CASS
Sentenza 1 luglio 2021
Sentenza 1 luglio 2021
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 01/07/2021, n. 25177 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 25177 |
| Data del deposito : | 1 luglio 2021 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: LA MA GI nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 18/06/2020 della CORTE APPELLO di BRESCIA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere PALMA TALERICO;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore FRANCA ZACCO che ha concluso chiedendo c--/) — IIIIM:=1=15ggférb l'inammissibilità del ricorso. udito il difensore L'avv. TRIPALDI Maria Francesca conclude insistendo nell'accoglimento dei motivi di ricorso, Penale Sent. Sez. 1 Num. 25177 Anno 2021 Presidente: SIANI VINCENZO Relatore: TALERICO PALMA Data Udienza: 16/04/2021 RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 23 maggio 2019, il Tribunale di Bergamo riconosceva La NN GI responsabile dei reati di cui all'art. 423 cod. pen. (ascrittigli ai capi A e D della rubrica, commessi, rispettivamente, il 14 e il 16 giugno 2017) e, conseguentemente, unificati gli stessi sotto il vincolo della continuazione, effettuato l'aumento per la recidiva contestata - escluso il riferimento a quella specifica - lo condannava alla pena di anni dodici di reclusione e alle pene accessorie di legge, nonché al risarcimento dei danni subiti da IM ES DO RA, liquidati equitativamente in C. 3.200,00, e di quelli subiti da De EF FA e BO TE, da liquidarsi in separata sede, oltre al pagamento di una provvisionale in favore della predetta De EF, in qualità di amministratore unico della Azzurro Park s.r.I., determinata nella misura di C. 60.000,00 e in favore del citato BO, in qualità di legale rappresentante della Blu Service s.r.I., determinata in C. 100.00,00. 2. Con pronuncia resa il 18 giugno 2020, la Corte di appello di Brescia riduceva la pena inflitta all'imputato in anni dieci di reclusione, confermando nel resto la decisione appellata. Dava atto la Corte territoriale che l'imputato, in sede di appello, aveva ammesso le sue responsabilità (cioè di essere stato il mandante delle condotte illecite oggetto del processo), rinunciando al relativo motivo, e affermava che detto tardivo atteggiamento era stato dettato, nell'ottica dell'ottenimento di un più favorevole trattamento sanzionatorio, proprio dalla consapevolezza difensiva della inconsistenza dei rilievi formulati avverso la sentenza di primo grado, e non certo da un moto di genuina resipiscenza. Aggiungeva, quanto alla qualificazione giuridica del fatto, che non si rinveniva, comunque, nei motivi di appello alcuna censura alle argomentazioni della pronuncia impugnata per evidenziare come, sul piano oggettivo (ovvero in relazione alla vastità, diffusività e difficoltà di spegnimento delle fiamme) si fosse in presenza di episodi definibili come "incendio"; che, una volta accertato che gli esecutori materiali avevano agito su mandato dell'imputato, era ragionevole ritenere, in mancanza di elementi di segno opposto, che costoro avessero fedelmente adempiuto al compito che era stato loro affidato, non emergendo alcun dato che autorizzasse a ipotizzare che gli stessi avessero un qualche personale interesse ad arrecare ai proprietari dei parcheggi presi di mira danni ulteriori e più gravi rispetto a quanto era stato loro indicato dal La NN, il quale, invece, voleva sabotare l'attività imprenditoriale concorrente alla sua. 2 3. Avvero detta pronuncia, l'imputato ha proposto ricorso per cassazione per il tramite dei suoi difensori di fiducia, avvocati Rosario Arienzo e Maria Francesca Tripaldi, formulando sei distinti motivi di impugnazione. 2.1. Con il primo motivo, il ricorrente ha denunciato violazione ed erronea applicazione della legge penale, nonché mancanza e illogicità della motivazione, sostenendo che la motivazione della sentenza impugnata sarebbe solo "apparente perché avulsa dalle risultanze processuali". 