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Sentenza 4 febbraio 2025
Sentenza 4 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lagonegro, sentenza 04/02/2025, n. 48 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lagonegro |
| Numero : | 48 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2025 |
Testo completo
N. 1318/2017 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LAGONEGRO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Lagonegro, Sezione Civile, in composizione monocratica, in persona del giudice dott. Giuseppe Izzo, all'esito dello scadere del termine perentorio fissato per il deposito delle note scritte ex art. 127-ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del
03/02/2025 di discussione ex 281-sexies c.p.c., ha pronunziato la seguente:
SENTENZA nella causa iscritta al numero 1318 del Ruolo Generale degli affari civili ordinari con- tenziosi dell'anno 2017 avente ad oggetto: “contratti bancari”
TRA
(C.F. ) e Parte_1 C.F._1 Parte_2
(C.F. , rappresentati e difesi, giusta procura in atti, dall'avv. Se- C.F._2
bastian Romeo, elettivamente domiciliati presso il suo studio in Reggio di Calabria alla
Via G. Missori n. 35
ATTORI
E
C.F. , P. IVA ), in persona del Controparte_1 P.IVA_1 P.IVA_2
legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dagli avv.ti Marco Rizzo, Francesca Andrea Cantone e Ketty Bartoletti, elettivamente domici- liata presso lo studio di quest'ultima in Cosenza alla Via Benito Falvo n. 41
CONVENUTA
CONCLUSIONI: come da atti, verbali di causa e note scritte ex art. 127-ter c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, e Parte_1 Parte_2
evocavano in giudizio la deducendo di avere stipulato con la stessa, Controparte_1
in data 31/01/2007, un contratto di mutuo ipotecario, Rep. 40388, Racc. 8248, a tasso fisso garantito da ipoteca per un valore nozionale di € 180.000,00 di cui erogati
154.000,00.
1
A sostegno delle proprie ragioni deducevano la nullità del contratto di mutuo ipotecario stipulato, usurato ab origine, lamentando in particolare l'usurarietà del tasso effettivo di mora e del tasso di interesse corrispettivo, con la conseguenza che la relativa clausola contrattuale doveva considerarsi nulla ed inefficace. Chiedevano, quindi, l'ammissione di CTU contabile allegando all'atto introduttivo consulenza contabile di parte.
Sulla scorta di tanto, concludevano chiedendo all'adito Tribunale: “In via principale: 1.
Accertare e dichiarare che il mutuo ipotecario REP. 40388, Racc. 8248 del 31.01.2007, per tutte le ragioni esposte in narrativa, è usurario e pertanto non sono dovuti interessi, ai sensi dell'art. 644 c.p e dell'art. 1815 II° comma c.c.; 2. riconoscere e accertare
l'invalidità della determinazione ed applicazione degli interessi debitori ultralegali;
di quelli anatocistici con capitalizzazione trimestrale, delle commissioni di massimo sco- perto, dei costi, competenze e remunerazioni a qualsiasi titolo pretese;
3. accertare che sul mutuo de quo si sono rinvenuti interessi non dovuti e che pertanto alla data del 11 giugno 2015 gli attori sono creditori della banca di € 33.475,10; 4. verificare, in ogni caso, come l'istituto avverso abbia agito in dispregio della L. 108/96, perpetrando il reato di usura trasmettendo, se del caso, gli atti del presente giudizio alla Procura della
Repubblica competente;
5. Accertare, per tutti i motivi di cui in narrativa, che la
[...]
, con la propria condotta contra legem, ha cagionato un danno, agli at- CP_2
tori, certo ed ingiusto da calcolarsi in via equitativa;
6. Rideterminare il giusto dare
/avere fra le parti in relazione ai tutti i rapporti intrattenuti, anche ai sensi dell'art.
1241 c.c.; 7. Condannare, pertanto, l'istituto di credito convenuto al pagamento della somma ritenuta di giustizia;
8. Col favore delle spese e degli emolumenti di causa, da attribuirsi al sottoscritto difensore, il quale dichiara di averne fatto anticipo ex art. 93
c.p.c.”
