Sentenza 24 luglio 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 24/07/2003, n. 11500 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11500 |
| Data del deposito : | 24 luglio 2003 |
Testo completo
E D Z , O 6 A L L R 8 A 1 S 0 O T S A 1 B I A . I / T T UBBLICA ITALIANA R D 4 , R / A A 'A S 6 A X T E L 2 T S P E L O S E U R I P A D N B M L I D I I G S A 3 O T N R E 3 E A A T 8 T S D I I 7 E A R , 8 - . O E O 1 R NOME DEL POPOLO ITALIANO T G N 1 T T T 1 500/03 O S I I R A R I G M E D A R LA CORTE SU REM L O L E D SEZIONE TRIBUTARIA R.G.N.23198.99 25374 Composta dai Magistrati: Cron. PRESIDENTE Dott. UGO FAVARA Rep. Dott. MASSIMO ODDO CONSIGLIERE Ud. 23.1.03 Dott. VITTORIO GLAUCO EBNER CONSIGLIERE OGGETTO: lavoro Dott. VINCENZO DI NUBILA CONSIGLIERE rel. dipendente CONSIGLIERE Dott. GIANCOLA MARIA CRISTINA ritenute ha pronunciato la seguente decadenza CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SENTENZ CAMPIONE CIVILE sul ricorso proposto da: N. 67241 FI BE in atti generalizzato rappresentato e difeso dall'avv. Maurizio Zanchetti giusta procura in calce al ricorso, elett. dom. in Roma presso il medesimo, viale Medaglie d'Oro 176 ricorrente
contro
Ministero dell'Economia e delle Finanze e Direzione Regionale delle Entrate del Lazio, in persona del Ministro pro tempore>, rappresentato @ difeso 'ex lege' dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso il cui ufficio è domiciliato in Roma, via dei Portoghesi 12 205 intimato, controricorrente avversO la sentenza n. 175.20.98 in data 17.7.98 della Commissione Tributaria Regionale del Lazio, depositata in data 19.10.98; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 23 gennaio 2003 dal Consigliere dr. Vincenzo Di Nubila;
udito per il resistente l'avv. MANGIA;
udite le conclusioni del P.G. in persona del Sostituto Procuratore Generale dr. DARIO CAFIERO, il quale ha chiesto il rigetto del ricorso;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Ricorre per Cassazione il contribuente indicato in epigrafe, deducendo quattro motivi, avversO la sentenza con la quale la competente Commissione Tributaria Regionale rigettava l'appello di esso contribuente contro la sentenza di primo grado, la quale aveva ritenuto che 'interessato fosse decaduto dal diritto eventuale al rimborso delle somme versate a titolo di acconto Irpef dal datore di lavoro Alitalia Spa, sulle quote di indennità di trasferta e volo corrisposte a giugno, in occasione del pagamento dell'indennità operativa, e a dicembre, in occasione del pagamento della tredicesima mensilità. I giudici di merito ritenevano in proposito applicabile il termine decadenziale di cui all'art. 38 del D.P.R. n. 602.73; ed irrilevante ai fini della decorrenza di tale termine la circostanza che il contribuente si fosse originariamente rivolto al Pretore quale giudice del lavoro, con una controversia conclusa dalla pronuncia di incompetenza dell' autorità giudiziaria ordinaria, trattandosi di controversia devoluta alla giurisdizione tributaria. L'Amministrazione Finanziaria dello Stato resiste con controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE Col primo motivo del ricorso, il ricorrente deduce violazione e falsa applicazione, a sensi dell'art. 360 n. 3 CPC, dell'art. 38 del D. P.R. n. 602.73, sostenendo la tesi secondo cui nel caso di specie si sarebbe di fronte al versamento di imposta non dovuta, per carenza di potere impositivo. Il motivo è infondato. La giurisprudenza di questa Corte di Cassazione è pacifica nel sostenere a partire dalla sentenza 27.7.98 n. 7360 che in tema di rimborso delle imposte sui redditi, la locuzione inesistenza totale