2.2. Con il secondo motivo, il ricorrente ha denunciato, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), c) ed e) cod. proc. pen., "violazione ed erronea applicazione della legge in relazione agli artt. 423 e 424, comma 2, cod. pen., nonché illogicità della motivazione in relazione all'art. 192 cod. proc. pen., con riferimento all'art. 423 cod. pen.". Dopo avere premesso quali sono gli elementi costitutivi e differenziali dei reati di cui agli artt., 423 e 424 cod. pen., ha osservato che la decisione impugnata sarebbe affetta da un evidente errore di valutazione dei dati processuali e, in particolare, delle dichiarazioni rese dallo stesso imputato, il quale aveva ammesso di essere stato il mandante delle azioni delittuose per vendicarsi nei confronti dei suoi diretti concorrenti, anch'essi gestori di parcheggi situati nei pressi dell'aeroporto di Bergamo, al solo fine di intimidirli e di danneggiare le loro strutture operative, senza, però, la previsione delle conseguenze delle azioni stesse poste in essere da altri. In particolare, ha sostenuto che il richiamo operato in sentenza alle modalità con le quali era stato appiccato il fuoco (l'innesco di fiamme su diverse autovetture) non sarebbe elemento sufficiente per potere ritenere che egli avesse previsto che l'incendio potesse assumere vaste proporzioni o, quantomeno, avesse previsto il pericolo di un siffatto evento;
che i giudici della Corte territoriale avrebbero fondato la loro decisione su una "personale intuizione" (così incorrendo nella violazione della norma di cui all'art. 192 cod. proc. pen.), cioè sul rilievo che gli esecutori materiali avessero fedelmente adempiuto al compito loro affidato dal La NN;
che, infine, la rilevata mancanza di elementi che potesse autorizzare di ipotizzare che gli esecutori degli incendi avessero avuto interessi personali per arrecare ai proprietari dei parcheggi danni ulteriori e più gravi rispetto al mandato ricevuto costituirebbe una chiara violazione del principio dell'onere probatorio. 2.3. Con il terzo motivo, il ricorrente ha dedotto ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) e c), violazione di legge per inosservanza dell'art. 429, comma 1 lett. c) cod. proc. pen., stante l'indeterminatezza del capo di imputazione, carente di qualsiasi riferimento all'elemento soggettivo e/o al movente che di fatto avrebbe dato impulso all'azione delittuosa. 3 2.4. Con il quarto motivo, il ricorrente ha denunciato violazione ed erronea applicazione della legge penale nonché illogicità della motivazione in relazione agli artt. 133 e 62 bis cod. pen. in ordine alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche. Ha, al riguardo, evidenziato che la Corte territoriale, pur avendo proceduto a un ridimensionamento del trattamento sanzionatorio in considerazione del comportamento processuale tenuto dall'imputato nel giudizio di appello, avrebbe, nel contempo, reputato detto comportamento "strumentale" al fine di negare la concessione delle invocate circostanze attenuanti generiche. 2.5. Con il quinto motivo, il ricorrente ha dedotto "violazione ed erronea applicazione della legge penale, nonché illogicità della motivazione in relazione all'art. 99 cod. pen. con riferimento all'omesso accertamento dei fatti in contestazione rispetto ai precedenti penali dell'imputato che ha consentito di individuare l'applicazione della recidiva infraquinquennale reiterata". Secondo il ricorrente, la Corte territoriale, al fine di ritenere la ricorrenza dell'aggravante in parola, avrebbe adottato solo "formule di stile", soffermandosi unicamente sul dato temporale dei precedenti annotati sul certificato penale, senza verificare la natura dei reati, il tipo di devianza, la qualità dei comportamenti, il margine di offensività delle condotte, la distanza temporale, il livello di omogeneità esistente tra essi e l'eventuale occasionalità degli stessi, elementi questi necessari per stabilire se il nuovo reato fosse o meno espressione di maggiore colpevolezza e pericolosità del prevenuto. 