Sentenza 17 luglio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 17/07/2002, n. 10392 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10392 |
| Data del deposito : | 17 luglio 2002 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE del samo103 92/02 Oggetto Ris to SEZIONE TER Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Mag Dott. Vincenzo CARBONE R.SON. 18508/99 - Consigliere Cron.27594 Dott. Paolo VITTORIA Rep. 2081 - Rel. Consigliere Dott. Ernesto LUPO Consigliere Dott. Renato PERCONTE LICATESE Ud.13/02/02 Dott. Francesco TRIFONE Consigliere - CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ha pronunciato la seguente UFFICIO COPIE Richiesta copia studio SENTENZA dal Sig. Sale per diritti € 455 sul ricorso proposto da: || 1.7 LUG, 2002 LA FIDUCIARIA SPA COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI E JL. CANCELLIERE procuratorein persona del suo RIASSICURAZIONI, CANCELLERIA generale dott. Giuseppe IN, elettivamente domiciliato in ROMA VIA ACHILLE PAPA 21, presso lo studio dell'avvocato RODOLFO GAMBERINI MONTGENET, che lo difende unitamente all'avvocato GUIDO MARSIGLIA, con procura speciale del Dott. Notaio Andrea Errani in Bologna 16/6/1997, rEP. N. 52643; ricorrente contro 2002 DE VIZIA ENRICO;
- intimato 430 -1- avverso la sentenza n. 1668/98 della Corte d'Appello di NAPOLI, SEZIONE IV CIVILE emessa il 24/6/1998, depositata il 14/07/98; RG.840/1997, udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 13/02/02 dal Consigliere Dott. Ernesto LUPO;
udito l'Avvocato RODOLFO GAMBERINI MONTEGENET;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Raffaele CENICCOLA che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- Svolgimento del processo. Con atto di citazione notificato il 5 novembre 1994 la s.p.a. La Fiduciaria conveniva davanti al Tribunale di Napoli Enrico De IA esponendo che: a) in una causa civile davanti al Pretore di Napoli proposta contro di essa dal De IA, già dipendente della società, era stato escusso come testimone il dott. Giuseppe IN, dirigente de La Fiduciaria;
b) il De IA aveva denunziato il IN per il reato di falsa testimonianza, dal quale l'imputato era stato assolto con sentenza dibattimentale del 30 marzo 1994 perché il fatto non sussiste;
c) a norma dell'art.26 del contratto nazionale per i dirigenti delle imprese assicuratrici, dette imprese sostengono le spese per i procedimenti penali contro i dirigenti per fatti connessi all'esercizio delle funzioni, onde la società attrice aveva sostenuto una spesa complessiva di L.56.637.100, di cui chiedeva il rimborso al De IA. کیا Costituitosi il De IA, il Tribunale adito, con la sentenza depositata il 15 gennaio 1997, rigettava la domanda. A seguito di appello della società La Fiduciaria e costituitosi il De IA, la Corte di appello di Napoli, con la sentenza depositata il 14 luglio 1998, confermava la pronunzia di primo grado, osservando che la denunzia di un reato perseguibile di ufficio è fonte di responsabilità per danni a carico del denunziante ai sensi dell'art.2043 c.c., in caso di proscioglimento o di assoluzione del denunziato, solo quando la denunzia possa considerarsi calunniosa. La Corte ha escluso l'intento calunnioso del De IA che presentò la denunzia senza essere consapevole dell'innocenza del IN. 3 Avverso la sentenza della Corte di appello La Fiduciaria s.p.a. ha proposto ricorso per cassazione, deducendo due motivi. L'intimato Enrico de IA non ha svolto attività difensiva davanti a questa Corte. Motivi della decisione. 1.- Con il primo motivo la società attrice deduce la violazione e falsa applicazione dell'art.2043 c.c., sostenendo che, anche esclusa la sussistenza di una denunzia calunniosa, la responsabilità civile per la presentazione di una denunzia infondata va affermata quando sussista la colpa grave del denunziante. E la condotta del De IA non poteva essere qualificata incolpevole. Il motivo di ricorso è infondato. 