CASS
Sentenza 17 ottobre 2023
Sentenza 17 ottobre 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 17/10/2023, n. 42418 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 42418 |
| Data del deposito : | 17 ottobre 2023 |
Testo completo
SENTENZA sui ricorsi proposti da: AN OL nato a [...] il [...] CA SE nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 27/02/2023 della CORTE APPELLO di GENOVA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere TIZIANO MASINI;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore LUIGI GIORDANO che ha concluso chiedendo Il Procuratore Generale, nella persona di GIORDANO LUIGI, conclude per il rigetto dei ricorsi. udito il difensore Il difensore dei ricorrenti avvocato Lupinacci, insiste per raccoglimento del ricorso. \'‘is Penale Sent. Sez. 5 Num. 42418 Anno 2023 Presidente: SABEONE GERARDO Relatore: MASINI TIZIANO Data Udienza: 04/10/2023 Ritenuto in fatto La Corte d'appello di Genova, con sentenza del 27 febbraio 2023, ha parzialmente riformato la sentenza del Tribunale della Spezia, che aveva condannato MA PI e DE ER alla pena di 3 anni di reclusione ciascuno, oltre alle sanzioni accessorie, per il delitto di cui agli artt. 216 comma 1 e 223 comma 1 r.d. n. 267/42, commesso, rispettivamente, in qualità di amministratore unico e di socio della FINCHIARA PROGETTI IN LIQUIDAZIONE S.R.L., dichiarata fallita il 17 luglio 2014. Più precisamente, il giudice di secondo grado ha dichiarato non doversi procedere nei confronti degli imputati in relazione alla contestazione di bancarotta per distrazione di un capannone sito in Bolano, perché fatto già giudicato con sentenza divenuta irrevocabile il 26/11/2020 e - ritenuta la continuazione tra il reato di bancarotta per distrazione del ramo d'azienda oggetto del giudizio, qualificato come più grave, e il reato di cui all'art. 11 L. n. 74 del 2000, giudicato con tale sentenza passata in giudicato - ha rideterminato la pena in 3 anni e 4 mesi di reclusione ciascuno, non senza revocare il beneficio della sospensione condizionale a loro concesso con una precedente sentenza di condanna del 9 ottobre 2018. 1.Avverso la sentenza della Corte territoriale hanno proposto ricorso per cassazione, con unico atto, i due imputati, che hanno articolato un solo motivo, collegato al vizio di insufficienza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione con riferimento all'affermazione di reità per il reato di bancarotta fraudolenta. Si dolgono, i suddetti, dell'incongruità delle ragioni espresse dalla Corte territoriale, sottostanti alla ritenuta sussistenza del delitto di bancarotta per distrazione del ramo d'azienda della fallita, consistente nell'attività di esecuzione di opere nel settore dei lavori pubblici, venduto alla FINCHIARA SERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA per il prezzo di euro 149.875,56, in quanto la sentenza di primo grado, dopo aver preso spunto dalla deposizione di un ufficiale di polizia giudiziaria, il m.11o Cucurnia, aveva affermato come fosse stato accertato che il corrispettivo era stato interamente corrisposto, sia pure in modo "surrogato", attraverso il dirottamento delle citate risorse al soddisfacimento di alcuni fornitori, creditori della impresa cedente;
mentre la sentenza d'appello - nel rispondere al motivo di gravame che obbiettava come, al più, avrebbe potuto ipotizzarsi il reato di bancarotta preferenziale (ormai prescritto) e dopo aver enunciato di condividere, per relationem, le riflessioni della sentenza del giudice di prime cure - aveva respinto la lagnanza sostenendo, in contrasto con le conclusioni rassegnate in primo grado, che non fosse stata fornita prova appagante del pagamento del tantundem della cessione d'azienda. Considerato in diritto Il ricorso è inammissibile perché aspecifico e manifestamente infondato. 1 1.Va in premessa rammentato che è inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi non specifici, ossia generici ed indeterminati, che ripropongono le stesse ragioni già esaminate e ritenute infondate dal giudice del gravame o che risultino carenti della necessaria correlazione tra le argomentazioni riportate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione (Cass. sez. 4, n. 18826 del 9/2/12); e che quando le sentenze di primo e secondo grado concordino nell'analisi e nella valutazione degli elementi di prova posti a fondamento delle rispettive decisioni, la struttura motivazionale della sentenza di appello si salda con quella precedente per formare un unico complessivo corpo argomentativo (Cass. sez.2, n.37925 del 12/6/19, E.; sez. 5, n.40005 del 7/3/14 Lubrano Di Giunno;