2.6. Con il sesto motivo, il ricorrente ha denunciato erronea applicazione della legge penale, nonché illogicità della motivazione in relazione all'art. 133 cod. pen., in particolare, con riguardo alla quantificazione della pena base determinata in misura sensibilmente superiore al minimo edittale. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile per le ragioni di seguito illustrate. Manifestamente infondato è il terzo motivo di ricorso, da scrutinarsi in via preliminare perché logicamente preminente rispetto agli altri, atteso che, secondo la giurisprudenza di questa Corte, "la nullità del decreto che dispone il giudizio per insufficiente enunciazione del fatto ha natura di nullità relativa, sicché non può essere rilevata d'ufficio, ma deve essere eccepita, a pena di decadenza, entro il termine previsto dall'art. 491 cod. proc. pen." (Cass. Sez. 6, n. 50098 del 24/10/2013, Rv. 257910; conformi: n. 4 1175 del 2000, Rv. 217123; n. 712 del 2010, Rv. 245734; n. 20739 del 2010, Rv. 247590). Con la conseguenza che, poiché la questione è stata proposta per la prima volta con l'atto di ricorso per cassazione, la stessa è da ritenersi preclusa. 2. Parimenti inammissibili sono il primo e il terzo motivo di ricorso, dovendosi rilevare che, come risulta dalla lettura dell'impugnata sentenza (pag. 12), l'imputato, presente all'udienza celebratasi dinnanzi alla Corte di appello di Brescia, ha ammesso le proprie responsabilità in ordine ai reati ascrittigli e ha rinunciato al relativo motivo di impugnazione sulla responsabilità. 3. Quanto al quarto motivo di ricorso, occorre osservare che, secondo la pacifica giurisprudenza di legittimità, "ai fini della concessione o del diniego delle circostanze attenuanti generiche basta che il giudice del merito prenda in esame quello tra gli elementi indicati nell'articolo 133 cod. pen., che ritiene prevalente e atto a consigliare o meno la concessione del beneficio;
e anche un solo elemento che attiene alla personalità del colpevole o all'entità del reato e alle modalità di esecuzione di esso può essere sufficiente per negare o concedere le attenuanti stesse" (Cass. Sez. sez. 2, 18 gennaio 2011, n. 3609, RV 249163; conformi: Cass. Sez. 2, 16 gennaio 1996, n. 4790, RV 204768; Cass. Sez. 2, 27 febbraio 1997, n. 2889, RV 207560). Nel caso di specie, la Corte di appello di Brescia ha escluso la concedibilità all'imputato delle invocate circostanze attenuanti generiche, con ampia e congrua motivazione, nella quale ha evidenziato che: - la scelta di ammettere le proprie responsabilità appariva non solo tardiva, ma anche del tutto "strumentale", perché dettata dallo scopo di ottenere un più favorevole trattamento sanzionatorio e non imputabile a una raggiunta consapevolezza del disvalore del proprio operato;
- l'attivarsi dell'imputato per un risarcimento del danno alle parti civili si era risolto in una proposta sostanzialmente irrisoria, sia per i tempi e le modalità di pagamento prospettati, sia per l'incertezza della prosecuzione dei versamenti stessi, a fronte di danni particolarmente ingenti cagionati almeno a due delle parti civili costituite;
- i fatti accertati erano stati posti in essere dal La NN mentre si trovava in stato di detenzione domiciliare a riprova della sua spiccata capacità a delinquere;