5 La giurisprudenza di questa Corte è costante nell'affermare che la denuncia di un reato perseguibile di ufficio per il quale venga poi emessa, in esito alle indagini preliminari, sentenza di non luogo a procedere (art.425 c.p.p.) ovvero, in esito a dibattimento, sentenza di non doversi procedere o di assoluzione (artt.529 e 530 c.p.p.) - è fonte di responsabilità per danni ex art.2043 c.c. solo se il denunciante abbia agito con dolo, e cioè sia incorso nel reato di calunnia. Al di fuori di tale ipotesi, infatti, l'attività pubblicistica del titolare dell'azione penale si sovrappone all'iniziativa del denunciante, togliendo ad essa ogni efficacia causale e così interrompendo ogni nesso causale tra l'iniziativa del denunciante ed il danno eventualmente subito dal denunciato (Cass. 24 marzo 2000 n.3536; 12 gennaio 1991 n.262; 21 ottobre 1980 n.5662; 18 maggio 1979 n.2869 ed altre precedenti). S Tale orientamento giurisprudenziale va qui confermato, non avendo la parte ricorrente addotto considerazioni critiche. L'eventuale accertamento, nel De IA, di una condotta colposa non è, pertanto, rilevante, essendo tale condotta non sufficiente ad affermare la sua responsabilità risarcitoria per avere presentato una denunzia a cui ha fatto seguito l'assoluzione dibattimentale della persona denunziata. 2.- Con il secondo motivo la società ricorrente deduce vizi di motivazione della sentenza impugnata, lamentando che la Corte di appello abbia escluso l'intento calunnioso del De IA senza indicare gli elementi del proprio convincimento, mentre dalla sentenza penale di assoluzione del IN risultavano le “affermazioni totalmente 5 infondate" del De IA. Il motivo di ricorso è infondato. La Corte di appello ha ritenuto di escludere che il De IA, nel presentare la denunzia per falsa testimonianza, fosse spinto da un intento calunnioso, e cioè che egli fosse a conoscenza dell'innocenza del IN. Trattasi di un accertamento rientrante nei poteri del giudice del merito, non potendo questa Corte esaminare direttamente la sentenza penale di assoluzione emessa in dibattimento nei confronti del IN. La censura della società ricorrente si limita a contrapporre il proprio opposto convincimento sullo stato psicologico del denunziante De IA, senza indicare da quali elementi la Corte di appello avrebbe dovuto desumere l'esistenza, nel De IA, di un intento calunnioso. Nel ricorso si fa un richiamo generico al contenuto della citata sentenza dibattimentale, affermando che da essa si sarebbe dovuto trarre la prova di detto intento, ma l'accertamento della verità delle dichiarazioni testimoniali rese dal IN, se è sufficiente per escludere il reato a lui imputato, nulla indica sulla consapevolezza o meno da parte del denunciante di detta verità, non rientrando tale punto nell'accertamento necessario del giudice penale chiamato a giudicare sul reato di falsa testimonianza. La motivazione della sentenza impugnata, pertanto, resiste alle censure della parte ricorrente. 3.- In conclusione, il ricorso va rigettato. Poiché l'intimato non ha svolto attività difensiva davanti a questa 31130 T N R E A Corte, manca il presupposto per la pronunzia sulle spese del giudizio di cassazione. 0 1 $
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Nulla per le spese del giudizio di cassazione. Così deciso a Roma il 13 febbraio 2002. 109T/29.11 456T 2066 Il Presidente Il Relatore-Estensore Емић пр TOT. 149,77 IL CANCELLIERE C1 Dott.se Maria Aud Depositata in Cancelleria Oggi,17.07.02 IL CANCELLIERE C1 Dutsen Maria Aiello 16