Sentenza 7 giugno 2002
Massime • 1
In tema di patrocinio dei non abbienti, sono estranee alla sfera di applicazione della legge n. 217 del 1990 le spese e gli oneri che l'imputato deve affrontare al di fuori dei procedimenti giurisdizionali, in particolare nella fase amministrativa della esecuzione della pena; tanto più quando le spese di questa fase dipendono da una inadempienza del condannato che non ha versato la sanzione pecuniaria dovuta ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. al momento in cui la cancelleria gliene intimò il pagamento. (Fattispecie nella quale la Corte ha ritenuto che non possono accollarsi allo Stato le spese aggiuntive, quali gli interessi di mora, le tasse e le spese di notifica, portate nella cartella di pagamento della sanzione a favore della cassa delle ammende inflitta al condannato).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 07/06/2002, n. 34541 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 34541 |
| Data del deposito : | 7 giugno 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. SAVIGNANO Giuseppe - Presidente - del 07/06/2002
1. Dott. ZUMBO Antonio - Consigliere - SENTENZA
2. Dott. RIZZO Aldo S. - Consigliere - N. 840
3. Dott. POSTIGLIONE Amedeo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
4. Dott. ONORATO Pierluigi - Consigliere - N. 42494/2001
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da NC DO, nato a [...] il [...];
avverso l'ordinanza resa il 9.10.2001 dal tribunale di Terni. Sentita la relazione svolta dal Consigliere Dott. Pierluigi Onorato;
lette le conclusioni del pubblico ministero, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
Osserva:
1 - Essendo stato condannato al pagamento della sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende ex art. 616 c.p.p., a seguito di declaratoria di inammissibilità di un ricorso per Cassazione, DO IA si vedeva notificata la cartella di pagamento della sanzione, nonché gli avvisi di mora, che gli intimavano il pagamento della somma dovuta, comprensiva di interessi vari, tasse e spese di notifica.
Il IA proponeva quindi un'istanza al tribunale di Temi, quale giudice della esecuzione, per essere ammesso al patrocinio a spese dello Stato, nonché altra istanza volta ad ottenere l'anticipazione da parte dello Stato delle spese sostenute dall'incaricato della riscossione dell'anzidetta sanzione pecuniaria e l'annotazione a debito dell'imposta di bollo e di registro e di qualsiasi altra tassa o diritto di ogni specie o natura inerenti alla riscossione della sanzione stessa.
Il tribunale, con decreto del 9.10.2001, ammetteva il IA al patrocinio a spese dello Stato;
mentre con ordinanza in pari data respingeva la seconda istanza. A quest'ultimo riguardo osservava che le spese e competenze di cui l'istante chiedeva l'annotazione a debito non riguardavano "atti, documenti e provvedimenti concernenti il giudizio" - come espressamente previsto dall'art. 4, comma 1, lett. a) legge 217/1990; e che inoltre l'incaricato alla riscossione della predetta sanzione esula dai soggetti "che hanno prestato la loro opera nel processo", per le spese dei quali è prevista l'anticipazione da parte dello Stato ai sensi dello stesso art. 4, comma 1, lett. c) legge 217/1990.
2 - Avverso l'ordinanza reiettiva del 9.10.2001 il IA ha proposto ricorso per Cassazione, deducendo con un articolato motivo violazione dell'art. 15, comma 1, dell'art. 4, comma 1, lett. a) e c), e dell'art. 17 (come modificato dall'art. 16 della legge 134/2001) della citata legge 30.7.1990 n. 217, e sollevando altresì
questione di legittimità costituzionale dell'art. 616 c.p.p. in relazione all'art. 24, comma 2, Cost.. Le stesse censure sono state prospettate con un secondo tempestivo ricorso, che sostanzialmente ripete gli argomenti del primo. In sintesi, il ricorrente sostiene:
a) che le disposizioni sul patrocinio a spese dello Stato si applicano anche nella fase della esecuzione (art. 15 legge 217/1990);
b) che l'ammissione al patrocinio pubblico ha per effetto, ai sensi dell'art. 4 lett. a), l'annotazione a debito dell'imposta di bollo e di registro, e di qualsiasi altra tassa o diritto di ogni specie o natura, relativamente ad atti, documenti e provvedimenti concernenti il giudizio, e quindi anche delle tasse e dei diritti complementari dovuti per effetto del provvedimento del giudice di legittimità che condanna alla sanzione di cui all'art. 616 c.p.p.. Peraltro - continua il ricorrente - è lo stesso legislatore che con l'art. 660 c.p.p. implicitamente statuisce che non sono dovuti interessi sulle pene pecuniarie, laddove prevede la possibilità di rateizzare e sospendere senza aggravi il pagamento delle pene pecuniarie;
c) che l'incaricato alla riscossione della sanzione di cui all'art.616 c.p.p. (o più esattamente delle tasse e degli interessi dovuti sulla sanzione) è un ausiliario che presta la sua opera nella fase esecutiva del procedimento, e quindi rientra fra i soggetti le cui spese sono anticipate dallo Stato ai sensi della lett. c) dell'art. 4;
d) che infine erra l'ordinanza impugnata laddove afferma che la finalità della legge 217/1990 non è quella di impedire che il soccombente si accolli definitivamente le spese determinate dalla sua soccombenza, posto che l'art. 17 (così come novellato dalla citata legge 134/2001) esplicitamente esclude il recupero delle spese di cui all'art. 4 (salvo il caso di revoca dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato).