- gli stessi erano connotati da notevolissima gravità; 5 LII - a carico dell'imputato sussistevano numerosi precedenti per ricettazione, riciclaggio, truffa e altro, con condanna a pena cumulata pari ad anni sedici, mesi quattro di reclusione. Tale -ampia valutazione, conforme ai principi di diritto in precedenza ricordati, resiste alle doglianze difensive che, in buona sostanza, finiscono con il richiedere una indebita "rilettura" delle risultanze processuali, riproponendo a questa Corte profili già adeguatamente disattesi dai giudici della corte di appello di Brescia. Nessuna contraddittorietà si ravvisa nell'argomentare della Corte territoriale che ha proceduto a un ridimensionamento del trattamento sanzionatorio nei confronti dell'imputato, pur non ritenendolo meritevole della concessione delle circostanze attenuanti generiche, atteso che trattasi di valutazioni del tutto distinte tra loro. Contrariamente a quanto sostenuto nel ricorso, il comportamento processuale dell'imputato non è stato svalutato ai fini della concessione delle circostanze attenuanti generiche e, nel contempo, apprezzato per giustificare l'inflizione di una pena più contenuta;
quest'ultima scelta è stata, infatti, motivata sulla base della esigenza di adeguare la sanzione alla complessiva dimensione (oggettiva e soggettiva) della vicenda, mentre il diniego dell'invocato beneficio - come evidenziato - è stato giustificato sulla base di plurimi dati suscettibili di negativo apprezzamento. 4. Inammissibile è anche il quinto motivo di impugnazione;
la Corte territoriale, al fine di ritenere la ricorrenza dell'aggravante della recidiva infraquinquennale, reiterata e dopo l'esecuzione della pena, ha posto in evidenza i plurimi precedenti penali dell'imputato (in precedenza indicati) e ha ritenuto che, benché i reati più recenti fossero stati commessi negli anni 2013 e 2014, i fatti oggetto del presente processo dovevano ritenersi quale "logica e naturale evoluzione ed espressione del passato criminale del prevenuto" e che, quindi, gli stessi risultavano connotati in termini di maggiore colpevolezza e pericolosità del prevenuto. Trattasi di motivazione assolutamente congrua e adeguata che non viene scalfita dalle doglianze difensive, che, ancora una volta, sono volte a prefigurare una diversa valutazione dei dati processuali, estranea al presente scrutinio di legittimità. 5. Con riguardo al sesto motivo di ricorso, occorre rilevare che la pena base, in relazione al reato di cui al capo D della rubrica, è stata determinata al di sotto della media edittale (anni quattro, mesi sei di reclusione) e che la stessa è stata motivata facendo riferimento alla ritenuta gravità dei fatti accertati e alla personalità dell'imputato così come descritta. 6 In tal modo la Corte territoriale ha giustificato, secondo i criteri di cui all'art. 133 cod. pen., l'uso del suo potere discrezionale, adempiendo l'obbligo motivazionale con l'indicazione degli elementi ritenuti rilevanti o determinanti, dovendosi rilevare che sono stati gli aumenti determinati dalla recidiva e dalla continuazione (art. 81, ultimo comma, cod. pen.) che hanno comportato la severa sanzione penale. 6. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - non escludendosi profili di colpa nella proposizione della impugnazione (cfr. Corte Cost. sent. n. 186 del 2000) - al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma che la Corte determina nella misura congrua ed equa di euro tremila. 7. Avendo chiesto il difensore dell'imputato, ai sensi dell'art. 23, comma 8, D.L. n. 137 del 2020, la trattazione orale del processo e non essendo presente in udienza il difensore della costituita parte civile, IM ES DO RA, non può tenersi conto delle conclusioni fatte pervenire dal predetto avvocato tramite P.E.C. il 15 aprile 2021. E ciò alla stregua della giurisprudenza di questa Corte, secondo cui "nel giudizio di legittimità non può tenersi conto delle conclusioni depositate in cancelleria dal difensore della parte civile, dovendo egli, in virtù dell'espresso richiamo effettuato dall'art. 614, comma 1, cod. proc. pen., alle norme regolanti lo svolgimento della discussione nei giudizi di merito di primo e di secondo grado, formulare e illustrare oralmente le proprie conclusioni in udienza, facendo seguire alle stesse la presentazione di una sintesi scritta, a norma dell'art. 523, comma 2, cod. proc. pen." (Cass. Sez. 2, n. 51174 del 01/10/2019, Rv. 278012; conformi, tra le tante, Cass. Sez. 3, n. 47279 del 12/09/2019, Rv. 277348; Sez. 7, n. 23092 del 18/0272015, Rv. 263641; Sez. 3, n. 31865 del 17/03/2016, Rv. 267666; Cass. Sez. 4, n. 2311 del 05/12/2018, Rv. 274957).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 16 aprile 2021
