CASS
Sentenza 21 novembre 2023
Sentenza 21 novembre 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 21/11/2023, n. 46799 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 46799 |
| Data del deposito : | 21 novembre 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da De OM RT, nata ad [...] il [...] avverso l'ordinanza del 01/06/2023 del Tribunale di Salerno;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Ercole Aprile;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Ercole Aprile;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale VI AD, che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso;
letta la memoria dell'avv. Luigi Cafaro, difensore della ricorrente, che ha concluso chiedendo l'annullamento della ordinanza impugnata. Penale Sent. Sez. 6 Num. 46799 Anno 2023 Presidente: DE AMICIS GAETANO Relatore: APRILE ERCOLE Data Udienza: 19/10/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con la ordinanza sopra indicata il Tribunale di Salerno, adito ai sensi dell'art. 309 cod. proc. pen., riformava parzialmente il provvedimento impugnato - disponendo nei riguardi di DE D'SS e RT De OM la sostituzione della misura della custodia cautelare in carcere, originariamente applicata, con quella degli arresti domiciliari - e confermava nel resto il medesimo provvedimento del • 19 maggio 2023 con il quale il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Vallo della Lucania aveva disposto l'applicazione della misura custodiale nei riguardi dei due prevenuti, sottoposti ad indagini in relazione ai reati di cui agli artt. 110 e 81 cod. pen., 73, commi 1 e 4, d.P.R. n. 309 del 1990 (capo a); 110 e 586-bis, comma 7, cod. pen. (capo b); 110 e 440, comma 3, cod. pen. (capo c): per avere - con fatti accertati in Perdifumo il 16 maggio 2023 - detenuto illegalmente 60 confezioni di sostanza anabolizzante del tipo nandrolone e 24 flaconi di GBL-gamnnabutirrolattone, sostanze stupefacenti ricomprese nella I e IV tabella allegate al citato d.P.R.; prodotto e commercializzato, attraverso canali non autorizzati, sostanze farnnacologicamente e biologicamente attive, anabolizzanti ad effetto dopante, ricomprese nelle classi indicate dalla legge n. 376 del 2000, idonee a modificare le condizioni psicofisiche e biologiche dell'organismo, al fine di alterare le prestazioni agonistiche degli atleti ovvero a modificare i risultati dei controlli sull'uso di farmaci;
ed ancora, adulterato e contraffatto sostanze medicinali, rendendole pericolose alla salute pubblica. 2. Avverso tale ordinanza ha presentato ricorso la De OM, con atto sottoscritto dal suo difensore, la quale - con un unico articolato punto - ha dedotto la violazione di legge, in relazione alle norme incriminatrici oggetto di addebito, per assenza dei relativi gravi indizi di colpevolezza e delle connesse esigenze . In particolare, il Tribunale del riesame aveva omesso di considerare: a) le sostanza dopanti (in specie il nandrolone) e il relativo materiale per il confezionamento erano detenute dal solo D'SS per farne consumo personale, per l'attività di body building;
b) nella fattispecie non era stato accertato che i prodotti sequestrati fossero stati contraffatti o adulterati, ovvero fossero pericolosi per la salute pubblica;
c) non era stato verificato se le sostanze dopanti fossero state cedute ovvero fossero state destinate alla cessione in favore di terzi atleti o sportivi frequentanti la palestra gestita dal D'SS (locali nei quali non era stata rinvenuta alcuna di quelle sostanze); d) il quantitativo delle sostanze dopanti e/o stupefacenti sequestrate (gran parte delle quali rimasta di natura imprecisata) non è tale da indicare che le stesse fossero 2 destinate allo spaccio o alla commercializzazione, anche tenuto conto che di alcune di quelle sostanze è legittima la detenzione;
e che non è stata sequestrata alcuna somma di denaro detenuta in maniera illecita;
e) gli elementi di prova acquisiti a carico del D'SS in altro procedimento penale riguardano altre vicende ed hanno un contenuto favorevole al prevenuto;
f) la De OM era entrata due o tre volte al massimo nei locali in cui erano state rinvenute le sostanze in sequestro;
