Sentenza 28 settembre 2011
Massime • 2
In tema di misure di prevenzione patrimoniale, la confisca dei beni del proposto può essere disposta alla sua morte anche nei confronti dei suoi eredi a condizione che sia accertata la consapevolezza di questi ultimi dell'attività illecita svolta dal loro dante causa e della genesi illecita dei cespiti patrimoniali oggetto della successione.
In tema di misure di prevenzione patrimoniale, l'impugnazione avverso il provvedimento ablativo presentata dall'erede del proposto è legittimamente coltivabile, dopo la morte, anche dai suoi eredi ritualmente costituitisi nel relativo giudizio.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 28/09/2011, n. 3219 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3219 |
| Data del deposito : | 28 settembre 2011 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. GRASSI Aldo - Presidente - del 28/09/2011
Dott. SCALERA IT - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. DE BERARDINIS Silvana - Consigliere - N. 1320
Dott. PALLA Stefano - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. FUMO Maurizio - Consigliere - N. 394/2011
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) D'NA OL N. IL 06/05/1931; 2) D'NA OR N. IL 17/07/1960; 3) D'NA ON N. IL 04/05/1963; 4) D'NA EP N. IL 05/09/1952; 5) D'NA TO N. IL 01/02/1954; 6) D'NA ON N. IL 28/05/1956; 7) LF DI N. IL 24/11/1962; 8) NI EN N. IL 02/01/1959; 9) D'NA FA N. IL 13/05/1978; 10) D'NA ON N. IL 01/04/1981; 11) D'NA OL N. IL 13/05/1988; 12) UC OS MA N. IL 27/09/1963; 13) OL GI N. IL 01/04/1962; 14) GI AS N. IL 01/10/1964;
15) DO MARINA N. IL 25/08/1961; 16) AG CA N. IL 27/03/1967; 17) D'NA OL N. IL 03/01/1965; 18) D'NA NI N. IL 17/03/1963; 19) D'NA OR N. IL 17/09/1960; 20) D'NA MA DA N. IL 04/04/1948; 21) D'NA CA N. IL 15/05/1957; 22) AT TE N. IL 05/08/1973 ;
avverso il decreto n. 174/2008 CORTE APPELLO di PALERMO, del 19/11/2009;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. SCALERA TO;
lette/sentite le conclusioni del PG di rigetto;
Lette le conclusioni del Procuratore Generale in persona del Sostituto Dott. STABILE Carmine, che ha chiesto il rigetto di tutti i ricorsi.
OSSERVA
A.- Con decreto del 17 dicembre 2007 il Tribunale di Palermo applicava la misura di prevenzione della sorveglianza speciale della pubblica sicurezza con obbligo di soggiorno nei confronti di D'NA OL di GI nato a [...] il [...]; D'NA TO di OL, nato a [...] il [...]; D'NA ON di OL, nato a [...] il [...]; D'NA GI di ER, nato a [...] il [...]; D'NA IT di ER, nato a [...] il [...]; D'NA ON di ER, nato a [...] il [...]; Di GG LO, nato a [...] il [...], deceduto il 1 aprile 2008 . Disponeva la confisca dei beni relativi già sottoposti a sequestro. Su appello dei proposti su citati e nei confronti di numerosi intervenienti, successori dei proposti deceduti, la Corte di Appello di Palermo dichiarava improcedibili le impugnazioni proposte da ME RA, moglie di D'NA OL, e NZ VI, vedova di D'NA ER, per l'avvenuto decesso delle predette dopo la proposizione del gravame. Dichiarava non luogo a provvedere in ordine alla misura personale nei confronti di Di GG LO per la morte del predetto, e nei confronti di D'NA GI di ER perché ormai cittadino USA.
Confermava i provvedimenti di confisca adottati in primo grado, ancorché molti cespiti patrimoniali fossero stati successivamente acquisiti jure successionis da terzi, tali dovendo considerarsi gli eredi degli scomparsi.
B.- Avverso detto decreto hanno proposto ricorso;
1) tramite gli avvocati Magazzù e Sbacchi, gli eredi di D'NA ER e NZ VI, e cioè D'NA ON, D'NA GI, EL RO IA, PA IU -moglie di D'NA IT-, CO Scolastica, D'NA TO, D'NA OL, D'NA OL, RU ER, ON IAnna, D'NA IT, D'NA IA DD, D'NA ER .