udita la relazione svolta dal Consigliere PALMA TALERICO;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore FRANCA ZACCO che ha concluso chiedendo c--/) — IIIIM:=1=15ggférb l'inammissibilità del ricorso. udito il difensore L'avv. TRIPALDI Maria Francesca conclude insistendo nell'accoglimento dei motivi di ricorso, Penale Sent. Sez. 1 Num. 25177 Anno 2021 Presidente: SIANI VINCENZO Relatore: TALERICO PALMA Data Udienza: 16/04/2021 RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 23 maggio 2019, il Tribunale di Bergamo riconosceva La NN GI responsabile dei reati di cui all'art. 423 cod. pen. (ascrittigli ai capi A e D della rubrica, commessi, rispettivamente, il 14 e il 16 giugno 2017) e, conseguentemente, unificati gli stessi sotto il vincolo della continuazione, effettuato l'aumento per la recidiva contestata - escluso il riferimento a quella specifica - lo condannava alla pena di anni dodici di reclusione e alle pene accessorie di legge, nonché al risarcimento dei danni subiti da IM ES DO RA, liquidati equitativamente in C. 3.200,00, e di quelli subiti da De EF FA e BO TE, da liquidarsi in separata sede, oltre al pagamento di una provvisionale in favore della predetta De EF, in qualità di amministratore unico della Azzurro Park s.r.I., determinata nella misura di C. 60.000,00 e in favore del citato BO, in qualità di legale rappresentante della Blu Service s.r.I., determinata in C. 100.00,00. 2. Con pronuncia resa il 18 giugno 2020, la Corte di appello di Brescia riduceva la pena inflitta all'imputato in anni dieci di reclusione, confermando nel resto la decisione appellata. Dava atto la Corte territoriale che l'imputato, in sede di appello, aveva ammesso le sue responsabilità (cioè di essere stato il mandante delle condotte illecite oggetto del processo), rinunciando al relativo motivo, e affermava che detto tardivo atteggiamento era stato dettato, nell'ottica dell'ottenimento di un più favorevole trattamento sanzionatorio, proprio dalla consapevolezza difensiva della inconsistenza dei rilievi formulati avverso la sentenza di primo grado, e non certo da un moto di genuina resipiscenza. Aggiungeva, quanto alla qualificazione giuridica del fatto, che non si rinveniva, comunque, nei motivi di appello alcuna censura alle argomentazioni della pronuncia impugnata per evidenziare come, sul piano oggettivo (ovvero in relazione alla vastità, diffusività e difficoltà di spegnimento delle fiamme) si fosse in presenza di episodi definibili come "incendio"; che, una volta accertato che gli esecutori materiali avevano agito su mandato dell'imputato, era ragionevole ritenere, in mancanza di elementi di segno opposto, che costoro avessero fedelmente adempiuto al compito che era stato loro affidato, non emergendo alcun dato che autorizzasse a ipotizzare che gli stessi avessero un qualche personale interesse ad arrecare ai proprietari dei parcheggi presi di mira danni ulteriori e più gravi rispetto a quanto era stato loro indicato dal La NN, il quale, invece, voleva sabotare l'attività imprenditoriale concorrente alla sua. 2 3. Avvero detta pronuncia, l'imputato ha proposto ricorso per cassazione per il tramite dei suoi difensori di fiducia, avvocati Rosario Arienzo e Maria Francesca Tripaldi, formulando sei distinti motivi di impugnazione. 2.1. Con il primo motivo, il ricorrente ha denunciato violazione ed erronea applicazione della legge penale, nonché mancanza e illogicità della motivazione, sostenendo che la motivazione della sentenza impugnata sarebbe solo "apparente perché avulsa dalle risultanze processuali". 