Quanto alla questione di illegittimità costituzionale dell'art. 616 c.p.p., il ricorrente sostiene che la norma contrasta col diritto alla difesa in ogni stato e grado del giudizio, nel senso che l'interessato deve poter proporre ricorso anche inammissibile sino a che non sia il giudice adito a stabilirne l'inammissibilità. E aggiunge che, nel caso di specie, il giudice dell'esecuzione avrebbe dovuto rilevare d'ufficio l'illegittimità della norma e quindi della sanzione comminata, dal momento che doveva decidere se gli interessi sulla sanzione potevano essere prenotati a debito.
MOTIVI DELLA DECISIONE
3 - Giova premettere che lo stesso IA nella soggetta materia ha presentato altro ricorso, rigettato da questa corte, sez. 6^, con sentenza n. 687 del 17.2.1997, dep. 28.2.1997, rv. 207526. Solo che in quel ricorso egli, in quanto ammesso al patrocinio a spese dello Stato, pretendeva di essere esonerato dal versamento della stessa sanzione pecuniaria di lire 1.000.000 a cui era stato condannato ex art. 616 c.p.p.; mentre nel presente ricorso pretende che lo Stato si accolli solo ogni voce di spesa aggiuntiva (interessi di mora, tasse e spese di notifica) portata dalla cartella di pagamento di analoga sanzione inflittagli a favore della cassa delle ammende. (Una nota del suo avvocato depositata il 27.4.2002 sembra incidentalmente estendere il petitum anche alla sanzione pecuniaria originaria;
ma essendo stata presentata oltre il termine legale per ricorrere non può dilatare l'effetto devolutivo del ricorso originario). Bisogna quindi verificare se a norma dell'art. 4 della legge 30.7.1990 n. 217 è escluso dagli effetti dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato non solo l'esonero della sanzione di cui all'art. 616 c.p.p. (come correttamente escluso dalla citata sentenza n. 687/1997), ma anche l'accollo allo Stato delle menzionate spese aggiuntive. La risposta non può che essere positiva.
4 - Al riguardo va osservato che è indubbiamente vero - come ricorda il ricorrente - che "l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato è valida per ogni grado e per ogni fase del giudizio e per tutte le eventuali procedure, derivate ed incidentali, comunque connesse" (ai sensi del terzo comma dell'art. 1 della legge 217/1990, così come sostituito dall'art. 2 della legge 29.3.2001, n. 134); e che le norme che disciplinano l'istituto si applicano "in quanto compatibili, anche alla fase dell'esecuzione" (come precisa l'art. 15 della stessa legge 217/1990). Ma non v'è dubbio che per fase dell'esecuzione il legislatore Intenda quella che si svolge davanti al giudice competente ai sensi degli artt. da 665 a 676 c.p.p., come è dimostrato sia dalla precisazione che è contenuta nel citato art. 15 "sempreché l'interessato debba o possa essere assistito da un difensore o da un consulente", sia dalla stessa natura e funzione dell'istituto, che per definizione intende accollare all'erario pubblico le spese che cittadini non dotati di sufficiente capacità economica devono sopportare nel processo per il patrocinio di difensori e consulenti tecnici. Sono quindi del tatto estranee alla sfera di applicazione della legge 217/1990 le spese e gli oneri che l'Imputato deve affrontare al di fuori dei procedimenti giurisdizionali o giurisdizionalizzati, in particolare nella fase amministrativa della esecuzione della pena;
tanto più quando - come nel caso di specie - le spese di questa fase dipendono da una inadempienza del condannato, che non ha versato la sanzione pecuniaria dovuta ex art. 616 c.p.p. al momento in cui la cancelleria gliene intimò il pagamento. A quel momento egli aveva l'obbligo di versare la sanzione pecuniaria, atteso che questa è pacificamente "non coperta" dall'ammissione al patrocinio pubblico ai sensi dell'art. 4 legge 217/1990, come statuito dalla precitata sentenza e come implicitamente riconosciuto dallo stesso ricorrente. Sarebbe quindi paradossale che ora lo Stato si assumesse l'onere pecuniario delle spese conseguenti a quell'inadempimento.