2) tramite l'avv. Carlo Emma, TI RI, con RI AT nipote ex fratre ed erede testamentaria di TI IU, vedova del Di GG LO.
3) tramite l'avvocato Oddo, NI PR, D'NA NN, D'NA NI, D'NA OL, rispettivamente moglie e figli del deceduto D'NA GI di OL, e suoi eredi. 4) tramite l'avvocato Ziino, D'NA OL, D'NA TO e sua moglie FI UD, gli eredi di D'NA GI di cui al punto 3 che precede, gli eredi di ME RA. 5) D'NA OL personalmente e tramite l'avvocato Gioacchino Sbacchi.
6) D'NA ON tramite l'avvocato Giovanni Rizzuti. 7) D'NA TO in proprio e tramite l'avvocato Francesco Inzerillo.
8) D'NA IT e D'NA ON, entrambi fu ER, tramite l'avvocato Gioacchino Sbacchi.
Tutti i ricorrenti hanno depositato note difensive ai sensi dell'art.127 c.p.p.. D'NA TO propone innanzitutto eccezione di legittimità costituzionale dell'art. 530 cpv c.p.p. in relazione all'art. 568 c.p.p., commi 1 e 4 e dell'art. 591 c.p.p., comma 1, lett. b),
perché a suo avviso dettati in violazione degli artt. 3, 24, 27 e 111 Cost.. Il ricorrente, constatato che ai fini della valutazione di pericolosità erano stati utilizzati in suo danno elementi fattuali tratti da un procedimento penale che l'aveva visto imputato del delitto di associazione per delinquere di tipo mafioso, dal quale esso ricorrente era stato assolto ai sensi del capoverso dell'art.530 c.p.p., deduce la sostanziale violazione dei suoi diritti di difesa, costituzionalmente garantiti, per l'impossibilità di impugnare la sentenza al fine di conseguire una pronuncia pienamente assolutoria in fatto, che a suo dire avrebbe impedito la valutazione in suo danno di circostanze che non erano state sufficienti per l'affermazione della penale responsabilità, ma erano state tuttavia utilizzate per la valutazione di pericolosità.
L'eccezione, già proposta con l'impugnazione dinanzi alla corte di appello, era stata del tutto ignorata dalla corte territoriale. Tutti i ricorrenti deducono la nullità del decreto impugnato per difetti di motivazione diffusi ed incisivi, equiparabili ad ipotesi di mancanza assoluta di motivazione o motivazione apparente. OL D'NA deduce la violazione del principio della preclusione del giudicato, a suo avviso applicabile anche nei procedimenti di prevenzione, atteso che le medesime circostanze valutate per l'applicazione in suo danno della misura di prevenzione patrimoniale, erano state già oggetto di specifica valutazione con il decreto del 20 dicembre 1989, con cui il Tribunale di Palermo, pur applicando a suo carico la misura personale della sorveglianza speciale per la durata di anni cinque, aveva tuttavia rigettato la proposta di applicazione di misura patrimoniale, revocando i decreti di sequestro in precedenza adottati.
Gli eredi di NZ EN e ME RA deducono a loro volta gli stessi vizi di motivazione dedotti dagli altri ricorrenti, nonché la nullità del decreto impugnato nella parte in cui ha dichiarato l'improcedibilità dell'impugnazione proposta dalle de cuius, per l'intervenuto decesso delle stesse, omettendo la delibazione delle ragioni addotte per contrastare l'applicazione della misura di prevenzione, precludendo così loro sostanzialmente la possibilità di interloquire nonostante si fossero ritualmente costituiti in giudizio dopo la scomparsa della loro dante causa. Gli eredi di D'NA GI di OL deducono l'illegittimità delle misure patrimoniali disposte in danno loro, che non sono ne' figli ne' conviventi con alcuno dei proposti, in base al mero fatto oggettivo del possesso di cespiti originariamente di genesi illecita, in difetto di qualsivoglia indagine in ordine alla sussistenza dell'elemento soggettivo della responsabilità, costituito dalla consapevolezza della provenienza illecita dei beni, elemento la cui sussistenza è a loro avviso indispensabile attesa l'assimilabilità del processo di prevenzione al processo penale, e la natura di sanzione penale delle misure di prevenzione, come ritenuto ripetutamente dalla Corte Europea di Strasburgo con le sentenze citate in ricorso. Analoghe censure muove TI RI, i cui motivi di ricorso si estendono anche alla sorella TI AT, che è erede testamentaria di TI IU, moglie di Di GG LO.
