Sentenza 9 febbraio 2016
Massime • 1
In tema di sequestro preventivo, il proprietario di una cosa sequestrata, data in locazione a terzi, è legittimato a proporre istanza di riesame, in quanto la "res" rimane nella sua disponibilità giuridica, messa in pericolo dalla emissione di misure cautelari funzionali all'adozione di uno strumento, quale la confisca penale, idoneo a determinare la definitiva ablazione del bene.
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 09/02/2016, n. 44901 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 44901 |
| Data del deposito : | 9 febbraio 2016 |
Testo completo
44 9 0 1 / 1 6 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA PENALE UDIENZA IN CAMERA Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: DI CONSIGLIO del 9 Dott. ROSI Elisabetta Presidente febbraio 2016 Consigliere Dott. MANZON Enrico SENTENZA N. 313 Dott. SOCCI Angelo Matteo Consigliere Dott. ACETO Aldo Consigliere Consigliere rel. Dott. GENTILI Andrea REGISTRO GENERALE n. 33755 del 2015 ha pronunciato la seguente: SENTENZA sul ricorso proposto da: FRAER Leasing Spa, in persona del suo legale rappresentante;
avverso l'ordinanza del Tribunale di Ancona del 26 giugno 2015; letti gli atti di causa, ordinanza impugnata e il ricorso introduttivo;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Andrea GENTILI;
sentito il PM, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. Giulio ROMANO, il quale ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;
sentito, altresì, per la parte ricorrente, l'avv. Domenico PULITANO', del foro di Milano, in sostituzione dell'avv. Mario ZANCHETTI, del foro di Milano, che ha insistito per l'accoglimento del ricorso. 1 RITENUTO IN FATTO Con ordinanza del 26 giugno 2015 il Tribunale di Ancona ha rigettato l'appello interposto da CA SC, in qualità di legale rappresentante della Fraer Leasing spa (in seguito FL), avverso l'ordinanza con la quale il Gip del Tribunale di Ancona aveva rigettato, il precedente 5 giugno 2015, la richiesta di revoca del sequestro preventivo disposto in data 14 agosto 2014 a carico di un immobile in proprietà alla detta FL. Tale provvedimento cautelare era stato adottato nell'ambito di un'indagine a carico di AZ RG e AZ UC, cui è stato provvisoriamente contestato il reato di cui all'art. 11 del dlgs n. 74 del 2000 per avere, in qualità di amministratori della Conea srl, venduto, in data 23 febbraio 2011, onde sottrarsi alla azione esecutiva da parte della Amministrazione finanziaria, l'immobile de quo alla FL, la quale ha quindi provveduto a concederlo in leasing ad altra società riconducibile al predetti venditori, società che ha, a sua volta, locato il predetto immobile alla Conea, la quale è, pertanto, rimasta nella disponibilità dell'immobile in questione. Nel rigettare la impugnazione avverso il provvedimento del Gip il Tribunale di Ancona ha, in sintesi, rilevato che FL era a conoscenza della riconducibilità agli indagati AZ delle due società con cui la stessa ha trattato e del fatto che lo schema contrattuale posto in essere non era AN riconducibile all'ordinario tipo del sale and lease back, posto che in questo caso il soggetto materialmente utilizzatore del bene non era lo stesso che lo aveva ottenuto in leasing ma era un ulteriore soggetto, nonché della situazione debitoria di costoro nei confronti dell'erario, sicché, ad avviso del Tribunale, essa era, in definitiva, coinvolta e consapevole del fine distrattivo cui era preordinato il complesso meccanismo negoziale posto in essere. Ha interposto ricorso per cassazione il SC, nella ricordata qualità, rivendicando in via preliminare la propria legittimazione ad impugnare;
nel merito il ricorrente ha dedotto la violazione dell'art. 322-ter cod. pen., per essere stato il sequestro, funzionale alla confisca per equivalente, disposto a carico di beni riconducibili ad un terzo rispetto ai soggetti indagati, senza che a tale terzo sia stato contestato alcunché in sede penale;