2.2. Con il secondo motivo, il ricorrente ha denunciato, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), c) ed e) cod. proc. pen., "violazione ed erronea applicazione della legge in relazione agli artt. 423 e 424, comma 2, cod. pen., nonché illogicità della motivazione in relazione all'art. 192 cod. proc. pen., con riferimento all'art. 423 cod. pen.". Dopo avere premesso quali sono gli elementi costitutivi e differenziali dei reati di cui agli artt., 423 e 424 cod. pen., ha osservato che la decisione impugnata sarebbe affetta da un evidente errore di valutazione dei dati processuali e, in particolare, delle dichiarazioni rese dallo stesso imputato, il quale aveva ammesso di essere stato il mandante delle azioni delittuose per vendicarsi nei confronti dei suoi diretti concorrenti, anch'essi gestori di parcheggi situati nei pressi dell'aeroporto di Bergamo, al solo fine di intimidirli e di danneggiare le loro strutture operative, senza, però, la previsione delle conseguenze delle azioni stesse poste in essere da altri. In particolare, ha sostenuto che il richiamo operato in sentenza alle modalità con le quali era stato appiccato il fuoco (l'innesco di fiamme su diverse autovetture) non sarebbe elemento sufficiente per potere ritenere che egli avesse previsto che l'incendio potesse assumere vaste proporzioni o, quantomeno, avesse previsto il pericolo di un siffatto evento;
che i giudici della Corte territoriale avrebbero fondato la loro decisione su una "personale intuizione" (così incorrendo nella violazione della norma di cui all'art. 192 cod. proc. pen.), cioè sul rilievo che gli esecutori materiali avessero fedelmente adempiuto al compito loro affidato dal La NN;
che, infine, la rilevata mancanza di elementi che potesse autorizzare di ipotizzare che gli esecutori degli incendi avessero avuto interessi personali per arrecare ai proprietari dei parcheggi danni ulteriori e più gravi rispetto al mandato ricevuto costituirebbe una chiara violazione del principio dell'onere probatorio. 2.3. Con il terzo motivo, il ricorrente ha dedotto ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) e c), violazione di legge per inosservanza dell'art. 429, comma 1 lett. c) cod. proc. pen., stante l'indeterminatezza del capo di imputazione, carente di qualsiasi riferimento all'elemento soggettivo e/o al movente che di fatto avrebbe dato impulso all'azione delittuosa. 3 2.4. Con il quarto motivo, il ricorrente ha denunciato violazione ed erronea applicazione della legge penale nonché illogicità della motivazione in relazione agli artt. 133 e 62 bis cod. pen. in ordine alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche. Ha, al riguardo, evidenziato che la Corte territoriale, pur avendo proceduto a un ridimensionamento del trattamento sanzionatorio in considerazione del comportamento processuale tenuto dall'imputato nel giudizio di appello, avrebbe, nel contempo, reputato detto comportamento "strumentale" al fine di negare la concessione delle invocate circostanze attenuanti generiche. 2.5. Con il quinto motivo, il ricorrente ha dedotto "violazione ed erronea applicazione della legge penale, nonché illogicità della motivazione in relazione all'art. 99 cod. pen. con riferimento all'omesso accertamento dei fatti in contestazione rispetto ai precedenti penali dell'imputato che ha consentito di individuare l'applicazione della recidiva infraquinquennale reiterata". Secondo il ricorrente, la Corte territoriale, al fine di ritenere la ricorrenza dell'aggravante in parola, avrebbe adottato solo "formule di stile", soffermandosi unicamente sul dato temporale dei precedenti annotati sul certificato penale, senza verificare la natura dei reati, il tipo di devianza, la qualità dei comportamenti, il margine di offensività delle condotte, la distanza temporale, il livello di omogeneità esistente tra essi e l'eventuale occasionalità degli stessi, elementi questi necessari per stabilire se il nuovo reato fosse o meno espressione di maggiore colpevolezza e pericolosità del prevenuto. 