C- L'eccezione di incostituzionalità sollevata da D'NA TO è manifestamente infondata, atteso che, secondo il testo dell'art.593 c.p.p. vigente all'epoca, la sentenza che avesse pronunciato l'assoluzione ai sensi dell'art. 530, comma 2, non era inoppugnabile, e l'ammissibilità dell'eventuale impugnazione doveva essere valutata in concreto sulla base dell'interesse dell'imputato. Nel caso di specie la sentenza non era stata impugnata. Per altro verso nel giudizio di prevenzione vanno valutati i fatti che costituiscano espressione sintomatica di pericolosità, di modo che anche circostanze oggettive definitivamente accertate in sede penale, non ritenute sufficienti per consentire l'affermazione di responsabilità, possono essere valutate ai fini del giudizio sulla pericolosità, se possono assumere la valenza dimostrativa peculiare di quella sede congiuntamente ad altri e diversi elementi di valutazione, ne' il proposto può sostenere che in tale ipotesi si verifichi un deficit di tutela costituzionalmente rilevante, atteso che può far valere le sue ragioni nella sede propria del processo di prevenzione.
D.- Può passarsi all'esame delle altre censure, ma va innanzitutto premesso che ai sensi della L. 27 dicembre 1956, n. 1423, art. 4, richiamato dalla L. n. 575 del 1965, art. 3 ter, comma 2, è consentito il ricorso per cassazione avverso i decreti dettati in tema di misure di prevenzione dalle corti di appello solo per il vizio di violazione di legge.
Se è allora ben vero che il difetto di motivazione, che si traduca in concreto nell'impossibilità di percepire la ratio decidendi che sostiene il provvedimento impugnato, deve equipararsi al difetto assoluto di motivazione e costituisce il vizio di violazione di legge (Cfr. Sez. 5, n. 19598 dell'8 aprile 2010 Rv. 2475514), va verificato se nel caso di specie detto vizio sussista.
Va ancora premesso che con il decreto in esame, e con quello di primo grado, sono state adottate misure patrimoniali nei confronti di due distinte categorie di destinatari, e cioè persone nei cui confronti risulta adottata una misura personale, ed aventi causa da soggetti già attinti da misura personale, dovendosi ancora distinguere nell'ambito di quest'ultima categoria figli e conviventi del dante causa attinto da misura personale, da altri soggetti che sono da considerarsi terzi a tutti gli effetti.
Va infine considerato che la normativa vigente rende ormai autonoma l'azione giudiziaria di prevenzione reale da quella personale, come deve evincersi dal dettato della L. 31 maggio 1965, n. 575, art. 2 bis, comma 6 bis come modificato dal D.L. 23 maggio 2008, n. 92 e dalla L. 15 luglio 2009, n. 94. La norma su citata è del seguente tenore:
"Le misure di prevenzione personali e patrimoniali possono essere richieste ed applicate disgiuntamente e, per le misure di prevenzione patrimoniali, indipendentemente dalla pericolosità sociale del soggetto proposto per la loro applicazione al momento della richiesta della misura di prevenzione. Le misure patrimoniali possono essere disposte anche in caso di morte del soggetto proposto per la loro applicazione. Nel caso la morte sopraggiunga nel corso del procedimento esso prosegue nei confronti degli eredi o comunque degli aventi causa".
Tanto premesso, coloro che hanno patito l'applicazione di misura personale e patrimoniale, e cioè D'NA OL ed i suoi figli TO ed ON, nonché i figli del deceduto D'NA ER, e cioè IT, ON e GI, deducono l'inadeguatezza della motivazione, inadeguatezza tanto grave da inverare, ad avviso dei ricorrenti, il vizio di assenza di motivazione.
