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Sentenza 22 gennaio 2026
Sentenza 22 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Messina, sez. XI, sentenza 22/01/2026, n. 333 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Messina |
| Numero : | 333 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 333/2026
Depositata il 22/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MESSINA Sezione 11, riunita in udienza il 16/01/2026 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
CONTI FABIO, Giudice monocratico in data 16/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 5876/2025 depositato il 01/08/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Messina - Via Santa Cecilia 45c 98123 Messina ME
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Messina - Via Ugo Bassi 126 Is 137 98123 Messina ME
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29520239001637887 DIRITTI NOTIFIC
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29520239001637887 IRPEF-ALTRO 2008
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 227/2026 depositato il
19/01/2026 Richieste delle parti:
Come da intestazione del dispositivo
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
NA GI propone opposizione all'intimazione di pagamento 295 2023 900 1637887 notificata il 10 maggio 2025 per l'importo di 1.427,56 euro e relativa alla cartella 295 2011 00439666 63 a titolo di ritenute e accessori irpef anno 2008.
Resiste l'Agenzia delle entrate, titolare del credito. AdER, agente della riscossione, non è costituito.
La causa viene posta in decisione all'odierna udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va dichiarata la contumacia di AdER, cui il ricorso è stato notificato mediante consegna in data 8 luglio alla casella pec Email_3.
L'opponente nega che la cartella prodromica gli sia stata mai notificata.
L'Agenzia delle entrate ribatte di non avere alcuna responsabilità per l'eventuale mancata notifica della cartella. Si difende poi in relazione ad altro titolo (tassa auto anno 2015) che tuttavia non è oggetto della pretesa qui resistita e relativa a soggetto diverso (Nominativo_1).
Non essendosi costituita AdER, non è fornita la prova della notifica della cartella. Ne discende che, anche tenendo conto della sospensione covid, i crediti per sorte capitale e accessori, riferiti all'anno 2008, sono prescritti, e che la procedura riscossiva è nulla per mancanza di notifica dell'atto prodromico. Il ricorso è dunque fondato.
Le spese seguono la soccombenza, liquidate entro i valori tariffari minimi (data la semplicità della causa) dello scaglione di riferimento in base all'ammontare dell'imposta oggetto di controversia (il primo, perché la sorte capitale dell'imposta è di poco al di sotto di 1.100,01 euro). Poiché la causa viene decisa in unica udienza, non v'è luogo a rimborso delle spese per la fase istruttoria, non tenuta.
Nell'opposizione avverso cartelle e ruoli esattoriali, ferma restando la legittimazione passiva sia di AdER che dell'ente impositore, va distinta l'ipotesi in cui la cartella di pagamento venga annullata, o sia accertata l'intervenuta prescrizione del credito, in dipendenza dell'omessa notifica dell'atto presupposto, nel qual caso l'annullamento è addebitabile all'ente impositore che ne risponde anche nei rapporti interni con l'agente della riscossione, da quella in cui l'accoglimento dell'opposizione dipenda dalla mancata notifica della cartella o dalla prescrizione del credito dovuta all'inerzia dell'agente della riscossione. Nel primo caso, che ricorre nella fattispecie, il giudice di merito può applicare il principio della solidarietà nelle spese della lite in forza del principio di causalità (per tutte Cass. Sez. VI-II ord. 7716/2022).
P.Q.M.
La Corte di giustizia tributaria di Messina, sezione XI, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, dichiara la contumacia di Agenzia delle entrate – Riscossione, accoglie il ricorso e condanna le resistenti in solido a rimborsare al ricorrente le spese di lite, liquidate in 233,00 euro oltre accessori di legge.
Depositata il 22/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MESSINA Sezione 11, riunita in udienza il 16/01/2026 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
CONTI FABIO, Giudice monocratico in data 16/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 5876/2025 depositato il 01/08/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Messina - Via Santa Cecilia 45c 98123 Messina ME
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Messina - Via Ugo Bassi 126 Is 137 98123 Messina ME
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29520239001637887 DIRITTI NOTIFIC
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29520239001637887 IRPEF-ALTRO 2008
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 227/2026 depositato il
19/01/2026 Richieste delle parti:
Come da intestazione del dispositivo
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
NA GI propone opposizione all'intimazione di pagamento 295 2023 900 1637887 notificata il 10 maggio 2025 per l'importo di 1.427,56 euro e relativa alla cartella 295 2011 00439666 63 a titolo di ritenute e accessori irpef anno 2008.
Resiste l'Agenzia delle entrate, titolare del credito. AdER, agente della riscossione, non è costituito.
La causa viene posta in decisione all'odierna udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va dichiarata la contumacia di AdER, cui il ricorso è stato notificato mediante consegna in data 8 luglio alla casella pec Email_3.
L'opponente nega che la cartella prodromica gli sia stata mai notificata.
L'Agenzia delle entrate ribatte di non avere alcuna responsabilità per l'eventuale mancata notifica della cartella. Si difende poi in relazione ad altro titolo (tassa auto anno 2015) che tuttavia non è oggetto della pretesa qui resistita e relativa a soggetto diverso (Nominativo_1).
Non essendosi costituita AdER, non è fornita la prova della notifica della cartella. Ne discende che, anche tenendo conto della sospensione covid, i crediti per sorte capitale e accessori, riferiti all'anno 2008, sono prescritti, e che la procedura riscossiva è nulla per mancanza di notifica dell'atto prodromico. Il ricorso è dunque fondato.
Le spese seguono la soccombenza, liquidate entro i valori tariffari minimi (data la semplicità della causa) dello scaglione di riferimento in base all'ammontare dell'imposta oggetto di controversia (il primo, perché la sorte capitale dell'imposta è di poco al di sotto di 1.100,01 euro). Poiché la causa viene decisa in unica udienza, non v'è luogo a rimborso delle spese per la fase istruttoria, non tenuta.
Nell'opposizione avverso cartelle e ruoli esattoriali, ferma restando la legittimazione passiva sia di AdER che dell'ente impositore, va distinta l'ipotesi in cui la cartella di pagamento venga annullata, o sia accertata l'intervenuta prescrizione del credito, in dipendenza dell'omessa notifica dell'atto presupposto, nel qual caso l'annullamento è addebitabile all'ente impositore che ne risponde anche nei rapporti interni con l'agente della riscossione, da quella in cui l'accoglimento dell'opposizione dipenda dalla mancata notifica della cartella o dalla prescrizione del credito dovuta all'inerzia dell'agente della riscossione. Nel primo caso, che ricorre nella fattispecie, il giudice di merito può applicare il principio della solidarietà nelle spese della lite in forza del principio di causalità (per tutte Cass. Sez. VI-II ord. 7716/2022).
P.Q.M.
La Corte di giustizia tributaria di Messina, sezione XI, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, dichiara la contumacia di Agenzia delle entrate – Riscossione, accoglie il ricorso e condanna le resistenti in solido a rimborsare al ricorrente le spese di lite, liquidate in 233,00 euro oltre accessori di legge.