g) la personalità degli indagati, incensurati, e il loro comportamento processuale escludono la riconoscibilità di un rischio di recidiva. 3. Il procedimento è stato trattato nell'odierna udienza in camera di consiglio con le forme e con le modalità di cui all'art. 23, commi 8 e 9, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, i cui effetti sono stati prorogati da numerose successive disposizioni, da ultimo dall'art. 94, comma 2, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, come introdotto dall'art. 5- duodecies del decreto legge 31 ottobre 2022, n. 162, convertito dalla legge 30 dicembre 2022, n. 199. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Ritiene la Corte che il ricorso presentato nell'interesse di RT De OM sia inammissibile. 2. Il motivo del ricorso - formulato in maniera unitaria con riferimento alla valutazione sia dei gravi indizi di colpevolezza, sia delle esigenze cautelari e dei criteri di scelta della misura - non supera il vaglio preliminare di ammissibilità perché presentato per fare valere ragioni diverse da quelle consentite dalla legge. È pacifico nella giurisprudenza di legittimità come il controllo dei provvedimenti di applicazione delle misure limitative della libertà personale sia diretto a verificare la congruenza e la coordinazione logica dell'apparato argomentativo che collega gli indizi di colpevolezza al giudizio di probabile colpevolezza dell'indagato, nonché il valore sintomatico degli indizi medesimi. Controllo che non può comportare un coinvolgimento del giudizio ricostruttivo del fatto e degli apprezzamenti del giudice di merito in ordine all'attendibilità delle fonti ed alla rilevanza e concludenza dei risultati del materiale probatorio, quando la motivazione sia adeguata, coerente ed esente da errori logici e giuridici. Questa Corte ha, dunque, il compito di verificare se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l'hanno indotto ad affermare la 3 gravità del quadro indiziario a carico dell'indagato, controllando la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie, nella peculiare prospettiva dei procedimenti incidentali de libertate (si veda, ex multis, Sez. 2, n. 27866 del 17/06/2019, Mazzelli, Rv. 276976). Alla luce di tali regulae iuris, bisogna riconoscere come, nel caso di specie, i giudici di merito , abbiano dato puntuale e logica contezza degli elementi indiziari sui quali si fonda il provvedimento cautelare, a tal fine valorizzando gli esiti delle investigazioni, da cui è stato possibile evincere come l'odierna ricorrente dovesse essere considerata concorrente nella commissione dei reati contestati, in quanto: a) la codetenzione delle sostanze è dimostrata dal fatto che, a fronte della ammissione del D'SS di esserne possessore, la De OM è stata vista entrare in diverse occasioni nei locali ove quelle sostanze erano custodite e, al momento dell'intervento dei finanzieri, era stata trovata a selezionare le droghe e a preparare singole confezioni di anabolizzanti;
b) la detenzione illegale aveva riguardato significativi quantitativi di nandrolone e di gammabutirrolattone, sostanze rientranti nell'elenco di quelle stupefacenti, di cui è vietata la disponibilità in assenza delle prescritte autorizzazioni;
c) la detenzione aveva riguardato rilevanti quantitativi di efedrina, di subutramina e di trembolone, sostanza anabolizzanti dopanti rientranti nell'elenco della legge n. 376 del 2000, e qualificate come vietate per il "doping" in attività agonistiche e amatoriali, perché idonee a ledere l'interesse alla salute sportiva;
