Sentenza 26 giugno 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 26/06/2001, n. 8771 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8771 |
| Data del deposito : | 26 giugno 2001 |
Testo completo
REPUBBLICA877 1 /0 1 Aula 'B' IN NOM L POR LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Marino Donato SANTOJANNI Presidente R.G.N. 14248/00 - Rel. Consigliere Cron. 19956 Dott. Luciano VIGOLO Dott. Natale CAPITANIO Consigliere Rep. Dott. Alessandro DE RENZIS Consigliere Ud. 24/04/01 Dott. Camillo FILADORO Consigliere ha pronunciato la seguente S ENT ENZA sul ricorso proposto da: LL CONCETTA, elettivamente domiciliata in ROMA presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato ALFONSO LUIGI MARRA, giusta delega in atti;
ricorrente
contro
MINISTERO DELL'INTERNO, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
2001 - controricorrente 1946
contro
-1- INPS - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA FREZZA 17 presso 1'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati CARLO DE ANGELIS, MICHELE DI LULLO, giusta delega in calce alla copia notificata del ricorso;
resistente con mandato avverso la sentenza n. 2837/99 del Tribunale di NAPOLI, depositata il 27/07/99 R.G.N. 41822/95; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 24/04/01 dal Consigliere Dott. Luciano VIGOLO;
udito l'Avvocato DE ANGELIS;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Francesco MELE che ha concluso accoglimento quanto al Ministero Interno ed estromissione INPS. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO. Con la sentenza in epigrafe specificata, il Tribunale di Napoli ha dichiarato la prescrizione del diritto della parte privata alla corresponsione degli interessi legale e della rivalutazione monetaria, da calcolarsi su ratei arretrati del trattamento di invalidità civile erogati in ritardo dal Ministero dell'Interno. Ha ritenuto il giudice di appello che le prestazioni assistenziali di invalidità civile, a differenza di quelle previdenziali, sono esattamente determinate, nel loro ammontare, in generale dalla legge. Si trattava di crediti liquidi per legge in ordine ai quali non occorreva quantificazione da parte dell'autorità amministrativa che li avesse riconosciuti. Come tali erano soggetti alla prescrizione quinquennale di cui all'art.2948 n.4 c.civ., prevista per le prestazioni periodiche infrannuali fondate su unica causa debendi. I crediti erano anche esigibili quanto meno dal 120° giorno successivo alla maturazione del diritto senza che sia stato provveduto sullo stesso (art.7 della legge n.533/1973, in relazione all'art. 1219, secondo comma, n.2 c.civ.). La svalutazione monetaria era regolata dal medesimo regime degli interessi. Per la cassazione di questa sentenza ricorre l'assistito con unico motivo nei confronti del Ministero e dell'INPS. Resiste il Ministero dell'Interno con controricorso. L'INPS ha depositato procura. MOTIVI DELLA DECISIONE. 1424800.doc 3 Col motivo di ricorso l'assistito deduce violazione e falsa applicazione dell'art.129 r.d.l. 4 ottobre 1935, n.1827 e art.429, 3° comma c.p.c., 2946 e 2948 c.c. e sostiene che, in assenza di norme specifiche per i crediti assistenziali, avrebbe dovuto essere applicato per analogia l'art.129 r.d.l. n. 1827 del 1935 cit. ed affermata la prescrizione quinquennale per i ratei liquidati e non riscossi e decennale per quelli non liquidati, mentre era inapplicabile l'art. 2948 c.c. per la inesigibilità del credito prima dell'esaurimento della procedura di liquidazione. Rivalutazione ed interessi sono componente essenziale del credito il cui pagamento nella sola misura originaria rappresenta adempimento parziale, sicché il credito rimane per la parte afferente a interessi e rivalutazione monetaria, costituente ancora credito previdenziale, assoggettato allo stesso regime della prescrizione prevista per il credito originario. Come si evince dalla sentenza della Corte costituzionale 25 maggio 1989, n.283, per i ratei di prestazione previdenziale o assistenziale vale la regola generale della prescrizione decennale, mentre quella quinquennale opera soltanto per i ratei liquidi. La liquidità è da intendere, peraltro, non nel senso dell'art. 1282 c.civ., ma quale effetto del completamento del procedimento amministrativo di liquidazione della spese (procedimento di contabilità, diverso da quello di liquidazione della prestazione) con messa a disposizione dell'avente diritto delle relative somme, a norma dell'art. 129 r.d.l. n.1827/1935 cit., secondo cui si prescrivono in cinque anni a favore dell'Istituto le rate di pensione non riscosse. Conclusivamente, secondo il ricorrente, il Tribunale avrebbe dovuto accogliere la domanda per i ratei non estintisi per prescrizione decennale. Le esposte censure sono fondate. 