in via subordinata era dedotta la illegittimità della ordinanza, sempre sotto il profilo della violazione di legge, per essere stato disposto il sequestro per un importo superiore all'importo del profitto ipoteticamente conseguito dagli indagati per effetto della commissione del reato. 2 In data 3 febbraio 2016 la difesa del ricorrente ha depositato una breve memoria illustrativa nella quale ha ricapitolato le ragioni della impugnazione. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è, per come di seguito dimostrato, risultato fondato e, pertanto, lo stesso deve essere accolto con l'adozione dei provvedimento infra meglio precisati. Va preliminarmente riaffermata, conformemente ai rilievi del ricorrente, la sua piena legittimazione, in quanto terzo titolare di un diritto reale sul bene oggetto di sequestro preventivo, ad adire il giudice dell'appello cautelare e, quindi, all'occorrenza questa Corte, onde ottenere, previa la caducazione della misura cautelare, la libera disponibilità del bene in discorso (Corte di cassazione, Sezione VI penale, 30 ottobre 1997, n. 3975). Ritiene al riguardo, infatti, questa Corte di dovere disattendere quanto, in tempi relativamente recenti, sostenuto da questa stessa Sezione, allorché si è sostenuta la carenza di legittimazione del proprietario di un bene caduto in sequestro, a richiedere il riesame del provvedimento cautelare, laddove il bene in questione fosse stato comunque detenuto da un terzo per effetto di un contratto di locazione, posto che, data la cessione della disponibilità del bene al detto terzo, il titolare non ne sarebbe comunque rientrato in possesso anche in caso di favorevole esperimento del riesame cautelare (Corte di cassazione, Sezione III penale, 14 ottobre 2013, n. 41144). L'arresto richiamato, infatti, parrebbe porre su di uno stesso piano la AV materiale disponibilità del bene e la sua disponibilità nel senso giuridico, quale attribuzione tipica del diritto di proprietà, la quale, per un verso comporta anche la facoltà di cedere ad altri la mera detenzione del bene, senza che ne sia per questo menomata la disponibilità giuridica in capo al titolare del diritto dominicale sul bene, e che, per altro verso, è evidentemente messa in pericolo dalla adozione di misura cautelari strumentali alla confisca penale, essendo quest'ultimo strumento idoneo a determinare la definitiva ablazione del bene dal patrimonio del titolare ed il suo transito fra i beni pubblici;
misura quest'ultima che evidentemente legittima la immediata reazione giudiziaria di chi veda messa in pericolo l'integrità del proprio diritto sul bene. Fatta questa premessa rileva la Corte che, per il resto, la tematica oggetto del presente giudizio è quella attinente alla suscettibilità ad essere oggetto di confisca e quindi anche della misura strumentale a quest'ultima 3 del sequestro preventivo dei beni concessi in leasing in favore del soggetto indagato o comunque nella disponibilità di questo. Sul punto la giurisprudenza di questa Corte, dopo l'espressione di un atteggiamento radicalmente contrario alla rilevanza del fatto che il bene soggetto a sequestro fosse stato solamente concesso il leasing all'indagato e che, pertanto, fosse bensì nella sua disponibilità in base ad un titolo giuridico ma tale da non comportarne il pieno dominio (di tale atteggiamento è inequivocabile manifestazione il contenuto della sentenza n. 34722 del 2011, ove, in massima, si legge, onde legittimare il sequestro preventivo di un veicolo, concesso in leasing, condotto da persona in stato di ebbrezza, che "il bene detenuto in forza di contratto di leasing appartiene all'utilizzatore, cui è attribuita la materiale disponibilità del bene stesso ed il diritto di goderne e di disporne sulla base di un titolo che esclude i terzi": Corte di cassazione, Sezione I penale, 23 settembre 2011, n. 34722 e, conformemente a questa, si veda anche Corte di cassazione, Sezione IV penale, 18 marzo 2010, n. 10688), ha sostanzialmente mutato indirizzo, tanto che, in una fattispecie curiosamente assai simile a quella esaminata con le sentenze in precedenza ricordate, si è affermato, da parte delle Sezioni unite di questa Corte, che in tema di guida in stato di ebbrezza non è confiscabile il veicolo concesso in leasing all'utilizzatore dello stesso se il concedente, da ritenersi proprietario del mezzo, sia estraneo al reato (Corte di cassazione, Sezioni unite penali, 17 aprile 2012, n. 14484). Siffatto principio si è, a questo