in particolare la subutramina è certamente sostanza farmacologica ritirata dal commercio per plurimi casi di intossicazione, dunque sostanza sicuramente pericolosa per la salute pubblica, come tale capace di integrare gli estremi anche del concorrente delitto contro la salute pubblica (sulla esclusione della applicabilità del principio di specialità, v. Sez. 3, n. 26518 del 07/05/2008, Damonte, Rv. 240548 - v. pagg. 4-7, ord. impugn.). Da tanto il Collegio del riesame ha arguito, con un procedimento logico - contestato talora in termini molto generici - nel quale non è ravvisabile alcun vizio di manifesta illogicità, come l'odierna ricorrente dovesse essere considerata, a livello indiziario, concorrente nella commissione dei reati contestati: atteso che la destinazione allo spaccio delle sostanze stupefacenti e la commercializzazione organizzata e clandestina delle sostanze dopanti e farmacologiche potevano, allo stato, essere desunte, oltre che dai rilevanti quantitativi rinvenuti, dalla contestuale disponibilità di numerosi flaconi vuoti, di etichette pronte per l'applicazione su quei contenitori, vari bilancini elettronici, rilevanti quantitativi di sostanze eccipienti e da taglio, nonché di macchinari per la composizione e 4 produzione di compresse e capsule, materiale indicativo dello svolgimento di un'attività continuativa e con il supporto di un'organizzazione anche elementare (in questo senso, tra le molte, Sez. 3, n. 19198 del 28/02/2017, Forti, Rv. 269935). Dati tutti sulla cui valenza non aveva inciso la mancata individuazione di singoli acquirenti (così Sez. 3, n. 26289 del 14/05/2019, Battistelli, Rv. 276083); e che ragionevolmente sono stati considerati tali da escludere non solo che quelle sostanze fossero detenute per un consumo esclusivamente personale del D'SS, ma anche che i fatti accertati potessero essere considerati come di lieve entità. 3. Quanto alle doglianze inerenti alle esigenze cautelari e alla scelta della misura applicata, le censure formulate dalla difesa appaiono molto generiche, perché basate su un mero riferimento alla personalità dell'indagata e al comportamento processuale tenuto: dati, questi, considerati dal Tribunale del riesame che aveva aggiunto le valutazioni - con le quali la difesa ha sostanzialmente omesso di confrontarsi - delle specifiche modalità e circostanze della condotta, caratterizzate dalla eccezionale gravità dei fatti accertati e dal conseguente, concreto e attuale rischio che la prevenuta, se posta in libertà o sottoposta a misure qualificate da forme di più tenue controllo, possa tornare a commettere gravi delitti della stessa natura di quelli per i quali si procede (v. pagg.
7-8 ord. impugn.). 4. Segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed a quella di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equo fissare nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 19/10/2023
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Ercole Aprile;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Ercole Aprile;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale VI AD, che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso;
letta la memoria dell'avv. Luigi Cafaro, difensore della ricorrente, che ha concluso chiedendo l'annullamento della ordinanza impugnata. Penale Sent. Sez. 6 Num. 46799 Anno 2023 Presidente: DE AMICIS GAETANO Relatore: APRILE ERCOLE Data Udienza: 19/10/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con la ordinanza sopra indicata il Tribunale di Salerno, adito ai sensi dell'art. 309 cod. proc. pen., riformava parzialmente il provvedimento impugnato - disponendo nei riguardi di DE D'SS e RT De OM la sostituzione della misura della custodia cautelare in carcere, originariamente applicata, con quella degli arresti domiciliari - e confermava nel resto il medesimo provvedimento del • 19 maggio 2023 con il quale il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Vallo della Lucania aveva disposto l'applicazione della misura custodiale nei riguardi dei due prevenuti, sottoposti ad indagini in relazione ai reati di cui agli artt. 110 e 81 cod. pen., 73, commi 1 e 4, d.P.R. n. 309 del 1990 (capo a); 110 e 586-bis, comma 7, cod. pen. (capo b); 110 e 440, comma 3, cod. pen. (capo c): per avere - con fatti accertati in Perdifumo il 16 maggio 2023 - detenuto illegalmente 60 confezioni di sostanza anabolizzante del tipo nandrolone e 24 flaconi di GBL-gamnnabutirrolattone, sostanze stupefacenti ricomprese nella I e IV tabella allegate al citato d.P.R.; prodotto e commercializzato, attraverso canali non autorizzati, sostanze farnnacologicamente e biologicamente attive, anabolizzanti ad effetto dopante, ricomprese nelle classi indicate dalla legge n. 376 del 2000, idonee a modificare le condizioni psicofisiche e biologiche dell'organismo, al fine di alterare le prestazioni agonistiche degli atleti ovvero a modificare i risultati dei controlli sull'uso di farmaci;
