Articolo 2 della Legge 10 maggio 1983, n. 183
Articolo 1
Versione
1 giugno 1983
Art. 2.
All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 800 milioni per l'anno 1982 ed in lire 1.600 milioni per l'anno 1983 e per ciascuno degli anni successivi, si provvede mediante riduzione di lire 2.400 milioni dello stanziamento iscritto al capitolo 103 dello stato di previsione della spesa dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni per l'anno 1983. All'onere per gli anni successivi si fara' fronte con riduzione degli stanziamenti iscritti al corrispondente capitolo degli anni medesimi.
Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Entrata in vigore il 1 giugno 1983
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