2.6. Con il sesto motivo, il ricorrente ha denunciato erronea applicazione della legge penale, nonché illogicità della motivazione in relazione all'art. 133 cod. pen., in particolare, con riguardo alla quantificazione della pena base determinata in misura sensibilmente superiore al minimo edittale. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile per le ragioni di seguito illustrate. Manifestamente infondato è il terzo motivo di ricorso, da scrutinarsi in via preliminare perché logicamente preminente rispetto agli altri, atteso che, secondo la giurisprudenza di questa Corte, "la nullità del decreto che dispone il giudizio per insufficiente enunciazione del fatto ha natura di nullità relativa, sicché non può essere rilevata d'ufficio, ma deve essere eccepita, a pena di decadenza, entro il termine previsto dall'art. 491 cod. proc. pen." (Cass. Sez. 6, n. 50098 del 24/10/2013, Rv. 257910; conformi: n. 4 1175 del 2000, Rv. 217123; n. 712 del 2010, Rv. 245734; n. 20739 del 2010, Rv. 247590). Con la conseguenza che, poiché la questione è stata proposta per la prima volta con l'atto di ricorso per cassazione, la stessa è da ritenersi preclusa. 2. Parimenti inammissibili sono il primo e il terzo motivo di ricorso, dovendosi rilevare che, come risulta dalla lettura dell'impugnata sentenza (pag. 12), l'imputato, presente all'udienza celebratasi dinnanzi alla Corte di appello di Brescia, ha ammesso le proprie responsabilità in ordine ai reati ascrittigli e ha rinunciato al relativo motivo di impugnazione sulla responsabilità. 3. Quanto al quarto motivo di ricorso, occorre osservare che, secondo la pacifica giurisprudenza di legittimità, "ai fini della concessione o del diniego delle circostanze attenuanti generiche basta che il giudice del merito prenda in esame quello tra gli elementi indicati nell'articolo 133 cod. pen., che ritiene prevalente e atto a consigliare o meno la concessione del beneficio;
e anche un solo elemento che attiene alla personalità del colpevole o all'entità del reato e alle modalità di esecuzione di esso può essere sufficiente per negare o concedere le attenuanti stesse" (Cass. Sez. sez. 2, 18 gennaio 2011, n. 3609, RV 249163; conformi: Cass. Sez. 2, 16 gennaio 1996, n. 4790, RV 204768; Cass. Sez. 2, 27 febbraio 1997, n. 2889, RV 207560). Nel caso di specie, la Corte di appello di Brescia ha escluso la concedibilità all'imputato delle invocate circostanze attenuanti generiche, con ampia e congrua motivazione, nella quale ha evidenziato che: - la scelta di ammettere le proprie responsabilità appariva non solo tardiva, ma anche del tutto "strumentale", perché dettata dallo scopo di ottenere un più favorevole trattamento sanzionatorio e non imputabile a una raggiunta consapevolezza del disvalore del proprio operato;
- l'attivarsi dell'imputato per un risarcimento del danno alle parti civili si era risolto in una proposta sostanzialmente irrisoria, sia per i tempi e le modalità di pagamento prospettati, sia per l'incertezza della prosecuzione dei versamenti stessi, a fronte di danni particolarmente ingenti cagionati almeno a due delle parti civili costituite;
- i fatti accertati erano stati posti in essere dal La NN mentre si trovava in stato di detenzione domiciliare a riprova della sua spiccata capacità a delinquere;
- gli stessi erano connotati da notevolissima gravità; 5 LII - a carico dell'imputato sussistevano numerosi precedenti per ricettazione, riciclaggio, truffa e altro, con condanna a pena cumulata pari ad anni sedici, mesi quattro di reclusione. Tale -ampia valutazione, conforme ai principi di diritto in precedenza ricordati, resiste alle doglianze difensive che, in buona sostanza, finiscono con il richiedere una indebita "rilettura" delle risultanze processuali, riproponendo a questa Corte profili già adeguatamente disattesi dai giudici della corte di appello di Brescia. Nessuna contraddittorietà si ravvisa nell'argomentare della Corte territoriale che ha proceduto a un ridimensionamento del trattamento sanzionatorio nei confronti dell'imputato, pur non ritenendolo meritevole della concessione delle circostanze attenuanti generiche, atteso che trattasi di valutazioni del tutto distinte tra loro. Contrariamente a quanto sostenuto nel ricorso, il comportamento processuale dell'imputato non è stato svalutato ai fini della concessione delle circostanze attenuanti generiche e, nel contempo, apprezzato per giustificare l'inflizione di una pena più contenuta;