ed ancora, adulterato e contraffatto sostanze medicinali, rendendole pericolose alla salute pubblica. 2. Avverso tale ordinanza ha presentato ricorso la De OM, con atto sottoscritto dal suo difensore, la quale - con un unico articolato punto - ha dedotto la violazione di legge, in relazione alle norme incriminatrici oggetto di addebito, per assenza dei relativi gravi indizi di colpevolezza e delle connesse esigenze . In particolare, il Tribunale del riesame aveva omesso di considerare: a) le sostanza dopanti (in specie il nandrolone) e il relativo materiale per il confezionamento erano detenute dal solo D'SS per farne consumo personale, per l'attività di body building;
b) nella fattispecie non era stato accertato che i prodotti sequestrati fossero stati contraffatti o adulterati, ovvero fossero pericolosi per la salute pubblica;
c) non era stato verificato se le sostanze dopanti fossero state cedute ovvero fossero state destinate alla cessione in favore di terzi atleti o sportivi frequentanti la palestra gestita dal D'SS (locali nei quali non era stata rinvenuta alcuna di quelle sostanze); d) il quantitativo delle sostanze dopanti e/o stupefacenti sequestrate (gran parte delle quali rimasta di natura imprecisata) non è tale da indicare che le stesse fossero 2 destinate allo spaccio o alla commercializzazione, anche tenuto conto che di alcune di quelle sostanze è legittima la detenzione;
e che non è stata sequestrata alcuna somma di denaro detenuta in maniera illecita;
e) gli elementi di prova acquisiti a carico del D'SS in altro procedimento penale riguardano altre vicende ed hanno un contenuto favorevole al prevenuto;
f) la De OM era entrata due o tre volte al massimo nei locali in cui erano state rinvenute le sostanze in sequestro;
g) la personalità degli indagati, incensurati, e il loro comportamento processuale escludono la riconoscibilità di un rischio di recidiva. 3. Il procedimento è stato trattato nell'odierna udienza in camera di consiglio con le forme e con le modalità di cui all'art. 23, commi 8 e 9, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, i cui effetti sono stati prorogati da numerose successive disposizioni, da ultimo dall'art. 94, comma 2, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, come introdotto dall'art. 5- duodecies del decreto legge 31 ottobre 2022, n. 162, convertito dalla legge 30 dicembre 2022, n. 199. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Ritiene la Corte che il ricorso presentato nell'interesse di RT De OM sia inammissibile. 2. Il motivo del ricorso - formulato in maniera unitaria con riferimento alla valutazione sia dei gravi indizi di colpevolezza, sia delle esigenze cautelari e dei criteri di scelta della misura - non supera il vaglio preliminare di ammissibilità perché presentato per fare valere ragioni diverse da quelle consentite dalla legge. È pacifico nella giurisprudenza di legittimità come il controllo dei provvedimenti di applicazione delle misure limitative della libertà personale sia diretto a verificare la congruenza e la coordinazione logica dell'apparato argomentativo che collega gli indizi di colpevolezza al giudizio di probabile colpevolezza dell'indagato, nonché il valore sintomatico degli indizi medesimi. Controllo che non può comportare un coinvolgimento del giudizio ricostruttivo del fatto e degli apprezzamenti del giudice di merito in ordine all'attendibilità delle fonti ed alla rilevanza e concludenza dei risultati del materiale probatorio, quando la motivazione sia adeguata, coerente ed esente da errori logici e giuridici. Questa Corte ha, dunque, il compito di verificare se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l'hanno indotto ad affermare la 3 gravità del quadro indiziario a carico dell'indagato, controllando la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie, nella peculiare prospettiva dei procedimenti incidentali de libertate (si veda, ex multis, Sez. 2, n. 27866 del 17/06/2019, Mazzelli, Rv. 276976). Alla luce di tali regulae iuris, bisogna riconoscere come, nel