1424800.doc La rivalutazione monetaria e gli interessi calcolati sui crediti per prestazioni previdenziali e assistenziali, come la Corte ha in numerose occasioni affermato (v. recentem. Cass. 8 febbraio 2001, n.1804), costituiscono non già un accessorio di tali crediti, ma una componente essenziale dell'obbligo, considerato nella sua idoneità ad assicurare al titolare una sorta di indicizzazione destinata a mantenere costante il valore della prestazione durante la mora del debitore. E' questo il regime giuridico scaturito dalla sentenze n.156 del 1991 e n.196 del 1993, con le quali la Corte costituzionale, con riferimento, rispettivamente, ai crediti previdenziali e a quelli assistenziali, ha parzialmente caducato l'art.442 c.p.c., dichiarando l'illegittimità costituzionale della norma nella parte in cui non prevede che il giudice, quando pronuncia sentenza di condanna al pagamento di somme di danaro per prestazioni previdenziali, deve determinare, in modo analogo a quanto previsto per i crediti di lavoro, dall'art. 429, terzo comma, c.p.c., oltre gli interessi nella misura di legge, il maggior danno per la diminuzione di valore del credito, cosicché interessi e rivalutazione finiscono per essere un tutt'uno col credito previdenziale o assistenziale, nel senso che esso, maggiorato di tali componenti, rappresenta nel tempo l'originario credito dell'assicurato nel suo reale valore man mano aggiornato. Donde la conseguenza che la disciplina legale applicabile è sempre e unicamente quella dettata per lo specifico credito previdenziale o assistenziale dedotto in giudizio e che il pagamento di quest'ultimo nel suo valore originario costituisce l'adempimento parziale di un'obbligazione che ha per oggetto sempre e soltanto il medesimo credito (qualificato in relazione al trascorrere del tempo) che rimane tale fino a quando non sia stato interamente pagato nel suo importo 1424800.doc 5 totale, comprensivo degli accessori in questione, per cui, quanto resta dopo il pagamento parziale è pur sempre parte del credito previdenziale (Cass. 3 febbraio 1995, n.1267; 12 febbraio 1993, n.1771; 29 novembre 1993, n.11808). Questa omogeneità di natura, derivante dall'unitario rilievo della prestazione considerata in tutte le sue componenti, comporta, come mero corollario, l'impossibilità di ritenere assoggettata la porzione del credito contabilmente imputabile ad interessi e rivalutazione ad un regime prescrizionale diverso da quello proprio della porzione ascrivibile a somma capitale. A questa prospettiva ricostruttiva non è estranea neanche la sentenza della Corte 20 settembre 1991, n.9800, in quanto, pur avendo stabilito che l'accessorietà dell'obbligazione degli interessi rispetto a quella principale (relativa al capitale) attiene solo al momento genetico, nel senso che la decorrenza degli interessi presuppone la nascita dell'obbligazione principale e cessa con l'estinzione di questa, senza escludere, pertanto, che una volta sorto, il credito degli interessi costituisce un'obbligazione pecuniaria autonoma da quella principale, e perciò soggetta ad un proprio termine di prescrizione (art.2948 n.4 c.c.), contiene l'espressa salvezza dell'eccezione costituita dagli interessi relativi ai crediti di lavoro, proprio per la ragione che essi costituiscono come la rivalutazione monetaria una componente dei credi stessi (e, quindi, anche di quelli previdenziali e assistenziali alla stregua di quanto già precisato). Stabilito che il credito alla rivalutazione e agli interessi legali ha la medesima natura della prestazione pecuniaria previdenziale o assistenziale ed è assoggettato al suo stesso regime giuridico, si deve, poi, ulteriormente precisare che, ferma restando l'imprescrittibilità del diritto alla prestazione previdenziale o assistenziale garantita dall'art.38 Cost. in quanto connesso ad uno status del 1424800.doc 6 cittadino, si prescrivono (oppure da essi si può decadere), invece, i diritti esclusivamente patrimoniali, cioè i singoli crediti periodicamente risorgenti (che maturano per ciascun mese o alla scadenza di un periodo più lungo), in quanto sono espressione del diritto alla prestazione e vengono denominati ratei. Come si evince dalla sentenza della Corte costituzionale 25 maggio 1989, n.283, la