Sentenza 5 febbraio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 05/02/2001, n. 1591 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1591 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2001 |
Testo completo
C.C.58611 A E C 8 I N 8 L 9 O 1 B I . / Z B N ITALIANA A 4 U / A - T 0 1 5 9 1 /0 1 6 R P 2 U T B . S . B 9 I R L OGGETTO . 1 G L P / M . E 4 D T / R IVA: rettifica TE SUPREMA DI CASSAZIONE 6 L 2 E A T D T A N I I 1 i S ti: E R SEZIONE CIVILE V - TRIBUTARIA 3 N S 1 a T E M E E S E tr a . T is I A N J ag A A M M Presidente R.G. N. 14957/97 DELLI PRISCOLI Dott. Mario Cons. relatore Dott. Enrico PAPA Consigliere Cron. 3351 Dott. Giovanni PAOLINI Dott. Giuseppe MARZIALE Consigliere Rep. Ud.
8.11.2000 Consigliere Dott. Antonino DI BLASI ha pronunciato la seguente CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE SENTENZA Richiesta copia studio dal Sig. IL SOLE 24 sul ricorso iscritto al n. 14957 R.G. 1997, proposto per diritti L. 3000 da il 8 FEB. 2001 IL CANCELLIERE S.V.A.I. dei F.lli Recinelli S.n.c., in persona del legale LIKE 3000 rappresentante 'pro tempore', rappresentata e difesa, con CANCELLERIA procura datata 31 ottobre 1997 a margine del ricorso, dagli avv.ti prof. Dino VALENZA e Franco DI TEODORO, il primo CG066682 domicliatario in Roma alla via G. Ferrari 11;
- ricorrente -
E
contro
N O I Z A MINISTERO DELLE FINANZE, in persona del Ministro 'pro S S A E C tempore', rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello L I 8 I 1 D 8 A V 1 I M E E Stato, domiciliataria in Roma, alla via dei Portoghesi 12; C R N P 1 U O 1 S I - controricorrente E 6 P T R M 8 O C A 5 C . N I per la cassazione della sentenza della Commissione Tributaria Regionale dell'Abruzzo in data 14 ottobre 1996, depositata.com n. CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE 57 il 6 novembre 1996. Richiesta copia studio Uditi, nella pubblica udienza dell'8 novembre 2000: dal Sig. Di TEODORO per diritti L. 3.00.... - il Cons. Papa, che ha svolto la relazione della causa;
"34 EEB 200 - l'avv. La Porta per il controricorrente;
- il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. LIKE 3000 Vincenzo Gambardella, che ha concluso per il rigetto del CANCELLERIA ricorso. Svolgimento del processo L'Ufficio I.V.A. di Teramo, sulla scorta di un processo CG050785 verbale redatto dall'Ufficio II.DD. di Giulianova, rettificò (giusta avvisi nn. 809666 e 809667) le dichiarazioni della S.V.A.I. S.n.c. relative agli anni 1985 e 1986, ritenute infedeli, fra l'altro, per avere attribuito ai veicoli usati, venduti dalla Società a terzi, valori inferiori a quelli computati in sede di permuta con automezzi nuovi. Le impugnative della contribuente fondate sull'assunto della - prassi usuale di sopravvalutare il veicolo vecchio ritirato in permuta, così lucrando unicamente sulla vendita del 'nuovo' - furono, previa riunione, accolte sul punto dalla Commissione Tributaria di primo grado di Teramo, con decisione n. 101 del 23 novembre 1994. Accogliendo il gravame dell'Ufficio, la Commissione Tributaria Regionale dell'Abruzzo, con sentenza del 14 ottobre 1996 depositata col n. 57 il 6 novembre seguente, ha disatteso le argomentazioni difensive della contribuente, perché 2 non supportate da documentazione e, quindi, inidonee a fondare l'assunto di perdite mediamente del 40-50%, rispetto alla documentata valutazione in sede di permuta. Per la cassazione ricorre, articolando tre mezzi, la Società contribuente, con atto notificato - all'Ufficio, anche presso l'Avvocatura generale dello Stato il 14 novembre 1997, ed - illustrato da memoria. Resiste l'Amministrazione finanziaria, con controricorso notificato il 3 febbraio 1998. Motivi della decisione La Società ricorrente articola le seguenti censure: 1) violazione e falsa applicazione dei principi sull'onere della prova (art. 2697 c.c. in relazione al 360 n. 3 c.p.c.), risultando mera presunzione l'affermata tendenziale coincidenza, quanto meno, fra valutazione del veicolo usato - permutato con il nuovo e prezzo di rivendita, laddove la stessa Amministrazione ha riconosciuto (con la risoluzione 9/66 dell'8 febbraio 1979) che “le società concessionarie restano esposte all'alea dei commercianti in proprio, potendo conseguire un utile o una perdita in sede di realizzo", e l'assunto dell'ufficio impositore non ha ricevuto alcun riscontro documentale;