caso di specie, i giudici di merito , abbiano dato puntuale e logica contezza degli elementi indiziari sui quali si fonda il provvedimento cautelare, a tal fine valorizzando gli esiti delle investigazioni, da cui è stato possibile evincere come l'odierna ricorrente dovesse essere considerata concorrente nella commissione dei reati contestati, in quanto: a) la codetenzione delle sostanze è dimostrata dal fatto che, a fronte della ammissione del D'SS di esserne possessore, la De OM è stata vista entrare in diverse occasioni nei locali ove quelle sostanze erano custodite e, al momento dell'intervento dei finanzieri, era stata trovata a selezionare le droghe e a preparare singole confezioni di anabolizzanti;
b) la detenzione illegale aveva riguardato significativi quantitativi di nandrolone e di gammabutirrolattone, sostanze rientranti nell'elenco di quelle stupefacenti, di cui è vietata la disponibilità in assenza delle prescritte autorizzazioni;
c) la detenzione aveva riguardato rilevanti quantitativi di efedrina, di subutramina e di trembolone, sostanza anabolizzanti dopanti rientranti nell'elenco della legge n. 376 del 2000, e qualificate come vietate per il "doping" in attività agonistiche e amatoriali, perché idonee a ledere l'interesse alla salute sportiva;
in particolare la subutramina è certamente sostanza farmacologica ritirata dal commercio per plurimi casi di intossicazione, dunque sostanza sicuramente pericolosa per la salute pubblica, come tale capace di integrare gli estremi anche del concorrente delitto contro la salute pubblica (sulla esclusione della applicabilità del principio di specialità, v. Sez. 3, n. 26518 del 07/05/2008, Damonte, Rv. 240548 - v. pagg. 4-7, ord. impugn.). Da tanto il Collegio del riesame ha arguito, con un procedimento logico - contestato talora in termini molto generici - nel quale non è ravvisabile alcun vizio di manifesta illogicità, come l'odierna ricorrente dovesse essere considerata, a livello indiziario, concorrente nella commissione dei reati contestati: atteso che la destinazione allo spaccio delle sostanze stupefacenti e la commercializzazione organizzata e clandestina delle sostanze dopanti e farmacologiche potevano, allo stato, essere desunte, oltre che dai rilevanti quantitativi rinvenuti, dalla contestuale disponibilità di numerosi flaconi vuoti, di etichette pronte per l'applicazione su quei contenitori, vari bilancini elettronici, rilevanti quantitativi di sostanze eccipienti e da taglio, nonché di macchinari per la composizione e 4 produzione di compresse e capsule, materiale indicativo dello svolgimento di un'attività continuativa e con il supporto di un'organizzazione anche elementare (in questo senso, tra le molte, Sez. 3, n. 19198 del 28/02/2017, Forti, Rv. 269935). Dati tutti sulla cui valenza non aveva inciso la mancata individuazione di singoli acquirenti (così Sez. 3, n. 26289 del 14/05/2019, Battistelli, Rv. 276083); e che ragionevolmente sono stati considerati tali da escludere non solo che quelle sostanze fossero detenute per un consumo esclusivamente personale del D'SS, ma anche che i fatti accertati potessero essere considerati come di lieve entità. 3. Quanto alle doglianze inerenti alle esigenze cautelari e alla scelta della misura applicata, le censure formulate dalla difesa appaiono molto generiche, perché basate su un mero riferimento alla personalità dell'indagata e al comportamento processuale tenuto: dati, questi, considerati dal Tribunale del riesame che aveva aggiunto le valutazioni - con le quali la difesa ha sostanzialmente omesso di confrontarsi - delle specifiche modalità e circostanze della condotta, caratterizzate dalla eccezionale gravità dei fatti accertati e dal conseguente, concreto e attuale rischio che la prevenuta, se posta in libertà o sottoposta a misure qualificate da forme di più tenue controllo, possa tornare a commettere gravi delitti della stessa natura di quelli per i quali si procede (v. pagg.
7-8 ord. impugn.). 4. Segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed a quella di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equo fissare nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 19/10/2023