regola generale per i ratei della rpestazione previdenziale o assistenziale è la prescrizione decennale, mentre opera la prescrizione quinquennale soltanto per i ratei liquidi, liquidità da intendere non secondo la nozione comune che si desume dall'art. 1282 c.civ., ma quale effetto del completamento del procedimento amministrativo di liquidazione della spese (procedimento di contabilità, diverso da quello di liquidazione della prestazione) con messa a disposizione dell'avente diritto delle relative somme, come fatto palese dal disposto dell'art. 129 r.d.l. n. 1827/1935, secondo cui si prescrivono in cinque anni a favore dell'istituto le rate di pensione non riscosse (cfr. Cass. 21 maggio 1990, n.6245; 22 marzo 1991, n.3094; 14 dicembre 1991, n.13485: 17 marzo 1994, n.2562; 1° aprile 1994, n.3188; 22 maggio 1997, n.7882). Ne segue che il diritto di credito relativo a qualsiasi somma che non sia stata posta in riscossione si prescrive nel termine di dieci anni, trattandosi di credito non liquido ai sensi e per gli effetti della norma sopra indicata. In altri termini, il pagamento parzialmente estintivo della pretesa creditoria lascia permanere la illiquidità, nel senso precisato, del credito alla parte residua (cfr., con specifico riguardo alla liquidazione della sorte capitale senza gli interessi e la rivalutazione: Cass. 23 giugno 1992, n.7661; 1 aprile 1993, n.3933; 7 maggio 1993, n.5289; 14 gennaio 1998, n.292). 1424800.doc 7 Quanto alla decorrenza del termine di prescrizione, si richiama la costante giurisprudenza della Corte che, dopo un'iniziale incertezza (Cass. 29 novembre 1993, n.11808), ha espresso chiara consapevolezza che (in forza del generale disposto dell'art.7 della legge n.533 del 1973) il provvedimento illegittimamente negativo o l'inutile decorso dei centoventi giorni dalla data di presentazione in via amministrativa della domanda di prestazione segna il momento dell'esigibilità del credito previdenziale o assistenziale, per cui è solo da tale momento che decorre la prescrizione (Cass.24 maggio 1994, n.5044; 17 novembre 1994, n.9720), relativamente al primo dei ratei in cui tale credito si articola e che costituiscono oggetto di altrettante obbligazioni reciprocamente autonome;
mentre, per i ratei successivi al primo (rispetto ai quali ovviamente non si pone un problema di spatium deliberandi, riservato al debitore, solo ai fini del riconoscimento del diritto alla prestazione in sé considerata), il momento dell'esigibilità (e quindi del dies a quo del relativo termine prescrizionale) coincide con quello della maturazione secondo la periodicità e le scadenze stabilite in relazione ai vari tipi di prestazione. Per la decisione della controversia va, infine, richiamato il fermo orientamento giurisprudenziale secondo cui gli adempimenti oggettivamente parziali non concretano riconoscimento del credito ai sensi dell'art.2944 c.c., salvo che non si risolvano nella corresponsione di acconti, cioè di adempimenti parziali anche dal punto di vista soggettivo del solvens che, eseguendoli, riconosce l'esistenza del credito nella sua interezza (cfr. Cass. 16 aprile 1992, n.4666; 29 novembre 1993, n. 11808; 27 giugno 1998, n.6392). Applicando i principi di diritto sopra precisati alla fattispecie, il ricorso nei confronti del Ministero dell'Interno merita accoglimento perché il Tribunale ha 1424800.doc 8 erroneamente accolto l'eccezione di prescrizione quinquennale proposta dall'amministrazione individuando come momento di decorrenza quello del pagamento dei ratei arretrati, anziché il momento a partire dal quale il diritto alla prestazione assistenziale poteva essere fatta valere in giudizio. Il computo del periodo di prescrizione doveva effettuarsi, invece, alla stregua del complesso dei principi sopra precisati, per la rivalutazione e gli interessi relativi al primo rateo, dal centoventunesimo giorno successivo alla domanda di prestazione;