2) contraddittorietà della motivazione, per avere il giudice 'a quo', da un lato, affermato la mancata documentazione probatoria delle perdite asserite dalla Società, e, dall'altro, escluso come il - giudice di primo grado - l'omessa fatturazione nella rivendita di 3 automezzi usati, proprio sulla scorta della documentazione;
3) ulteriore vizio di motivazione, non potendosi attribuire valore all'incidenza quantitativa delle rivendite a prezzo inferiore rispetto alla valutazione, e non essendosi tenute nel debito conto le vendite effettuate 'a prezzo pieno', con considerazione globale del giusto guadagno e del raggiungimento del 'premio obiettivo' (per la vendita del 'nuovo'), avendo peraltro il giudice del merito confuso i concetti di 'valutazione' e di 'costo'. Oppone, l'Amministrazione finanziaria, l'infondatezza della impugnazione, in quanto: a) nella sentenza si dà ampia ragione dell'ammissibilità e rilevanza della dimostrazione in via presuntiva, e questa, una volta raggiunta, assurge al rango di prova (al pari di quella 'diretta'); b) il riferimento affermato contraddittorio - alla - mancanza di prova delle perdite va in effetti inteso nel senso della mancanza di una 'efficace (ed attendibile) prova'; c) sfugge al sindacato di legittimità il complessivo apprezzamento censurato con l'ultimo mezzo. Premessa l'inammissibilità del controricorso, notificato (il 3 febbraio 1998) oltre il termine fissato nell'art. 370 comma 1 c.p.c. (ricorso notificato il 14 novembre 1997), ritiene il collegio infondata l'impugnazione proposta. La controversia è incentrata sulla portata del principio dell'onere della prova e sull'atteggiarsi di quella per presunzioni, nella peculiare fattispecie della società concessionaria per la vendita d'autoveicoli che - come è documentato e, comunque, non -contestato abbia proceduto, in sede di permuta, a valutazioni del cd. 'usato' risultate superiori al prezzo di rivendita, attività ulteriore nella quale (secondo un'eventualità riconosciuta dalla stessa Amministrazione attraverso la risoluzione ministeriale richiamata dalla ricorrente) essa è rimasta esposta all'alea dei commercianti in proprio, finendo per subire una perdita in sede di realizzo. || giudice 'a quo', mentre ha ritenuto fondata la rettifica dell'ufficio, implicante fatturazione “ad un prezzo inferiore a quello di costo”, in presenza di elementi concreti di riscontro ai sensi dell'art. 54 comma 2 del d.P.R. 633/1972, ha sottolineato il difetto di "documentazione probatoria delle perdite”, a carico della contribuente. Quest'ultima -del quale i restanti si contrasta l'impostazione nel primo motivo rivelano spunti particolari -: sulla premessa dell'onere probatorio a carico dell'ufficio impositore, non adempiuto attraverso la mera presunzione di coincidenza fra "valutazione data dal concessionario al veicolo usato ritirato in permuta del nuovo" e "prezzo di realizzo”, lamenta la violazione dell'art. 2697 c.c. là dove il giudice del merito, da un lato, ha delegittimato il comportamento dell'odierna ricorrente col negar valore alla 'copiosa documentazione' esibita e ritenuta producente in prime cure e, dall'altro, ha dichiarato legittimo il comportamento dell'ufficio, "senza avere alcun riscontro documentale (finanziario, contabile o comunque cartaceo) di quanto asserito”. La censura è infondata. La conseguenza di fondo, tratta dal fatto noto per risalire al fatto ignorato, è quella secondo cui, dovendosi ritenere che il 5 concessionario rivende l'automezzo usato ad un prezzo almeno pari alla valutazione computata in sede di permuta, conoscendo la valutazione, è normalmente inattendibile l'importo inferiore del prezzo fatturato. Per rovesciare tali proposizioni, la Società, in via generale, relega nell'ambito del probabile la premessa maggiore addirittura assumendo, nella memoria