Si costituiva in giudizio la la quale, in via preliminare, eccepiva Controparte_1
l'infondatezza della pretesa attorea, la carenza di allegazioni a sostegno della domanda avanzata dagli attori nonché la loro responsabilità ex art. 96 c.p.c. Nel merito, deduceva la piena legittimità del contratto di mutuo, l'assenza di qualsivoglia profilo di usura, la legittimità del piano di ammortamento alla francese. Rassegnava, quindi, le seguenti conclusioni: “Nel merito • respingere tutte le domande formulate dai Parte_3
nei confronti di in quanto infondate in fatto e in diritto
[...] CP_1 per le ragioni esposte in narrativa. In ogni caso • con vittoria di spese e compensi pro- fessionali, anche ai sensi dell'art. 96, commi 1 e 3, c.p.c., oltre spese generali, IVA e
C.P.A. come per legge.”
2
Concessi i termini ex art. 183, comma 6, c.p.c., la causa veniva istruita mediante l'acquisizione della documentazione prodotta.
Con ordinanza del 20/12/2021 il precedente istruttore, GOP dott.ssa Carmela Abagnara, revocava l'ordinanza di ammissione della CTU del 19/02/2019 e rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni.
Dopo diversi rinvii, subentrato sul ruolo lo scrivente, la veniva rinviata in prosieguo precisazione delle conclusioni per esigenze di ruolo e, successivamente, all'udienza car- tolare del 03/02/2025 per discussione e decisione ex art. 281-sexies c.p.c.
Scaduti i termini perentori per il deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c. in sostitu- zione dell'udienza di discussione, la causa viene decisa nei seguenti termini.
La domanda attorea è infondata e, come tale, va rigettata per le ragioni di seguito espo- ste.
Gli attori sostengono che il contratto sarebbe usurario in quanto gli interessi moratori pattuiti, sommati agli interessi corrispettivi, sarebbero superiori alla soglia di legge.
Come è noto, le Sezioni Unite della Cassazione hanno precisato che gli interessi mora- tori sono rilevanti e vanno tenuti in conto ai fini del controllo di usurarietà del contratto.
Tale pronuncia, tuttavia, ha definitivamente chiarito che, in virtù del principio di sim- metria, gli interessi di mora non vanno sommati a quelli corrispettivi, ma vanno auto- nomamente considerati e confrontati con il TEGM dei corrispettivi aumentato della maggiorazione media eventualmente indicata nei decreti ministeriali.
Dunque, il parametro di riferimento per valutare la legittimità degli interessi di mora non può essere il cd. TEMO (Tasso Effettivo di Mora), ma solo il tasso nominale di mo- ra che va confrontato, tra l'altro, con la soglia prevista per i corrispettivi, aumentata del- la percentuale media degli interessi moratori prevista dal decreto ministeriale.
Ebbene, applicando tali principi al caso in esame risulta evidente che le condizioni pat- tuite non hanno mai determinato il superamento delle soglie di legge.
Il contratto di mutuo, infatti, prevedeva, per stessa ammissione degli attori un tasso mo- ratorio del 6,83% inferiore sia alla soglia di legge del 7,65% prevista per gli interessi corrispettivi che di quella del 9,75% per gli interessi di mora, calcolata sommando alla soglia per i corrispettivi la maggiorazione del 2,1% secondo le indicazioni date dalle
SSUU prima citate.
Va, comunque, ribadito che la stessa pronuncia delle SSUU ha chiarito che l'eventuale superamento della soglia di legge da parte degli interessi moratori non determina
3
l'applicazione dell'art. 1815, co. 2, c.c. anche ai corrispettivi, che continuano ad essere dovuti.
