Sentenza 23 giugno 2005
Massime • 1
In tema di prevenzione antinfortunistica, poiché le relative norme mirano a tutelare il lavoratore anche in ordine ad incidenti che possano derivare da sua negligenza, imprudenza ed imperizia, un comportamento anomalo del lavoratore può acquisire valore di causa sopravvenuta da sola sufficiente a cagionare l'evento, tanto da escludere la responsabilità del datore di lavoro e, in generale, del destinatario dell'obbligo di adottare le misure di prevenzione, solo quando esso sia assolutamente estraneo al processo produttivo o alle mansioni attribuite, risolvendosi in un comportamento del tutto esorbitante ed imprevedibile rispetto al lavoro posto in essere, ontologicamente avulso da ogni ipotizzabile intervento e prevedibile scelta del lavoratore; tale risultato, invece, non è collegabile al comportamento, ancorchè avventato, disattento, imprudente, negligente del lavoratore, posto in essere nel contesto dell'attività lavorativa svolta, esso, in tal caso, non essendo affatto eccezionale ed imprevedibile.
Commentario • 1
- 1. Sicurezza sul lavoro: responsabilità in caso di infortunio del lavoratore (Cass. pen. n. 48228/2012)Rinaldi Manuela · https://www.diritto.it/ · 21 febbraio 2013
1. Premessa Nella decisione in commento del 13 dicembre 2012, n. 48228 i giudici della Corte di Cassazione, nella quarta sezione penale, hanno precisato che il comportamento del prestatore di lavoro avventato ed esorbitante rispetto quelle che sono le normali attribuzioni, porta alla interruzione del cd. nesso di causalità, ponendosi come serie causale autonoma rispetto alla precedente condotta del datore di lavoro, il quale non abbia adempiuto ai proprio obblighi (1). Al contrario il comportamento, pur sempre avventato, del prestatore di lavoro posto in essere mentre lo stesso è dedito al lavoro che gli sia stato affidato e che, quindi, non esorbita da ciò che gli compete, può essere …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 23/06/2005, n. 38850 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 38850 |
| Data del deposito : | 23 giugno 2005 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. BATTISTI Mariano - Presidente - del 23/06/2005
Dott. MARZANO Francesco - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. BRUSCO Carlo Giuseppe - Consigliere - N. 1074
Dott. VISCONTI Sergio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. NOVARESE Francesco - Consigliere - N. 15146/2005
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) TT NR, n. in Cantù il 19.03.1970;
2) TT EF, n. in Cantù il 29.11.1968;
avverso la sentenza della Corte di Appello di Milano in data 25 gennaio dicembre 2005;
Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dott. Francesco Marzano;
Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale, Dott. CIAMPOLI Luigi, che ha concluso per il rigetto dei ricorsi;
Non comparso il difensore dei ricorrenti;
OSSERVA
1. Il 25 gennaio 2005 la Corte di Appello di Milano confermava la sentenza in data 12 maggio 2004 del Tribunale di Como - Sezione Distaccata di Cantù -, con la quale NR TT e EF TT erano stati condannati a pena ritenuta di giustizia per imputazione di cui all'art. 590 c.p.. Si contestava a tali imputati - nelle qualità di presidente del consiglio di amministrazione il primo e di consigliere delegato il secondo, della s.r.l. TT sedie, di aver cagionato al lavoratore dipendente IO DE NT lesioni personali gravi per negligenza, imprudenza, imperizia e violazione di norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro. Il 24 febbraio 1998 DE NT era intento al lavoro, utilizzando una macchina fresatrice-levigatrice e, dopo aver posizionato un pezzo di legno da sagomare sopra la dima posta sul piano di scorrimento ed aver fatto discendere sullo stesso i pistoni di bloccaggio, faceva partire la macchina, ma restava impigliato con la manica destra della manica della maglia che indossava in un pistone e veniva trascinato sul piano di scorrimento verso le frese, con le quali veniva a contatto, riportando le lesioni di cui al capo di imputazione. Alla confermativa statuizione di responsabilità i giudici dell'appello pervenivano rilevando "l'assoluta carenza dello schermo di protezione" della macchina in questione;
in particolare, "è emerso che lo schermo era di un materiale, il plexiglas, di non particolare robustezza, e che, in concreto, tale sua fragilità aveva portato al suo deterioramento, sì da renderlo sostanzialmente inservibile allo scopo...".