sez.3, n.44418 del 16/7/13, Argentieri;
sez.2, n. 5606 del 8/2/07, Conversa e altro). L'integrazione tra le due motivazioni si verifica allorchè i giudici di secondo grado abbiano esaminato le censure proposte dall'appellante con criteri omogenei rispetto a quelli utilizzati dal primo giudice e/o con frequenti riferimenti alle determinazioni ivi adottate o ai passaggi logico-giuridici della decisione, e - a maggior ragione - quando i motivi di appello non abbiano riguardato elementi nuovi, ma si siano limitati a prospettare circostanze già esaminate e chiarite nella decisione di primo grado, in risposta ai quali è consentita anche la motivazione per relationem, sempre che tale rinvio non comporti una sottrazione alle puntuali censure prospettate in sede di impugnazione. I ricorrenti non si confrontano, compiutamente, con la "ratio decidendi" delle sentenze di merito, che - contrariamente a quanto assunto nell'unico motivo dell'atto d'impugnazione - sono concordi nell'attribuire al contratto di cessione di ramo d'azienda connotazione distrattiva, in quanto proiettata nel più ampio progetto di accantonamento della società - in qualche modo e almeno in parte suffragata dalle proposizioni contenute nell' appello a suo tempo promosso contro la sentenza di primo grado che, infatti, aveva precisato che "il prezzo della cessione era di complessivi euro 218.583" e non di euro 149.875,56, perché comprensivo di un accollo di debiti nei confronti dei lavoratori dipendenti, il cui adempimento, tuttavia, non è stato dimostrato, tanto che le argomentazioni del ricorso per cassazione fanno nuovamente riferimento alla somma di euro 149.875,56 quale oggetto della relativa pattuizione ("...i pagamenti sono stati riscontrati dal teste M.Ilo Cucumia che ha valutato direttamente la contabilità"). La pronuncia del tribunale - pagg. 1-3 - ha osservato che il negozio traslativo del ramo di azienda commerciale - esaminato dunque alla luce dell'altra operazione di natura sostanzialmente dissipativa del capannone, svolta nel medesimo torno di tempo, per la quale è poi intervenuta condanna irrevocabile per il delitto di sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte - ed "avente ad oggetto l'esercizio dell'attività di esecuzione di opere nel settore dei lavori pubblici" è intercorso tra parti strettamente correlate, con la costituzione ad hoc di 2 società riconducibili al medesimo contesto familiare ed organizzativo, facente capo agli imputati medesimi;
in altre parole, il management dell'impresa poi fallita si è risolto, in una fase di dissesto, a disnnettere integralmente i fattori produttivi dell'attività - di cui facevano parte i beni strumentali, tra i quali il capannone di Bolano, oggetto di una vendita simulata in frode all'Erario - in pregiudizio del ceto creditorio, dirottandoli a proprio favore attraverso la creazione di persone giuridiche destinate a proseguirne, per quanto possibile, la parte "buona", potenzialmente foriera di utili. Pertanto, la sentenza del primo giudice non ha affatto valutato la congruità delle somme corrisposte per il trasferimento del ramo aziendale - euro 149.875,56 - e la sentenza impugnata, a sua volta, ha coerentemente osservato che "non risulta in alcun modo reintegrato il patrimonio della società", rimarcando la necessità di un inquadramento globale delle due operazioni, distinte solo sul piano formale, ma in realtà unitariamente caratterizzate da un disegno spoliativo di lampante rilevanza penale, attraverso il quale la società è stata definitivamente "parcheggiata" senza futuro, messa in liquidazione e abbandonata al destino del fallimento. E quando tutti i fattori aziendali, potenzialmente idonei a generare avviamento - che ne incorpora, a sua volta, la complessiva attitudine a creare reddito - siano oggetto di distacco, in assenza di adeguata contropartita, ben si configura il delitto di bancarotta fraudolenta patrimoniale per distrazione ex art. 216 primo comma n. 1 I.f. (cfr. Cass. Sez. 5, n. 5357 del 30/11/2017, Sirna, Rv. 272108, che ha richiamato sez. 5, n. 3817 del 11/12/2012 e sez. 5, n. 8598 del 24/05/1982, Rv. 155357). 2.Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., alla declaratoria di inammissibilità del ricorso, conseguono la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento e, non potendosi escludere profili di colpa nella formulazione dei motivi, anche al versamento della somma di euro 3000 a favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 04/10/2023 Il consigliere estensore nte