punto, definitivamente consolidato, come AV testimoniato, per richiamare solamente gli ultimi arresti in materia, dalla sentenza n. 4297 del 2013, ove si legge: "Il sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente, previsto dall'art. 322-ter cod. pen., non può avere ad oggetto beni che l'imputato detiene in virtù di un contratto di leasing, dovendo questi ultimi ritenersi appartenenti a terzi estranei al reato" (Corte di cassazione, Sezione Sezione VI penale, 29 gennaio 2013, n. 4297), ovvero dalla sentenza n. 31 del 2013: "In tema di reato per rifiuto di sottoporsi all'accertamento dello stato di ebbrezza mediante alcooltest, non è confiscabile il veicolo concesso in leasing se il proprietario del mezzo sia estraneo al reato" (Corte di cassazione, Sezione IV penale, 2 gennaio 2013, n. 31), o, infine, per concludere questa esemplificativa rassegna, dalla sentenza n. 1475 del 2012: "La società che ha concesso in leasing il veicolo utilizzato per il trasporto illecito di rifiuti è legittimata ad impugnare il rigetto dell'istanza di dissequestro e ad ottenere la restituzione del bene qualora sia in buona fede ed estranea al reato" (Corte di cassazione, Sezione III penale, 4 11 gennaio 2013, n. 1475 e, nello stesso senso anche: idem Sezione I penale, 15 novembre 2012, n. 44516). Nel caso in esame il Tribunale di Ancona ha inteso superare le strettoie in cui lo aveva evidentemente ridotto la doverosa applicazione dei consolidati principi sopraesposti sostenendo che la soggezione del bene in questione al sequestro preventivo strumentale alla successiva confisca per equivalente sarebbe giustificata dal fatto che la FL (recte: i suoi amministratori) sarebbe coinvolta o quantomeno a conoscenza del piano criminoso perseguito attraverso la cessione da parte del AZ, della quale, si badi, non risulta essere stata ritenuta dal citato Tribunale la natura meramente simulata, del cespite immobiliare oggetto di sequestro. Tale rilievo però, oltre ad essere frutto di una petizione di principio, in quanto fondato sul dato, apparentemente irrilevante, che l'utilizzatore del bene concesso in leasing da FL aveva, a sua volta concesso il bene in discorso in locazione ordinaria a chi lo aveva venduto ad FL, si scontra con la circostanza obbiettiva della quale il Tribunale di Ancona non si è dato alcun carico, in ciò manifestandosi la mera apparenza, e quindi la sua sindacabilità in questa sede, della motivazione addotta da tale organo giudiziario a sostegno della propria ordinanza che nessuno dei vertici amministrativi di FL risulta essere indagato unitamente al AZ ed in concorso con questo in ordine al reato di cui all'art. 11 del dlgs n. 74 del 2000, come, invece, sarebbe stato logico aspettarsi laddove si fosse ritenuto che fra il cedente ed l'acquirente del cespite in sequestro fosse intercorso un accordo fraudolento volto al sottrarre quest'ultimo alla azione esecutiva del Fisco. AV Viceversa il sequestro risulta essere stato eseguito su beni di spettanza di un soggetto non attinto da alcuna indagine e senza che sia emerso che la libera disponibilità del bene in capo all'attuale proprietario comporti di per sé l'aggravamento della situazione di pericolo conseguente al reato provvisoriamente contestato all'indagato (Corte di cassazione, Sezione IV penale, 19 febbraio 1999, n. 80), fattori questi che di per sé appaiono già idonei a far emergere la illegittimità della ordinanza impugnata la quale, invece, ha confermato la validità di un sequestro preventivo aventi le sopra esposte caratteristiche. All'accoglimento, senza rinvio, dell'ordinanza impugnata segue, quale diretta conseguenza, l'annullamento dell'originario decreto di sequestro emesso dal Gip del Tribunale di Ancona, nonché la restituzione di quanto in sequestro all'avente diritto. 5
PQM
Annulla senza rinvio la ordinanza impugnata, nonché il provvedimento del Gip del Tribunale di Ancona del 14 agosto 2014 e dispone la restituzione di quanto in sequestro alla Società ricorrente. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 626 cod. proc. pen. Così deciso in Roma, il 9 febbraio 2016 Il Consigliere estensore Il Presidenteпосленоко А шораршћа DEPOSITATA IN CANCELLERIA 25 OMT 2016 L CANCELLIERE Luana Martani 6