2. Avverso tale sentenza hanno proposto ricorso gli imputati, con unico atto e per mezzo del comune difensore, denunziando:
a) la nullità della sentenza impugnata, sotto il profilo che "il collegio che aveva pronunciato il provvedimento impugnato risultava composto dal presidente Dott. Pallini e dai consiglieri dott.ssa Polizzi e dott. Spera", mentre "nella intestazione... si dava atto che la relazione fosse stata svolta dal consigliere dott. Marcelli, che, evidentemente, non aveva poi preso parte alla deliberazione della sentenza": tanto avrebbe concretizzato "un vizio che attiene alla composizione dell'organo giudicante", che "si riverbera sulla validità della pronuncia";
b) il vizio di violazione di legge, in riferimento all'art. 68 D.P.R. n. 547/1955, giacché, richiamato il tenore di tale disposto normativo, la Corte territoriale avrebbe "trascurato una circostanza invero decisiva, ossia che la macchina era dotata di 'un comando di emergenza a fungo posto lateralmente sul gruppo frese'...", e, "ammesso (ma non concesso) che lo schermo in plexiglas non rappresentasse di per sè strumento sufficiente ad isolare gli "organi lavoratori", pur tuttavia la Corte di Appello avrebbe dovuto verificare se fosse stato "possibile" approntare ulteriori misure...";
c) il vizio di violazione di legge, in relazione agli artt. 41 e 590 c.p., 5 D.Lgs.vo n. 242/1996, perché la sentenza impugnata "ha concluso per la penale responsabilità degli imputati senza tenere in alcun conto la condotta della persona offesa", pur essendo dedotto che "il sinistro fosse da attribuire alla noncuranza ed alla leggerezza del DE NT", e dovendosi ritenere che "la condotta della persona offesa integrasse quella causa sopravvenuta, da sola sufficiente a produrre l'evento, e tale da interrompere il rapporto di causalità tra quest'ultimo e l'attività dei sigg. TT".
2.1 Con memoria depositata il 7 giugno 2005, il difensore di entrambi i ricorrenti, premesso che gli "veniva notificato avviso di fissazione dell'udienza pubblica, per la data del 23.6.2005", deduce, "ad integrazione del ricorso", ulteriori motivi, con i quali, in sostanza, ribadisce le già svolte censure.
3.0 L'avviso per l'odierna udienza al difensore di entrambi i ricorrenti reca la indicazione nominativa del ricorrente EF TT, non anche quella dell'altro ricorrente NR TT. Il comune difensore degli stessi, tuttavia, ha fatto pervenire la suindicata memoria scritta, nell'interesse di entrambi i ricorrenti medesimi - i quali hanno, per suo mezzo, proposto gravame con unico e comune atto -, ivi espressamente esplicitando, per come s'è detto, che gli "veniva notificato avviso di fissazione dell'udienza pubblica, per la data del 23.6.2005". Appare, perciò, evidente che il difensore ha avuto piena contezza della trattazione dei gravami, contenuti in unico atto, concernenti entrambi i ricorrenti, all'udienza odierna, così accettando gli effetti dell'atto, avvalendosi della facoltà di depositare memorie e rinunciando, poi, a comparire per eventualmente far valere la relativa nullità (per quanto atterrebbe solo ad NR TT), venendosi così a concretizzare la sanatoria generale di cui all'art. 183 c.p.p.. 3.1 I ricorsi sono inammissibili, essendo manifestamente infondati i comuni motivi posti a suo sostegno.
Per quanto riguarda, invero, il primo profilo di censura, dal processo verbale di dibattimento dell'udienza del 25 gennaio 2005 (le cui risultanze fanno fede in ordine sia alla composizione del collegio giudicante che alle attività in quella sede svolte) il nome della dott.ssa Francesca Marcella, apposto a timbro, risulta depennato ed al suo posto indicato la dott.ssa Rosa Luisa Palizzi. Risulta, altresì, che "il sig. consigliere Pallini (presidente del collegio) fa la relazione dei fatti che hanno determinato il procedimento e lo svolgimento di questo". È di tutta evidenza, quindi, che il collegio giudicante è lo stesso riportato nella intestazione della sentenza impugnata e che l'annotazione, in quest'ultima, che la relazione sia stata svolta dal "sig. consigliere Marcelli", deve considerarsi frutto di mero errore materiale nella epigrafe del testo della sentenza, del tutto affrancato, per come si è detto, dalle diverse veritiere risultanze del verbale di dibattimento.