Né, peraltro, può essere condivisa la metodologia adottata dagli attori, i quali, al fine di sostenere l'usurarietà del contratto di mutuo ipotecario REP. 40388, Racc. 8248 del
31.01.2007, pretendono di sommare agli interessi moratori “tutte le remunerazioni” previste in contratto. Ed invero, in disparte l'irrimediabile genericità dell'allegazione – in base alla quale non è possibile evincere quali siano i costi oggetto di sommatoria - giova rilevare come la previsione contrattuale di interessi moratori concerne la mera ipotesi, patologica ed eventuale, di un ritardo nel pagamento delle rate e, dunque, riferi- ta a fattispecie che si discosta dal corso fisiologico del contratto, avendo tali oneri natu- ra risarcitoria, diversamente dagli interessi corrispettivi, connessi all'erogazione del credito. Pertanto, se da un lato si reputa corretto computare, unitamente agli interessi corrispettivi, i restanti costi ed oneri connessi all'erogazione del credito ai fini della de- terminazione del tasso corrispettivo applicato al rapporto (conteggio del TAEG), dall'altro pare incoerente replicare tale modalità di calcolo con riferimento agli interessi di mora, attesa la ribadita diversa natura di questi ultimi.
In conclusione, tutte le domande proposte dagli attori vanno rigettate.
Venendo, infine, alla domanda con la quale parte convenuta ha chiesto la condanna di controparte ex art. 96 c.p.c., si osserva quanto segue.
Ai sensi dell'art. 96 (“Responsabilità aggravata”), comma 1, c.p.c., “Se risulta che la parte soccombente ha agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave, il giudi- ce, su istanza dell'altra parte, la condanna, oltre che alle spese, al risarcimento dei danni, che liquida, anche di ufficio, nella sentenza.”.
La responsabilità aggravata per lite temeraria ha natura extracontrattuale (cfr., ex multis,
Cass. civ., sez. lav., 15-4-2013, n. 9080). L'accoglimento della domanda di risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c. presuppone l'accertamento sia dell'elemento soggettivo, con- sistente nella mala fede o colpa grave, e sia dell'elemento oggettivo estrinsecantesi nella entità del danno sofferto.
Vero è che, nella stessa sentenza sopra citata, la Suprema Corte, dopo aver rilevato co- me la domanda ex art. 96 c.p.c. richieda la prova sia dell'an, sia del quantum debeatur, ha statuito come tali elementi possano essere concretamente desumibili dagli atti di cau- sa (“...deve rilevarsi che la giurisprudenza di questa Corte ha reiteratamente affermato il principio secondo cui, in tema di responsabilità aggravata per lite temeraria, che ha natura extracontrattuale, la domanda di cui all'art. 96 c.p.c. richiede pur sempre la
4
prova incombente alla parte istante sia dell'an, sia del quantum debeatur o che, pur es- sendo la liquidazione effettuabile d'ufficio, tali elementi siano in concreto desumibili dagli atti di causa”, Cass. civ., sez. lav., 15-4-2013, n. 9080, punto 5.1).
Occorre, tuttavia, rilevare come alcun elemento concreto possa, nel caso di specie, esse- re desumibile dagli atti di causa.
In particolare non è stata fornita alcuna prova del pregiudizio sofferto, laddove, invece, con riguardo alla condanna al risarcimento dei danni ai sensi dell'art. 96 c.p.c., è - come sopra detto - onere della parte che richiede il risarcimento dedurre e dimostrare (oltre all'elemento soggettivo, anche) la concreta ed effettiva esistenza di un danno che sia conseguenza del comportamento processuale della controparte (incombe cioè alla parte istante la prova sia dell'“an”, sia del “quantum debeatur”).
Conseguentemente la relativa domanda va rigettata.
Le spese seguono la soccombenza degli attori e vengono liquidate come da dispositivo in favore della convenuta, tenuto conto del valore indeterminabile (complessità bassa) della domanda.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lagonegro, Sezione Civile, in composizione monocratica, in persona del dott. Giuseppe Izzo, definitivamente pronunciando sulla causa come in narrativa, ogni altra domanda, istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
- rigetta la domanda attorea;
- rigetta la domanda ex art. 96 c.p.c. formulata da parte convenuta;
- condanna gli attori, in solido tra loro, al pagamento in favore della convenuta delle spese di lite, liquidate in € 7.616,00 per compensi professionali oltre acces- sori di legge ai sensi del D.M. 147/2022.
