendo egli, contestando la nuova fattispecie, piuttosto sconvolto l'originaria fisionomia ed identità contenutistica del provvedimento impositivo della misura reale. In sostanza, il Tribunale ha errato nel ritenere sussistente una coincidenza e sovrapponibilità naturalistica e giuridica tra le due fattispecie di reato tanto da giustificare la sopravvivenza del decreto di sequestro una volta mutata la fattispecie di reato nella diversa previsione di cui agli artt. 216 e 233 Legge fall.; indi si passano in rassegna gli elementi fattuali che si assumono differenzianti le due fattispecie. Tra gli errori di diritto in cui è incorso il Tribunale, vi è anche quello che non ha considerato che il ricorrente non rivesta neppure una delle qualità funzionali tipiche di cui (y"all'art. 2 Legge fallimentare, essendo amministratore della diversa società Court Estate sz.l. e semplice socio della Kentron s.r.l. e quindi privo di effettivi poteri di gestione. Da ultimo, si rappresenta, altresì, che il Tribunale è incorso nell'ulteriore errore di diritto, rinvenibile nelle pagine 6 e 7 dell'ordinanza impugnata relativamente ai principi, presupposti e limiti che regolano il sequestro preventivo e la confisca per equivalente. Invero, i reati a cui accede la confisca per equivalente ed il relativo sequestro per equivalente, costituiscono un numero chiuso, insuscettibile di interpretazione estensiva ed analogica, nel quale non rientra la condotta distrattiva di cui agli artt. 216 e 223 Legge fallimentare. Né potrebbe sopperirsi diversamente all'errore, essendo macroscopicamente viziata la motivazione del provvedimento impugnata nella parte in cui collega il mantenimento del vincolo alla imputazione di carattere fiscale, relativa all'omesso versamento dell'IVA: difatti, in sede di rinvio a giudizio, e dunque al momento della modifica del capo di imputazione, il Pubblico ministero non ha riproposto il reato di omesso versamento dell'IVA; trattasi dunque di fattispecie che esorbita dal perimetro della nuova imputazione e che non è atta a sorreggere il sequestro per equivalente. In ogni caso, pur accedendo alla diversa ricostruzione del giudice di merito, rimane indiscutibile che il reato ex art. 4 D.Igs.74/200 - consumato nell'anno 2010 - si è già prescritto e non potrebbe comunque giustificare la protrazione del vincolo reale cautelare. 3 CONSIDERATO IN DIRITTO 1.11 ricorso è fondato, in particolare lo è con riferimento al sequestro disposto per equivalente. 1.1. Col motivo articolato si reitera innanzitutto la doglianza con cui si assume che l'intervenuto rinvio a giudizio per il diverso reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale in luogo dell'originaria imputazione per appropriazione indebita, sulla cui base era stato disposto il sequestro di cui si discute, abbia determinato la caducazione del provvedimento reale genetico, non più supportato da idonea copertura giuridica stante la diversità dei fatti riconducibili alle indicate differenti fattispecie criminose, preclusiva dell'operazione di mera riqualificazione giuridica a cui ha ancorato il suo ragionamento il giudice di merito. Ebbene, quanto a tale preliminare aspetto si osserva che, sebbene non sia del tutto corretta l'impostazione del tribunale nel ritenere una identità strutturale tra le due fattispecie in argomento - appropriazione indebita e bancarotta fraudolenta patrimoniale - tale da consentire di ricondurre la questione ad una diversa qualificazione giuridica stricto sensu intesa, corretta è, nondimeno, la conclusione cui giunge il giudice della cautela, ben potendo la fattispecie distrattiva contenere la condotta appropriativa propria dei reato di appropriazione indebita. Ed invero, come ha già avuto modo di affermare questa Corte, il reato di bancarotta fraudolenta integra una figura di reato complesso ex art. 84 cod. pen. rispetto a quello di appropriazione indebita, con assorbimento di quest'ultimo in quello di bancarotta, sicché gli stessi fatti, già contestati ex art. 646 cod. pen., possono essere ricondotti, dopo la pronuncia della sentenza dichiarativa di fallimento, alla fattispecie di bancarotta (Sez. 5, Sentenza n. 2295 dei 03/07/2015, Ud. (dep. 20/01/2016) Rv. 266018 - 01); allo stesso modo qualifica il rapporto tra tali due reati di bancarotta e appropriazione indebita in termini di progressione criminosa, che comporta l'assorbimento del secondo in quello di bancarotta fraudolenta quando venga dichiarato fallito il soggetto ai danni del quale l'agente ha realizzato la condotta appropriativa, la pronuncia di questa Corte, Sez. 5, n. 1203 del 14/11/2019 Cc. (dep. 14/01/2020), Rv. 277854 02; ed ancora, la sentenza Sez. 5 - Sentenza n. 13399 del 08/02/2019, Rv. 275094 - 01 ha precisato in motivazione che il rapporto