per la rivalutazione e gli interessi sui restanti ratei pagati in ritardo, dalla rispettive scadenze di ciascuno di essi. Quanto alla possibile esistenza di atti interruttivi diversi e anteriori rispetto alla domanda giudiziale, in ipotesi, potrebbero essere identificati nel pagamento del capitale, se eseguito con il riconoscimento del carattere parziale dell'adempimento e con la riserva di provvedere successivamente alla corresponsione di rivalutazione ed interessi. Ma il Tribunale, per effetto dell'errore di diritto in cui è incorso, si è limitato ad accertare la data del pagamento del capitale arretrato, omettendo qualsiasi indagine sulla data di presentazione della domanda amministrativa e sulle modalità con le quali è avvenuto il pagamento dei ratei. Per questa ragione la sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio ad altro giudice, il quale procederà ai necessari accertamenti di fatto uniformandosi al seguente principio di diritto: il credito per rivalutazione ed interessi legali, dovuti sui ratei di prestazione assistenziale spettante agli invalidi civili corrisposti in ritardo, si prescrive in dieci anni a decorrere, per le somme calcolate sul primo rateo, del centoventunesimo giorno successivo alla presentazione della domanda amministrativa di prestazione e, per le somme calcolate con riferimento ai ratei 1424800.doc 9 successivi, dalla scadenza di ciascuno di essi, senza che possa attribuirsi al mero pagamento dei ratei arretrati l'effetto interruttivo di cui all'art.2944 c.civ., salvo che il solvens non abbia considerato parziale il pagamento stesso, con riserva di provvedere successivamente al versamento di somme ulteriori. Allo stesso giudice - che si designa nella Corte di appello di Napoli, in funzione di giudice del lavoro, in quanto, a seguito dell'entrata in vigore del decreto legislativo n.58 del 1998 e successive modificazioni la competenza a conoscere dell'appello avverso le sentenze emesse dal pretore è stata attribuita alla corte di appello, salve le eccezioni di cui agli artt. 134 bis e 135 lett. a) dello stesso decreto, di guisa che la cassazione della sentenza emessa dal tribunale in grado di appello comporta il rinvio della causa alla corte di appello Cass. S.U., 28 settembre 2000, n.1044), - si rimette altresì, ai sensi dell'art.385, terzo comma, c.p.c., il regolamento delle spese del giudizio di cassazione, nei riguardi del Ministero. Per quanto, invece attiene all'INPS, il ricorso proposto contro l'Istituto è inammissibile in quanto l'Istituto stesso non è stato parte del giudizio di merito, tanto che la sentenza del Tribunale non è pronunciata anche nei riguardi di detto Ente. Questa Corte ha avuto occasione di affermare che la qualità di parte legittimata a proporre il ricorso per cassazione o a resistere ad esso spetta solo a chi abbia formalmente assunto la qualità di parte nel giudizio di merito conclusosi con la sentenza impugnata, indipendentemente dall'effettiva titolarità (dal lato attivo o passivo) del rapporto giuridico sostanziale dedotto in giudizio (Cass. 27 febbraio 1998, n.2201). 1424800.doc 10 Fermo tale principio di ordine generale, a diverse conclusioni non può indurre l'entrata in vigore del d. lgs. 31 marzo 1998, n.112 il quale, all'art. 130, dispone che (comma primo), a decorrere dal centoventesimo giorno dalla data di entrata in vigore dello stesso decreto legislativo, la funzione di erogazione di pensioni, assegni e indennità spettanti agli invalidi civili è trasferita ad un apposito fondo di gestione istituito presso l'INPS; e che (comma terzo) nei procedimenti giurisdizionali ed esecutivi, relativi alla concessione delle prestazioni e dei servizi, attivati a decorrere dal termine di cui al comma primo, la legittimazione passiva spetta alle regioni ove il procedimento abbia ad oggetto le provvidenze concesse dalle regioni stesse ed all'INPS negli altri casi, anche relativamente a provvedimenti concessori antecedenti al termine di cui al medesimo comma. Il presente giudizio ha avuto inizio, infatti, anteriormente all'entrata in vigore del d. lgs. n.112/1998 cit.. Non deve provvedersi in ordine alle spese nei riguardi dell'INPS, secondo il disposto dell'art. 152 disp.att.c.p.c. (in relazione alla sentenza della Corte costituzionale 13 aprile 1994, n.134 che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art.4, comma 2 e 3 del d.l. 19 settembre 1992, n.384, convertito con modificazioni in legge 14 novembre 1992, n.438), non ricorrendo l'ipotesi della pretesa manifestamente infondata e temeraria. P. T. M. La Corte accoglie il ricorso nei confronti del Ministero dell'interno e lo dichiara inammissibile nei confronti dell'INPS; cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa per nuovo esame e per il regolamento delle spese del giudizio di 1424800.doc 11 cassazione, nei riguardi del Ministero, alla Corte di appello di Napoli in funzione di giudice del lavoro. Nulla per le spese del giudizio di legittimità nei confronti dell'INPS. Così deciso in Roma, addì 24 aprile 2001. IL PRESIDENTEMorning выборами IL CONSIGLIERE ESTEN. in fille T S E A ll L L E D 1424800.doc 12