o parziale dell'obbligo di versamento>, di cui all' art. 38 cit., assoggettata a termine decadenziale di 18 mesi, riguarda anche il caso di pagamento eseguito erroneamente perchè non dovuto per carenza della supposta obbligazione tributaria, integrandosi così un indebito oggettivo. Il testuale tenore della norma non autorizza un'interpretazione diversa e, in particolare, non consente di distinguere tra versamenti diretti in relazione ai quali il contribuente faccia valere l'inesistenza dell'obbligo di versamento e quelli per i quali deduca l'inesistenza in concreto dell'obbligazione tributaria. Col secondo motivo del ricorso, il ricorrente deduce violazione e falsa applicazione, a sensi dell'art. 360 n. 3 CPC, degli artt. 37 e 38 D. P. R. n. 602.73, sostenendo l'applicabilità della prima norma citata e non della seconda, in quanto il versamento da parte del sostituto di imposta integrerebbe una ipotesi di trattenuta diretta da parte di cui il sostituto sarebbe la longa manus> e dell'amministrazione non un'ipotesi di versamento di imposta da parte del contribuente. Anche questa tesi è in contrasto con la giurisprudenza di questa Corte vedi sent. 20.11.92 n. 12404 secondo cui il versamento allo Stato, da parte del sostituto, delle trattenute operate costituisce un'ipotesi di 'versamento diretto' da parte del sostituto e non di 'trattenuta diretta' da parte dello Stato;
perciò la domanda di rimborso è soggetta al termine di decadenza di 18 mesi ( art. 38 cit.) e non al più lungo termine di prescrizione (art. 37 ). Con il terzo motivo del ricorso, il ricorrente deduce ancora violazione e falsa applicazione, a sensi dell'art. 360 n. 3 CPC, dell'art. 38 D.P.R. n. 602.73, sostenendo che la domanda di rimborso è comunque tempestiva anche in relazione al termine di 18 mesi. La tesi è infondata perchè in contrasto con l'esposizione dei fatti compiuta dallo stesso ricorrente, dato che la controversia veniva iniziata dinanzi al giudice del lavoro nel 1985, essa di concludeva nel 1994 con la declaratoria di difetto di giurisdizione del giudice ordinario, quindi il presunto credito è di molto anteriore. Si nota, incidentalmente, che solo con l'art. 34 della Legge n. 388.2000 il termine di decadenza 'de quo' è stato aumentato a 48 mesi, ma tale norma non ha effetto retroattivo. Con il quarto motivo del ricorso, il ricorrente deduce omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia, a sensi dell'art. 360 n. 5 CPC : solo nel 1994, con la pronuncia definitiva della Corte di Cassazione egli ebbe contezza giurisdizione che i.l rimborso doveva essere chiesto in sede di al giudice tributaria e in primo luogo allo Stato, non dinanzi ordinario nei confronti della (sola) Alitalia. Anche questa tesi infondata. L'errato inizio di una controversia dinanzi al giudice incompetente, e nei riguardi dell'Alitalia, non può sostituire la tempestiva presentazione dell'istanza all'Intendenza di Finanza, nè comportare una sorta di moratoria per la presentazione dell'istanza medesima all'ufficio legittimato. In definitiva, il ricorso deve essere rigettato. relazione allopinabilità della materia delGiusti motivi, contendere ed al comportamento processuale delle parti, consigliano la compensazione integrale delle spese. ΡΩΜ La CORTE SUPREMA CASSAZIONE rigetta il ricorso e compensa le spese del giudizio di legittimità. Così deciso in camera di consiglio, in Roma addi 23 gennaio 2003. R CANCELLIERE IL PRESIDENTEUg. Tavana *CO E Dott. UGO FAVARA N O I o Luigi Rittano Z d Bu 10 IL CONSIGLIERE ESTENSORE DEPOSITATO IN CANCELLERIA oggi, - 24 6 200 Dctt. VINCENZO DI NUBILA пиши IL/CANCELLIERE C1 do Luigi Riitano