Per quanto attiene al secondo motivo di censura, i giudici del merito hanno accertato "l'assoluta carenza dello schermo di protezione", all'uopo correttamente specificando che, quanto al disposto dell'art. 68 D.P.R. n. 547/1955, "in tanto tale prescrizione può considerarsi soddisfatta in quanto non solo lo schermo esista ma sia anche adeguato, per posizionamento, materiale e quant'altro, alla concreta necessità", laddove, nella specie, "lo schermo era di un materiale, il plexiglas, di non particolare robustezza e...,in concreto, tale sua fragilità aveva portato al suo deterioramento sì da renderlo sostanzialmente inservibile allo scopo", evocandosi al riguardo anche le dichiarazioni della persona offesa ("... era attaccato con lo scotch in due... diviso in due, era rotto con lo scotch intorno"). Annota la integrativa sentenza di prime cure che l'infortunio ebbe a verificarsi "per l'inefficacia dello schermo di protezione, assolutamente inidoneo per le pessime condizioni in cui era al momento dell'incidente e per l'assenza di microinterruttori che determinassero lo spegnimento della macchina in caso di apertura o avaria della protezione". Tanto accertato in fatto, con giudizio di merito insindacabile in questa sede di legittimità, inconsistente è il rilievo gravatorio secondo cui la Corte territoriale "avrebbe dovuto verificare se fosse stato 'possibile' approntare ulteriori misure...". La misura da approntare era quella relativa alla dotazione di un efficiente schermo di protezione e di questo era, evidentemente, ben possibile dotare quella macchina;
considerato, infatti, che un tale apparato protettivo venne installato, ma era del tutto inidoneo ad assolvere alla sua propria e necessaria funzione, non si vede, ne' si prospetta, quale difficoltà, o impossibilità, dovesse ravvisarsi in capo ai datori di lavoro di dotare quella macchina di uno schermo idoneo ad assolvere alla funzione demandatagli, in luogo di uno del tutto inadeguato al riguardo. E, peraltro, annota ancora la integrativa sentenza di primo grado che, non essendo quel dispositivo provvisto di "interblocco", questo "fu installato solo successivamente a seguito di prescrizioni della ASL", essendo, perciò, evidente che anche tale specifico strumento protettivo poteva essere installato prima dell'infortunio che occupa. DE tutto correttamente, quindi, i giudici del merito hanno ritenuto tale contestato profilo di colpa in capo ai datori di lavoro, tenuti a predisporre quelle misure di protezione, invece sostanzialmente del tutto disattese.
E, sotto il profilo del nesso di causalità, posto che appare pacifico che l'evento si determinò in conseguenza ed a causa dell'omesso approntamento di quelle misure da parte dei soggetti, attuali ricorrenti, per legge tenutivi, del tutto privo di fondamento è anche il terzo ed ultimo motivo di ricorso, secondo il quale il sinistro sarebbe da attribuire "alla noncuranza ed alla leggerezza del DE NT", tanto costituendo "causa sopravvenuta, da sola sufficiente a produrre l'evento, e tale da interrompere il rapporto di causalità tra quest'ultimo e l'attività dei sigg. TT". È, difatti, consolidato orientamento di questa Suprema Corte che un comportamento anomalo del lavoratore può acquisire valore di causa sopravvenuta da sola sufficiente a cagionare l'evento solo quando esso sia assolutamente estraneo al processo produttivo o alle mansioni attribuite, risolvendosi in un comportamento del tutto esorbitante ed imprevedibile rispetto al lavoro posto in essere, ontologicamente avulso da ogni ipotizzabile intervento e prevedibile scelta del lavoratore;
tale risultato, invece, non è collegabile al comportamento, ancorché avventato, disattento, imprudente, negligente del lavoratore, posto in essere nel contesto dell'attività lavorativa svolta, esso, in tal caso, non essendo affatto eccezionale ed imprevedibile (cfr., ex ceteris, Cass., Sez. 4^, n. 12115/1999; id., Sez. 4^, n. 952/1997).
4. Alla inammissibilità dei ricorsi, riconducibile a colpa dei ricorrenti, come evidenziata dallo stesso vizio genetico rilevato (Corte Cost., sent.
7-13 giugno 2000, n. 186), consegue la condanna dei ricorrenti medesimi, in solido, al pagamento delle spese del procedimento e, ciascuno, di una somma, che congruamente si determina in mille euro, in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese processuali e ciascuno a quello della somma di mille euro in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 23 giugno 2005.
Depositato in Cancelleria il 21 ottobre 2005