udita la relazione svolta dal Consigliere TIZIANO MASINI;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore LUIGI GIORDANO che ha concluso chiedendo Il Procuratore Generale, nella persona di GIORDANO LUIGI, conclude per il rigetto dei ricorsi. udito il difensore Il difensore dei ricorrenti avvocato Lupinacci, insiste per raccoglimento del ricorso. \'‘is Penale Sent. Sez. 5 Num. 42418 Anno 2023 Presidente: SABEONE GERARDO Relatore: MASINI TIZIANO Data Udienza: 04/10/2023 Ritenuto in fatto La Corte d'appello di Genova, con sentenza del 27 febbraio 2023, ha parzialmente riformato la sentenza del Tribunale della Spezia, che aveva condannato MA PI e DE ER alla pena di 3 anni di reclusione ciascuno, oltre alle sanzioni accessorie, per il delitto di cui agli artt. 216 comma 1 e 223 comma 1 r.d. n. 267/42, commesso, rispettivamente, in qualità di amministratore unico e di socio della FINCHIARA PROGETTI IN LIQUIDAZIONE S.R.L., dichiarata fallita il 17 luglio 2014. Più precisamente, il giudice di secondo grado ha dichiarato non doversi procedere nei confronti degli imputati in relazione alla contestazione di bancarotta per distrazione di un capannone sito in Bolano, perché fatto già giudicato con sentenza divenuta irrevocabile il 26/11/2020 e - ritenuta la continuazione tra il reato di bancarotta per distrazione del ramo d'azienda oggetto del giudizio, qualificato come più grave, e il reato di cui all'art. 11 L. n. 74 del 2000, giudicato con tale sentenza passata in giudicato - ha rideterminato la pena in 3 anni e 4 mesi di reclusione ciascuno, non senza revocare il beneficio della sospensione condizionale a loro concesso con una precedente sentenza di condanna del 9 ottobre 2018. 1.Avverso la sentenza della Corte territoriale hanno proposto ricorso per cassazione, con unico atto, i due imputati, che hanno articolato un solo motivo, collegato al vizio di insufficienza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione con riferimento all'affermazione di reità per il reato di bancarotta fraudolenta. Si dolgono, i suddetti, dell'incongruità delle ragioni espresse dalla Corte territoriale, sottostanti alla ritenuta sussistenza del delitto di bancarotta per distrazione del ramo d'azienda della fallita, consistente nell'attività di esecuzione di opere nel settore dei lavori pubblici, venduto alla FINCHIARA SERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA per il prezzo di euro 149.875,56, in quanto la sentenza di primo grado, dopo aver preso spunto dalla deposizione di un ufficiale di polizia giudiziaria, il m.11o Cucurnia, aveva affermato come fosse stato accertato che il corrispettivo era stato interamente corrisposto, sia pure in modo "surrogato", attraverso il dirottamento delle citate risorse al soddisfacimento di alcuni fornitori, creditori della impresa cedente;
mentre la sentenza d'appello - nel rispondere al motivo di gravame che obbiettava come, al più, avrebbe potuto ipotizzarsi il reato di bancarotta preferenziale (ormai prescritto) e dopo aver enunciato di condividere, per relationem, le riflessioni della sentenza del giudice di prime cure - aveva respinto la lagnanza sostenendo, in contrasto con le conclusioni rassegnate in primo grado, che non fosse stata fornita prova appagante del pagamento del tantundem della cessione d'azienda. Considerato in diritto Il ricorso è inammissibile perché aspecifico e manifestamente infondato. 1 1.Va in premessa rammentato che è inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi non specifici, ossia generici ed indeterminati, che ripropongono le stesse ragioni già esaminate e ritenute infondate dal giudice del gravame o che risultino carenti della necessaria correlazione tra le argomentazioni riportate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione (Cass. sez. 4, n. 18826 del 9/2/12); e che quando le sentenze di primo e secondo grado concordino nell'analisi e nella valutazione degli elementi di prova posti a fondamento delle rispettive decisioni, la struttura motivazionale della sentenza di appello si salda con quella precedente per formare un unico complessivo corpo argomentativo (Cass. sez.2, n.37925 del 12/6/19, E.; sez. 5, n.40005 del 7/3/14 Lubrano Di Giunno;
sez.3, n.44418 del 16/7/13, Argentieri;