Così deciso in Lagonegro, il 04/02/2025
Il Giudice dott. Giuseppe Izzo
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LAGONEGRO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Lagonegro, Sezione Civile, in composizione monocratica, in persona del giudice dott. Giuseppe Izzo, all'esito dello scadere del termine perentorio fissato per il deposito delle note scritte ex art. 127-ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del
03/02/2025 di discussione ex 281-sexies c.p.c., ha pronunziato la seguente:
SENTENZA nella causa iscritta al numero 1318 del Ruolo Generale degli affari civili ordinari con- tenziosi dell'anno 2017 avente ad oggetto: “contratti bancari”
TRA
(C.F. ) e Parte_1 C.F._1 Parte_2
(C.F. , rappresentati e difesi, giusta procura in atti, dall'avv. Se- C.F._2
bastian Romeo, elettivamente domiciliati presso il suo studio in Reggio di Calabria alla
Via G. Missori n. 35
ATTORI
E
C.F. , P. IVA ), in persona del Controparte_1 P.IVA_1 P.IVA_2
legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dagli avv.ti Marco Rizzo, Francesca Andrea Cantone e Ketty Bartoletti, elettivamente domici- liata presso lo studio di quest'ultima in Cosenza alla Via Benito Falvo n. 41
CONVENUTA
CONCLUSIONI: come da atti, verbali di causa e note scritte ex art. 127-ter c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, e Parte_1 Parte_2
evocavano in giudizio la deducendo di avere stipulato con la stessa, Controparte_1
in data 31/01/2007, un contratto di mutuo ipotecario, Rep. 40388, Racc. 8248, a tasso fisso garantito da ipoteca per un valore nozionale di € 180.000,00 di cui erogati
154.000,00.
1
A sostegno delle proprie ragioni deducevano la nullità del contratto di mutuo ipotecario stipulato, usurato ab origine, lamentando in particolare l'usurarietà del tasso effettivo di mora e del tasso di interesse corrispettivo, con la conseguenza che la relativa clausola contrattuale doveva considerarsi nulla ed inefficace. Chiedevano, quindi, l'ammissione di CTU contabile allegando all'atto introduttivo consulenza contabile di parte.
Sulla scorta di tanto, concludevano chiedendo all'adito Tribunale: “In via principale: 1.
Accertare e dichiarare che il mutuo ipotecario REP. 40388, Racc. 8248 del 31.01.2007, per tutte le ragioni esposte in narrativa, è usurario e pertanto non sono dovuti interessi, ai sensi dell'art. 644 c.p e dell'art. 1815 II° comma c.c.; 2. riconoscere e accertare
l'invalidità della determinazione ed applicazione degli interessi debitori ultralegali;
di quelli anatocistici con capitalizzazione trimestrale, delle commissioni di massimo sco- perto, dei costi, competenze e remunerazioni a qualsiasi titolo pretese;
3. accertare che sul mutuo de quo si sono rinvenuti interessi non dovuti e che pertanto alla data del 11 giugno 2015 gli attori sono creditori della banca di € 33.475,10; 4. verificare, in ogni caso, come l'istituto avverso abbia agito in dispregio della L. 108/96, perpetrando il reato di usura trasmettendo, se del caso, gli atti del presente giudizio alla Procura della
Repubblica competente;
5. Accertare, per tutti i motivi di cui in narrativa, che la
[...]
, con la propria condotta contra legem, ha cagionato un danno, agli at- CP_2
tori, certo ed ingiusto da calcolarsi in via equitativa;
6. Rideterminare il giusto dare
/avere fra le parti in relazione ai tutti i rapporti intrattenuti, anche ai sensi dell'art.
1241 c.c.; 7. Condannare, pertanto, l'istituto di credito convenuto al pagamento della somma ritenuta di giustizia;
8. Col favore delle spese e degli emolumenti di causa, da attribuirsi al sottoscritto difensore, il quale dichiara di averne fatto anticipo ex art. 93
c.p.c.”
