Art. 10.
Nell'albo devono essere indicati, per ogni iscritto, il nome, il cognome, la paternita', il domicilio e la data e natura del titolo, in base al quale ha avuto luogo l'iscrizione.
Questa avviene nell'ordine determinato dalla data del provvedimento di iscrizione e, a parita' di tale data, da quella dell'esame di Stato o del diploma o del titolo di abilitazione professionale, rispettivamente, secondo i casi previsti dall'articolo 38; sussidiariamente secondo l'eta'.
Fino alla pubblicazione del nuovo albo, le cancellazioni e le variazioni si annotano nell'albo in vigore, a fianco del nome degli iscritti, ai quali si riferiscono.
L'albo e' corredato di un elenco di tutti gli iscritti in ordine alfabetico, con l'indicazione dell'anzianita', determinata come al comma secondo.
Nell'albo devono essere indicati, per ogni iscritto, il nome, il cognome, la paternita', il domicilio e la data e natura del titolo, in base al quale ha avuto luogo l'iscrizione.
Questa avviene nell'ordine determinato dalla data del provvedimento di iscrizione e, a parita' di tale data, da quella dell'esame di Stato o del diploma o del titolo di abilitazione professionale, rispettivamente, secondo i casi previsti dall'articolo 38; sussidiariamente secondo l'eta'.
Fino alla pubblicazione del nuovo albo, le cancellazioni e le variazioni si annotano nell'albo in vigore, a fianco del nome degli iscritti, ai quali si riferiscono.
L'albo e' corredato di un elenco di tutti gli iscritti in ordine alfabetico, con l'indicazione dell'anzianita', determinata come al comma secondo.