Sentenza 5 marzo 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 05/03/2002, n. 3119 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3119 |
| Data del deposito : | 5 marzo 2002 |
Testo completo
ESPULSIONE IN NOME DEL POPOLO TALIAN3.4.19/02 REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE SUPREMA DI CAS AZIONE Oggetto ESPULSIONE SEZIONE PRIMA CIVILE CITTADINO EXTRACOMUNITARIO Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N. 20269/99 Dott. Antonio SAGGIO Presidente Dott. Alessandro CRISCUOLO Consigliere Cron.Consigliere 7237 Dott. Ugo Riccardo PANEBIANCO Dott. Mario Rosario MORELLI Consigliere Rep. Dott. Mario ADAMO Rel. Consigliere Ud. 27/11/2001 ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: DE NK, elettivamente domiciliata in ROMA VIA i F. DELPINO 7, presso l'avvocato ANNA RITA ZEDDA, rappresentata e difesa dagli avvocati ANGELO TORRELLI, MARCO M. FERRARI, giusta delega a margine del ricorso;
- ricorrente
contro
MINISTERO DELL'INTERNO, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che 10 rappresenta e difende ope legis;
2001 - controricorrente avverso il decreto del Tribunale di PESCARA, depositato. 2407 il 22/10/99; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 27/11/2001 dal Consigliere Dott. Mario ADAMO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Aurelio GOLIA che ha concluso per l'improcedibilità del ricorso. Svolgimento del processo In data 8.10.1999 il Prefetto di Pescara disponeva l'espulsione dal territorio nazionale della cittadina A extracomunitaria KO EN, in quanto sprovvista del permesso di soggiorno. Avverso il provvedimento di espulsione proponeva MI opposizione la KO avanti al Tribunale di Pescara che respingeva l'opposizione, con decreto depositato in data 22.10.1999. Per la cassazione del decreto del Tribunale propone ricorso fondato su due motivi KO EN. Resiste con controricorso il Ministro dell'Interno. Motivi della decisione Preliminarmente va rilevato che nella soggetta ma- teria il Ministro dell'Interno non è legittimato ad agire e a resistere in giudizio, essendo la legittima- zione attiva e passiva espressamente riservata, ex le- ge, al prefetto che ha pronunziato il decreto di espul- 2 : sione. Consegue che va dichiarato inammissibile il
contro
- ricorso notificato alla ricorrente dal Ministro del- l'interno e irrituale la costituzione in giudizio di quest'ultimo. Ciò premesso si osserva che con ordinanza in data 28.9.2000, ritualmente comunicata alle parti, questa Corte suprema ha disposto la notifica del ricorso di- rettamente al Prefetto di Pescara, essendo stata questa Autorità in giudizio personalmente avanti al Tribunale. Dagli atti non risulta che la KO EN abbia dato esecuzione all'ordinanza della Corte. Consegue che va dichiarato inammissibile il ricor- so. Nulla spese non essendosi il Prefetto costituito in giudizio ed essendo irrituale la costituzione del Mini- stro dell'Interno.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del- la prima sezione civile in data 27. novembre.2001 Il Presidente Il Consigliere estensore Antonio Saggio Mario Adamo Maria Idary прBut wi ffe DEPOSITATA IN CANCELLERIA IL CANCELLIERE Maria Di Nuzzo Nuoro Oggi, 5 MAR, 2002 IL CANCELLIERE Maria Di Nuzzo