illustrativa, un onere del fisco di "dimostrazione che le singole operazioni di rivendita delle auto usate avessero consentito alla società un introito maggiore (e di quanto?) di quello risultante dalla contabilità" e quindi, - attraverso il richiamo alla ripetuta risoluzione ministeriale, perviene al risultato di capovolgere la premessa medesima. Si tratta, in realtà, di due aspetti di unico fenomeno, tuttavia presentato in termini non accettabili dal punto di vista economico e, per conseguenza, tributario. Se è corretta l'impostazione secondo cui il concessionario- rivenditore, esposto all'alea del commerciante in proprio, può rivendere l'usato a prezzo inferiore rispetto alla valutazione in sede di permuta col nuovo, l'eventualità, lungi dall'assurgere a 'prassi usuale', costituisce materia di onere probatorio a carico del rivenditore medesimo. L'equiparazione al commerciante in proprio, infatti, va assunta nella sua interezza, onde, come non è ragionevole presumere che un commerciante venda normalmente sottocosto, così la (possibile) perdita in sede di realizzo va dal contribuente documentata. Non diversamente si dirà del concessionario- rivenditore, cui non è sufficiente invocare un generico usuale 6 comportamento di sopravvalutazione del veicolo permutato, dovendo restare a suo carico la dimostrazione della rivendita a prezzo inferiore. Onde - e con riguardo, altresì, al terzo motivo -, mentre la considerazione dell'incidenza percentuale delle rivendite 'in perdita' fa assumere maggior forza alla presunzione, la valutazione globale dei ricavi, da maggiorarsi del cd. 'premio obiettivo' per la vendita del 'nuovo', rientrava appunto nell'onere di documentazione del contribuente, dichiarato non assolto dal giudice 'a quo'. E la impostazione convalida, semmai, il rilievo di genericità dell'assunto difensivo, dal momento che, mentre l'ufficio ha ricostruito i ricavi in maniera del tutto ragionevole, la contribuente oppone un'assertiva di segno contrario, senza dimostrare a sua volta che l'esercizio della attività di rivendita, oltre a potersi ritenere 'compensato' da quello di concessionaria, avrebbe condotto a risultati globali tali da giustificare la permanenza sul mercato, avuto riguardo ai costi delle attività complessivamente considerate. Con il primo mezzo restano superati il successivo nonché gli spunti residui del terzo. Non è ravvisabile il vizio di motivazione, in realtà istituito fra l'omessa documentazione delle perdite affermata dal giudice 'a quo', e l'infondatezza dell'omessa fatturazione desunta dalla documentazione prodotta dalla Società ad opera del giudice di prime cure (richiamato nella sentenza impugnata, senza condividerne le argomentazioni, definite invece "vaghe e generiche, prive di fondamento giuridico"). Nemmeno sussiste sotto i restanti profili - dell'ultimo motivo - l'analogo difetto, quanto all'asserita confusione 7 tra 'valutazione' e 'costo' da parte del giudice 'a quo', posto che, in dipendenza appunto dell'equiparazione del concessionario-rivenditore al commerciante in proprio, i due termini finiscono per rivelarsi, sotto il profilo economico e, quindi, per i riflessi d'ordine tributario, equipollenti. Per ogni verso l'impugnazione dev'essere pertanto disattesa. Per il criterio della soccombenza, sono a carico della ricorrente le spese anticipate, per il giudizio di cassazione, da controparte, che si è validamente costituita ed ha partecipato alla discussione.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso;
condanna la ricorrente alle spese del giudizio di cassazione, liquidate in lire 2.600.000, di cui 2.500.000 per onorari, oltre quelle prenotate a debito. Così deciso in Roma, l'8 novembre 2000. II Cons. estensore II Presidente Enrico Papa - Mario Delli Priscoli - - CORTE Mario Allli Suncol مباشرت * CASSAZION IL CANCELLIERE C1 Arnaldo AN TO E N 6 8 O I 9 5 1 Z . / A 4 N DEPOSITATO IN CANCELLERIA / R - 6 A T 5 FEB. 2001 2 I S B I . R . Oggi R G . L A E P L IL/CANCELLIERE C . T R A D U Arnaldo ANA ё ев смоех . L A B B E A I D D T R I A E S I T 1 T N 3 R E 1 N S E E . I T S N A E A M