sez.2, n. 5606 del 8/2/07, Conversa e altro). L'integrazione tra le due motivazioni si verifica allorchè i giudici di secondo grado abbiano esaminato le censure proposte dall'appellante con criteri omogenei rispetto a quelli utilizzati dal primo giudice e/o con frequenti riferimenti alle determinazioni ivi adottate o ai passaggi logico-giuridici della decisione, e - a maggior ragione - quando i motivi di appello non abbiano riguardato elementi nuovi, ma si siano limitati a prospettare circostanze già esaminate e chiarite nella decisione di primo grado, in risposta ai quali è consentita anche la motivazione per relationem, sempre che tale rinvio non comporti una sottrazione alle puntuali censure prospettate in sede di impugnazione. I ricorrenti non si confrontano, compiutamente, con la "ratio decidendi" delle sentenze di merito, che - contrariamente a quanto assunto nell'unico motivo dell'atto d'impugnazione - sono concordi nell'attribuire al contratto di cessione di ramo d'azienda connotazione distrattiva, in quanto proiettata nel più ampio progetto di accantonamento della società - in qualche modo e almeno in parte suffragata dalle proposizioni contenute nell' appello a suo tempo promosso contro la sentenza di primo grado che, infatti, aveva precisato che "il prezzo della cessione era di complessivi euro 218.583" e non di euro 149.875,56, perché comprensivo di un accollo di debiti nei confronti dei lavoratori dipendenti, il cui adempimento, tuttavia, non è stato dimostrato, tanto che le argomentazioni del ricorso per cassazione fanno nuovamente riferimento alla somma di euro 149.875,56 quale oggetto della relativa pattuizione ("...i pagamenti sono stati riscontrati dal teste M.Ilo Cucumia che ha valutato direttamente la contabilità"). La pronuncia del tribunale - pagg. 1-3 - ha osservato che il negozio traslativo del ramo di azienda commerciale - esaminato dunque alla luce dell'altra operazione di natura sostanzialmente dissipativa del capannone, svolta nel medesimo torno di tempo, per la quale è poi intervenuta condanna irrevocabile per il delitto di sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte - ed "avente ad oggetto l'esercizio dell'attività di esecuzione di opere nel settore dei lavori pubblici" è intercorso tra parti strettamente correlate, con la costituzione ad hoc di 2 società riconducibili al medesimo contesto familiare ed organizzativo, facente capo agli imputati medesimi;
in altre parole, il management dell'impresa poi fallita si è risolto, in una fase di dissesto, a disnnettere integralmente i fattori produttivi dell'attività - di cui facevano parte i beni strumentali, tra i quali il capannone di Bolano, oggetto di una vendita simulata in frode all'Erario - in pregiudizio del ceto creditorio, dirottandoli a proprio favore attraverso la creazione di persone giuridiche destinate a proseguirne, per quanto possibile, la parte "buona", potenzialmente foriera di utili. Pertanto, la sentenza del primo giudice non ha affatto valutato la congruità delle somme corrisposte per il trasferimento del ramo aziendale - euro 149.875,56 - e la sentenza impugnata, a sua volta, ha coerentemente osservato che "non risulta in alcun modo reintegrato il patrimonio della società", rimarcando la necessità di un inquadramento globale delle due operazioni, distinte solo sul piano formale, ma in realtà unitariamente caratterizzate da un disegno spoliativo di lampante rilevanza penale, attraverso il quale la società è stata definitivamente "parcheggiata" senza futuro, messa in liquidazione e abbandonata al destino del fallimento. E quando tutti i fattori aziendali, potenzialmente idonei a generare avviamento - che ne incorpora, a sua volta, la complessiva attitudine a creare reddito - siano oggetto di distacco, in assenza di adeguata contropartita, ben si configura il delitto di bancarotta fraudolenta patrimoniale per distrazione ex art. 216 primo comma n. 1 I.f. (cfr. Cass. Sez. 5, n. 5357 del 30/11/2017, Sirna, Rv. 272108, che ha richiamato sez. 5, n. 3817 del 11/12/2012 e sez. 5, n. 8598 del 24/05/1982, Rv. 155357). 2.Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., alla declaratoria di inammissibilità del ricorso, conseguono la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento e, non potendosi escludere profili di colpa nella formulazione dei motivi, anche al versamento della somma di euro 3000 a favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 04/10/2023 Il consigliere estensore nte