Le censure in questione si sviluppano con esame dettagliato degli elementi indiziari considerati dalla corte territoriale (si tratta essenzialmente delle propalazioni di numerosi collaboratori di giustizia), che sono oggetto di altrettanto puntuali considerazioni critiche.
Il provvedimento impugnato è infatti dettagliatamente motivato, e da conto compiutamente delle valutazioni che la corte territoriale ha fatto per rigettare i gravami proposti sul punto;
l'impianto argomentativo del decreto è esaustivo ed immune da vizi logici o contraddizioni, di modo che non possono addursi asseriti errori di valutazione in guisa di irrimediabili lacune argomentative, per prospettare sostanzialmente la revisione nel merito del provvedimento impugnato.
I ricorsi sul punto vanno pertanto rigettati.
E.- Viceversa fondate sono le censure relative alla improcedibilità delle separate impugnazioni proposte da ME RA e NZ VI, coltivate dopo la loro scomparsa dagli eredi ritualmente costituiti in giudizio.
È infatti ovvio che la scomparsa delle originarie ricorrenti in appello non poteva comportare l'azzeramento del procedimento in corso, che aveva per oggetto la revisione del provvedimento di prevenzione adottato in primo grado, tanto più che si erano costituiti in giudizio gli eredi delle de cuius, che avevano il diritto di veder delibare le ragioni addotte dalle loro autrici e da loro stessi per contrastare il decreto impugnato, che si sarebbero trovati in caso contrario a subire senza poter opporre difesa di sorta. Sul punto il decreto impugnato va pertanto annullato con rinvio. Quanto ai motivi prospettati da NI PR, D'NA NN, D'NA NI e D'NA OL, eredi di D'NA GI, e da TI RI con motivi estensibili anche alla germana AT, va osservato come la normativa vigente debba essere interpretata nel rispetto dei principi costituzionali (artt. 24, 27, 40 e 111), tenuto conto anche della giurisprudenza della Corte Europea di Strasburgo, che è a sua volta di rango costituzionale (art. 117 Cost.), secondo la quale la confisca è misura di carattere sanzionatorio che perciò comporta la valutazione non solo dei fatti oggettivi e della mera condotta, ma anche dell'elemento psicologico, e cioè della volontarietà e consapevolezza del fatto in ipotesi asseritamene suscettibile di sfociare in un provvedimento di confisca (Sud Fondi + 2
contro
Italia del 20 gennaio 2009). Lo stesso dettato della L. n. 575 del 1965, art. 2 ter, comma 11 come successivamente modificata, secondo il quale in caso di morte del soggetto nei confronti del quale potrebbe essere disposta, la confisca può essere proposta nei confronti dei successori a titolo universale o particolare, va letto alla luce di quanto s'è testè esposto, atteso che detta confisca non può essere adottata nei confronti dell'erede in virtù di mero automatismo, dovendo essere invece valutato l'atteggiamento soggettivo dell'erede, per accertare se ed in che misura fosse consapevole dell'attività illecita del suo autore e della genesi illecita dei cespiti patrimoniali oggetto della successione;
tanto ciò è vero che la norma non contempla la confisca come fatto automatico ed obbligatorio, dettando letteralmente "la confisca può essere proposta" e non "deve essere proposta".
Tale tipo di indagine la corte territoriale non ha compiuto, di modo che sul punto il decreto impugnato dovrà essere annullato con rinvio.
P.Q.M.
Dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 530 c.p.p., comma 2, dedotta da D'NA TO.
Annulla l'impugnato decreto, con rinvio alla Corte di Appello di Palermo, nei punti della dichiarata improcedibilità degli appelli proposti da NZ VI e ME RA, nonché nei confronti di NI PR, D'NA NN, D'NA NI e D'NA OL, eredi di D'NA GI ed, altresì di TI RI e TI AT, nella parte relativa alla confisca dei loro beni.
Rigetta nel resto i ricorsi degli eredi di NZ VI e ME RA.
Rigetta integralmente i ricorsi degli altri ricorrenti, che condanna, singolarmente, al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma, il 28 settembre 2011.
Depositato in Cancelleria il 25 gennaio 2012