Si costituiva in giudizio la la quale, in via preliminare, eccepiva Controparte_1
l'infondatezza della pretesa attorea, la carenza di allegazioni a sostegno della domanda avanzata dagli attori nonché la loro responsabilità ex art. 96 c.p.c. Nel merito, deduceva la piena legittimità del contratto di mutuo, l'assenza di qualsivoglia profilo di usura, la legittimità del piano di ammortamento alla francese. Rassegnava, quindi, le seguenti conclusioni: “Nel merito • respingere tutte le domande formulate dai Parte_3
nei confronti di in quanto infondate in fatto e in diritto
[...] CP_1 per le ragioni esposte in narrativa. In ogni caso • con vittoria di spese e compensi pro- fessionali, anche ai sensi dell'art. 96, commi 1 e 3, c.p.c., oltre spese generali, IVA e
C.P.A. come per legge.”
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Concessi i termini ex art. 183, comma 6, c.p.c., la causa veniva istruita mediante l'acquisizione della documentazione prodotta.
Con ordinanza del 20/12/2021 il precedente istruttore, GOP dott.ssa Carmela Abagnara, revocava l'ordinanza di ammissione della CTU del 19/02/2019 e rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni.
Dopo diversi rinvii, subentrato sul ruolo lo scrivente, la veniva rinviata in prosieguo precisazione delle conclusioni per esigenze di ruolo e, successivamente, all'udienza car- tolare del 03/02/2025 per discussione e decisione ex art. 281-sexies c.p.c.
Scaduti i termini perentori per il deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c. in sostitu- zione dell'udienza di discussione, la causa viene decisa nei seguenti termini.
La domanda attorea è infondata e, come tale, va rigettata per le ragioni di seguito espo- ste.
Gli attori sostengono che il contratto sarebbe usurario in quanto gli interessi moratori pattuiti, sommati agli interessi corrispettivi, sarebbero superiori alla soglia di legge.
Come è noto, le Sezioni Unite della Cassazione hanno precisato che gli interessi mora- tori sono rilevanti e vanno tenuti in conto ai fini del controllo di usurarietà del contratto.
Tale pronuncia, tuttavia, ha definitivamente chiarito che, in virtù del principio di sim- metria, gli interessi di mora non vanno sommati a quelli corrispettivi, ma vanno auto- nomamente considerati e confrontati con il TEGM dei corrispettivi aumentato della maggiorazione media eventualmente indicata nei decreti ministeriali.
Dunque, il parametro di riferimento per valutare la legittimità degli interessi di mora non può essere il cd. TEMO (Tasso Effettivo di Mora), ma solo il tasso nominale di mo- ra che va confrontato, tra l'altro, con la soglia prevista per i corrispettivi, aumentata del- la percentuale media degli interessi moratori prevista dal decreto ministeriale.
Ebbene, applicando tali principi al caso in esame risulta evidente che le condizioni pat- tuite non hanno mai determinato il superamento delle soglie di legge.
Il contratto di mutuo, infatti, prevedeva, per stessa ammissione degli attori un tasso mo- ratorio del 6,83% inferiore sia alla soglia di legge del 7,65% prevista per gli interessi corrispettivi che di quella del 9,75% per gli interessi di mora, calcolata sommando alla soglia per i corrispettivi la maggiorazione del 2,1% secondo le indicazioni date dalle
SSUU prima citate.
Va, comunque, ribadito che la stessa pronuncia delle SSUU ha chiarito che l'eventuale superamento della soglia di legge da parte degli interessi moratori non determina
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l'applicazione dell'art. 1815, co. 2, c.c. anche ai corrispettivi, che continuano ad essere dovuti.