5 - È conformemente a questa ratio generale dell'istituto che l'art. 4 della legge indica tra gli effetti dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato l'annotazione a debito delle imposte di bollo e di registro e di qualsiasi altra tassa o diritto per gli atti, documenti e provvedimenti concernenti il giudizio (da intendersi - per quanto anzidetto - come procedimento giurisdizionale o giurisdizionalizzato) (lett. a) art. 4); nonché l'anticipazione a debito da parte dello Stato delle spese effettivamente sostenute dai difensori, dai consulenti tecnici (di ufficio o di parte), dagli ausiliari etc., che abbiano prestato la loro opera nel processo (lett. c) art. 4). Ed è ovvio che per conseguenza queste spese non sono ammesse al recupero da parte dello Stato, se non nel caso in cui venga revocata l'ammissione al patrocinio (art. 17 legge 217/1990, come modificato dall'art. 16 della legge 134/2001). Sennonché - contrariamente a quanto sostiene il ricorrente - tra questi tributi e queste spese non sono comprese le spese di notifica della cartella di pagamento della somma a favore della cassa delle ammende, e i relativi interessi di mora e tributi connessi. E ciò perché la cartella di pagamento non è un atto, documento del procedimento giurisdizionale, neppure di quella sua fase esecutiva regolata dagli artt. 665-676 c.p.p.. E inoltre perché non si tratta di spese sostenute da ausiliari del giudice o delle parti nel procedimento medesimo.
Tali non sono infatti i concessionari dei servizi delle riscossioni delle somme dovute alla Cassa delle ammende. Va ricordato infatti che questa Cassa è stata istituita dall'art. 4 della legge 9.5.1932 n.547 con personalità giuridica, proventi speciali e gestione autonoma, presso il Ministero della Giustizia, per finanziarie i programmi di assistenza agli ex-detenuti e alle loro famiglie:
sicché si configura come organo, con personalità giuridica, dello Stato-amministrazione. Per la riscossione di tutte le somme dovute la Cassa incarica appositi concessionari, che provvedono poi a riversare le somme riscosse presso le tesorerie dello Stato, che a loro volta le accreditano su un conto corrente speciale intestato a "Cassa depositi e prestiti - gestione principale a favore della Cassa delle ammende" (art. 126 D.P.R. 30.6.2000 n. 230, regolamento sull'ordinamento penitenziario).
Considerata la natura e la funzione di questi concessionari, che hanno ricevuto in appalto dallo Stato-amminsitrazione la riscossione delle somme dovute alla Cassa delle ammende, è evidente come essi a nessun titolo possono qualificarsi come ausiliari dei soggetti del processo penale (del giudice o delle parti), e meno che mai ausiliari che svolgono la loro opera nell'ambito del processo. Per queste ragioni, in conclusione, tutte le argomentazioni del ricorrente devono essere disattese, risultando prive di qualsiasi fondamento giuridico.
6 - Resta da esaminare la questione di illegittimità costituzionale dell'art. 616 c.p.p., che il ricorrente ha sollevato, ma che il difensore nella nota succitata dichiara "non più necessaria", adducendo una sopravvenuta mancanza di interesse per circostanze di fatto che in questa sede non è possibile controllare. La questione resta quindi rilevante, perché l'eventuale declaratoria di incostituzionalità della norma, farebbe venir meno l'obbligo di pagare le spese aggiuntive connesse alla cartella di pagamento. Ma tuttavia è questione manifestamente infondata, atteso che la stessa Corte costituzionale ha in passato espressamente riconosciuto l'istituto compatibile con l'assolutezza del diritto alla tutela giurisdizionale garantito dall'art. 24 Cost. (sent. n. 69 del 1964, pronunziata a proposito dell'art. 549 cod. proc. pen. abrogato, in gran parte corrispondente all'art. 616 c.p.p.). Più di recente - come è noto - con la sentenza 186/2000, la Consulta ha ritenuto invece che l'art. 616 c.p.p. contrasta con l'art. 3 Cost.; e l'ha dichiarato illegittimo nella parte in cui non prevede che la corte di Cassazione possa non pronunciare condanna alla sanzione pecuniaria in caso di ricorsi che siano inammissibili senza colpa del ricorrente. Ma, al di là di questa pronuncia, la norma ha retto al vaglio di costituzionalità.
7 - Il ricorso va dunque respinto. Segue per legge ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente alle spese processuali. In relazione al contenuto del ricorso, non si ritiene di comminare anche la sanzione pecuniaria. Trattandosi di ricorrente ammesso al patrocinio a spese dello Stato, peraltro, le spese processuali devono essere annotate a debito ai sensi del citato art. 4 legge 217/1990.
P.Q.M.
la corte di Cassazione dichiara manifestamente infondata la dedotta questione di illegittimità costituzionale dell'art. 616 c.p.p. e rigetta il ricorso, condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali, di cui dispone l'annotazione a debito. Così deciso in Roma, il 7 giugno 2002.
Depositato in Cancelleria il 15 ottobre 2002