strutturale tra i reati in oggetto è diverso da quello ricorrente tra appropriazione indebita e bancarotta, nel quale si ravvisa un'ipotesi di continenza). La stessa pronuncia indicata in ricorso a sostegno della tesi propugnata dalla difesa - Sez. 5, Sentenza n. 48743 dei 29/10/2014, Rv. 261301 - , in realtà non si limita ad affermare che i due reati sono strutturalmente diversi, ma recependo sempre la tesi del rapporto di continenza esistente tra le due fattispecie, afferma piuttosto che la condanna irrevocabile 4 per il reato di appropriazione indebita di determinati beni aziendali non preclude nei confronti dell'imputato, dopo l'intervento della dichiarazione di fallimento della società, l'esercizio dell'azione penale per il delitto di bancarotta fraudolenta per distrazione degli stessi beni, in quanto, pur trattandosi di fattispecie tra loro strutturalmente diverse, i rispettivi elementi costitutivi danno luogo ad un reato complesso ex art. 84 cod. pen., che determina l'assorbimento del reato di appropriazione indebita in quello di bancarotta (in tal caso sarà solo necessario calibrare la pena finale tenendo conto di quella già inflitta per la parte di condotta riconducibile alla appropriazione, cfr. Sez. 5, n. 1363 del 25/10/2021 Ud. (dep. 14/01/2022), Rv. 282536 - 01). Così inquadrato il rapporto tra le due fattispecie, discende l'infondatezza dell'assunto difensivo che, pur partendo dalla differenza strutturale tra le due fattispecie, non giunge alla conclusione esatta che nel caso di specie - caratterizzato dal sopravvenuto fallimento del soggetto spogliato dei beni - è, appunto, quella della continenza per progressione, la quale, nel comportare la novazione del fatto-reato non elide il segmento della condotta originaria che nella nuova fattispecie va solo ad unirsi ai - nuovi - elementi connaturanti, sicché ciò che in definitiva rimane assorbito è il reato di appropriazione indebita - in quello di bancarotta - ma non il segmento fattuale appropriativo che permane sia pure nella sua nuova veste giuridica. Sicché, andando a verificare - per quel che qui interessa - le conseguenze di tale impostazione rispetto alla vicenda in argomento, deve concludersi che il titolo cautelare reale genetico non possa in alcun modo ritenersi caducato per il solo fatto che nella richiesta di rinvio a giudizio - recepita dal g.u.p. - sia stata modificata l'imputazione che lo sorreggeva da appropriazione indebita a bancarotta fraudolenta patrimoniale, non facendo tale modifica venir meno il nucleo contestativo su cui si fonda il decreto di sequestro che deve piuttosto ritenersi - solo - accresciuto in virtù del fallimento medio tempore intervenuto. Per altro vero, deve rammentarsi che, versandosi in sede di appello cautelare, necessita l'elemento nuovo per scardinare il titolo cautelare, sicché nel caso di specie, non risolvendosi, per le ragioni indicate, la sopravvenuta modifica dell'imputazione, in un aspetto nuovo idoneo, di per sé, a mettere in discussione il titolo cautelare, deve concludersi che !a censura in argomento, incentrata specificamente solo su tale sopravvenuta modifica contestativa, era, ed è, sotto tale profilo, anche indeducibile, E quanto alla contestazione del fumus - in un certo qual modo comunque saggiato dal g.u.p. che in accoglimento della richiesta di rinvio a giudizio per il reato di bancarotta ha emesso il relativo decreto - è il caso di precisare che il ricorso, in ogni caso, si è limitato a lamentare l'assenza di una posizione di garanzia riferibile al ricorrente idonea a giustificare l'attribuibilità anche a lui delle fattispecie distrattive contestate, laddove i fatti di bancarotta sono ascritti a LO a titolo di concorso. 5 Ciò posto in linea generale in ordine alla tenuta del titolo cautelare, si deve ciò nondimeno rilevare che con riferimento al sequestro in funzione della confisca per equivalente effettivamente, come indica il ricorso, dall'unico decreto che dispone il giudizio in atti non risultano più contestati i reati tributari né altri reati che possano giustificare il mantenimento del sequestro, di talché s'impone l'annullamento dell'ordinanza impugnata che nell'affrontare tale rilevante aspetto si limita ad osservare che il sequestro era stato disposto per i reati tributari senza verificare se per tali reati sia stata poi esercitata l'azione penale o se per essi vi sia stata rinuncia a perseguirli perché prescritti o per altra ragione, circostanza quest'ultima suscettibile di riverberare effetti sul decreto di sequestro. 2. Dalle ragioni sin qui esposte deriva che l'ordinanza impugnata deve essere annullata con rinvio al Tribunale di Bari per nuovo esame
P. Q. M.
Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Bari per nuovo esame. Così deciso il 30/3/2023.