Né, peraltro, può essere condivisa la metodologia adottata dagli attori, i quali, al fine di sostenere l'usurarietà del contratto di mutuo ipotecario REP. 40388, Racc. 8248 del
31.01.2007, pretendono di sommare agli interessi moratori “tutte le remunerazioni” previste in contratto. Ed invero, in disparte l'irrimediabile genericità dell'allegazione – in base alla quale non è possibile evincere quali siano i costi oggetto di sommatoria - giova rilevare come la previsione contrattuale di interessi moratori concerne la mera ipotesi, patologica ed eventuale, di un ritardo nel pagamento delle rate e, dunque, riferi- ta a fattispecie che si discosta dal corso fisiologico del contratto, avendo tali oneri natu- ra risarcitoria, diversamente dagli interessi corrispettivi, connessi all'erogazione del credito. Pertanto, se da un lato si reputa corretto computare, unitamente agli interessi corrispettivi, i restanti costi ed oneri connessi all'erogazione del credito ai fini della de- terminazione del tasso corrispettivo applicato al rapporto (conteggio del TAEG), dall'altro pare incoerente replicare tale modalità di calcolo con riferimento agli interessi di mora, attesa la ribadita diversa natura di questi ultimi.
In conclusione, tutte le domande proposte dagli attori vanno rigettate.
Venendo, infine, alla domanda con la quale parte convenuta ha chiesto la condanna di controparte ex art. 96 c.p.c., si osserva quanto segue.
Ai sensi dell'art. 96 (“Responsabilità aggravata”), comma 1, c.p.c., “Se risulta che la parte soccombente ha agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave, il giudi- ce, su istanza dell'altra parte, la condanna, oltre che alle spese, al risarcimento dei danni, che liquida, anche di ufficio, nella sentenza.”.
La responsabilità aggravata per lite temeraria ha natura extracontrattuale (cfr., ex multis,
Cass. civ., sez. lav., 15-4-2013, n. 9080). L'accoglimento della domanda di risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c. presuppone l'accertamento sia dell'elemento soggettivo, con- sistente nella mala fede o colpa grave, e sia dell'elemento oggettivo estrinsecantesi nella entità del danno sofferto.
Vero è che, nella stessa sentenza sopra citata, la Suprema Corte, dopo aver rilevato co- me la domanda ex art. 96 c.p.c. richieda la prova sia dell'an, sia del quantum debeatur, ha statuito come tali elementi possano essere concretamente desumibili dagli atti di cau- sa (“...deve rilevarsi che la giurisprudenza di questa Corte ha reiteratamente affermato il principio secondo cui, in tema di responsabilità aggravata per lite temeraria, che ha natura extracontrattuale, la domanda di cui all'art. 96 c.p.c. richiede pur sempre la
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prova incombente alla parte istante sia dell'an, sia del quantum debeatur o che, pur es- sendo la liquidazione effettuabile d'ufficio, tali elementi siano in concreto desumibili dagli atti di causa”, Cass. civ., sez. lav., 15-4-2013, n. 9080, punto 5.1).
Occorre, tuttavia, rilevare come alcun elemento concreto possa, nel caso di specie, esse- re desumibile dagli atti di causa.
In particolare non è stata fornita alcuna prova del pregiudizio sofferto, laddove, invece, con riguardo alla condanna al risarcimento dei danni ai sensi dell'art. 96 c.p.c., è - come sopra detto - onere della parte che richiede il risarcimento dedurre e dimostrare (oltre all'elemento soggettivo, anche) la concreta ed effettiva esistenza di un danno che sia conseguenza del comportamento processuale della controparte (incombe cioè alla parte istante la prova sia dell'“an”, sia del “quantum debeatur”).
Conseguentemente la relativa domanda va rigettata.
Le spese seguono la soccombenza degli attori e vengono liquidate come da dispositivo in favore della convenuta, tenuto conto del valore indeterminabile (complessità bassa) della domanda.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lagonegro, Sezione Civile, in composizione monocratica, in persona del dott. Giuseppe Izzo, definitivamente pronunciando sulla causa come in narrativa, ogni altra domanda, istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
- rigetta la domanda attorea;
- rigetta la domanda ex art. 96 c.p.c. formulata da parte convenuta;
- condanna gli attori, in solido tra loro, al pagamento in favore della convenuta delle spese di lite, liquidate in € 7.616,00 per compensi professionali oltre acces- sori di legge ai sensi del D.M. 147/2022.
Così deciso in Lagonegro, il 04/02/2025
Il Giudice dott. Giuseppe Izzo
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