quest'ultima scelta è stata, infatti, motivata sulla base della esigenza di adeguare la sanzione alla complessiva dimensione (oggettiva e soggettiva) della vicenda, mentre il diniego dell'invocato beneficio - come evidenziato - è stato giustificato sulla base di plurimi dati suscettibili di negativo apprezzamento. 4. Inammissibile è anche il quinto motivo di impugnazione;
la Corte territoriale, al fine di ritenere la ricorrenza dell'aggravante della recidiva infraquinquennale, reiterata e dopo l'esecuzione della pena, ha posto in evidenza i plurimi precedenti penali dell'imputato (in precedenza indicati) e ha ritenuto che, benché i reati più recenti fossero stati commessi negli anni 2013 e 2014, i fatti oggetto del presente processo dovevano ritenersi quale "logica e naturale evoluzione ed espressione del passato criminale del prevenuto" e che, quindi, gli stessi risultavano connotati in termini di maggiore colpevolezza e pericolosità del prevenuto. Trattasi di motivazione assolutamente congrua e adeguata che non viene scalfita dalle doglianze difensive, che, ancora una volta, sono volte a prefigurare una diversa valutazione dei dati processuali, estranea al presente scrutinio di legittimità. 5. Con riguardo al sesto motivo di ricorso, occorre rilevare che la pena base, in relazione al reato di cui al capo D della rubrica, è stata determinata al di sotto della media edittale (anni quattro, mesi sei di reclusione) e che la stessa è stata motivata facendo riferimento alla ritenuta gravità dei fatti accertati e alla personalità dell'imputato così come descritta. 6 In tal modo la Corte territoriale ha giustificato, secondo i criteri di cui all'art. 133 cod. pen., l'uso del suo potere discrezionale, adempiendo l'obbligo motivazionale con l'indicazione degli elementi ritenuti rilevanti o determinanti, dovendosi rilevare che sono stati gli aumenti determinati dalla recidiva e dalla continuazione (art. 81, ultimo comma, cod. pen.) che hanno comportato la severa sanzione penale. 6. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - non escludendosi profili di colpa nella proposizione della impugnazione (cfr. Corte Cost. sent. n. 186 del 2000) - al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma che la Corte determina nella misura congrua ed equa di euro tremila. 7. Avendo chiesto il difensore dell'imputato, ai sensi dell'art. 23, comma 8, D.L. n. 137 del 2020, la trattazione orale del processo e non essendo presente in udienza il difensore della costituita parte civile, IM ES DO RA, non può tenersi conto delle conclusioni fatte pervenire dal predetto avvocato tramite P.E.C. il 15 aprile 2021. E ciò alla stregua della giurisprudenza di questa Corte, secondo cui "nel giudizio di legittimità non può tenersi conto delle conclusioni depositate in cancelleria dal difensore della parte civile, dovendo egli, in virtù dell'espresso richiamo effettuato dall'art. 614, comma 1, cod. proc. pen., alle norme regolanti lo svolgimento della discussione nei giudizi di merito di primo e di secondo grado, formulare e illustrare oralmente le proprie conclusioni in udienza, facendo seguire alle stesse la presentazione di una sintesi scritta, a norma dell'art. 523, comma 2, cod. proc. pen." (Cass. Sez. 2, n. 51174 del 01/10/2019, Rv. 278012; conformi, tra le tante, Cass. Sez. 3, n. 47279 del 12/09/2019, Rv. 277348; Sez. 7, n. 23092 del 18/0272015, Rv. 263641; Sez. 3, n. 31865 del 17/03/2016, Rv. 267666; Cass. Sez. 4, n. 2311 del 05/12/2018, Rv. 274957).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 16 aprile 2021