Sentenza 16 novembre 2007
Massime • 1
Sono utilizzabili a fini di indagine anche i documenti formati attraverso la raccolta illegale di informazioni, in quanto il divieto di utilizzazione disposto dall'art. 240, comma secondo, cod. proc. pen., nella versione novellata dal D.L. n. 259 del 2006, convertito nella L. n. 281 del 2006, si riferisce al loro contenuto e non esclude, pertanto, che la loro esistenza, le modalità della loro formazione e la definizione del loro contenuto come legale o illegale possano e debbano essere accertati mediante attività investigativa la quale può configurarsi come dovuta anche ai fini dell'esercizio dell'azione penale in ordine a quei reati che siano ipoteticamente riconducibili all'illegale raccolta di informazioni (nella specie, rivelazione del segreto di ufficio e associazione per delinquere finalizzata all'acquisizione di notizie e documenti contenenti notizie riservate, formati illegalmente).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 16/11/2007, n. 45566 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 45566 |
| Data del deposito : | 16 novembre 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Magistrati: Camera di consiglio
Dott. MOCALI Piero - Presidente - del 16/11/2007
Dott. SANTACROCE Giorgio - Consigliere - SENTENZA
Dott. SILVESTRI Giovanni - Consigliere - N. 3701
Dott. URBAN Giancarlo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CAVALLO Aldo - Consigliere - N. 020721/2007
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PUBBLICO MINISTERO PRESSO TRIBUNALE di (Ndr: testo originale non comprensibile);
nei confronti di:
1) NI AR, N. IL 22/04/1968;
avverso ORDINANZA del 27/04/2007 TRIB. LIBERTÀ di MILANO;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. URBAN Giancarlo;
sentite le conclusioni del P.G. Dott. GIALANELLA Antonio. OSSERVA
Con ordinanza del 27 aprile 2007 il Tribunale del Riesame di Milano in parziale accoglimento dell'istanza di riesame proposta nell'interesse di NI AR, indagato per associazione a delinquere (art. 416 c.p., capo A), utilizzazione di segreti di ufficio (art. 326 c.p., comma 3, capo D), corruzione per atti contrari ai doveri di ufficio (art. 319 c.p., capo F) annullava l'ordinanza del G.I.P. presso il Tribunale di Milano che aveva applicato nei suoi confronti la misura cautelare della custodia in carcere limitatamente al reato di cui al capo D e sostituiva la misura applicata per le altre imputazioni con quella degli arresti domiciliari.
La vicenda riguarda l'associazione finalizzata alla acquisizione di notizie costituenti segreti di ufficio attraverso la corruzione di pubblici ufficiali e la cessione di dette notizie al gruppo Telecom - LI e corrispondente appropriazione di denaro del gruppo medesimo. L'ipotesi di accusa indicava in NI UE il capofila della complessa organizzazione che faceva capo alla agenzia investigativa "Polis D'Istinto" e successivamente in BE MA, al quale facevano capo le società Global Security Service Inc. e Global Security Service s.r.l..
A seguito delle dichiarazioni confessorie rese dal BE, si appurava che una delle fonti di notizie riservate che potevano interessare il gruppo Telecom - LI era, appunto, l'odierno indagato NI AR, brigadiere dei Carabinieri e all'epoca referente informatico presso il comando provinciale di Prato. Lo stesso NI ammetteva di aver collaborato con il BE, sostenendo però che le notizie che passava erano desumibili da "fonti aperte", ossia non coperte da segreto e spesso ricavabili dalla consultazione di Internet.
Il Tribunale del Riesame rilevava che fonte principale di accusa nei confronti del NI era la chiamata in correità del BE, ma riteneva che sufficienti riscontri fossero individuabili soltanto in relazione ai capi relativi al reato associativo e dalla corruzione (capi A ed F), mentre escludeva l'ipotesi relativa alla divulgazione di notizie tratte dalle banche dati del SISDE delle quali è vietata la divulgazione (capo D).
A tal fine riteneva che ai sensi dell'art. 240 c.p.p., nel testo novellato dalla L. 20 novembre 2006, n. 281 il dossier "riservato" proveniente dal SISDE e acquisito nella fase delle indagini preliminari non soltanto non fosse utilizzabile ai fini della acquisizione di prova nel futuro giudizio di cognizione, ma non consentisse nemmeno di rilevare la presenza di indizi di rilievo ai fini previsti dall'art. 273 c.p.p., per l'applicazione di misure cautelari (nello stesso senso le sentenze dalla corte costituzionale n. 410 del 1998 e n. 487 del 2000). Quanto agli altri reati contestati (il reato associativo di cui ai capo A e i fatti di corruzione di cui al capo F), il Tribunale del Riesame ha riconosciuto la presenza di idonei riscontri nelle stesse parziali ammissioni rese dallo stesso indagato.
Il Tribunale del Riesame rilevava quindi la presenza di esigenze cautelari che potevano essere soddisfatte unicamente mediante l'applicazione di misure custodiali, vuoi in funzione della rilevante pericolosità sociale delle condotte contestate, vuoi del pericolo di inquinamento delle prove.
Avverso tale ordinanza propone ricorso il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Milano rilevando con unico motivo la violazione di legge in relazione alla mancata valutazione degli elementi indiziari rappresentati dalle note del SISDE acquisite nel corso delle indagini preliminari, ai limitati fino della valutazione della applicazione di misure cautelari: contrariamente a quanto ritenuto dal Tribunale del Riesame, infatti, non si tratta di valutare il contenuto del dossier, ma soltanto di verificare l'avvenuta consegna del materiale ad opera del NI. Si richiama quindi ampiamente il contenuto della sentenza di questa Corte di Cassazione in processo di identico contenuto, relativo al coimputato IN MA (Cass. Sez. 5, 13 marzo 2007, RV 236402). Si insiste quindi per l'annullamento dell'ordinanza. Il ricorso della Procura della Repubblica è fondato. Il divieto di utilizzazione processuale dei dossier formati illegalmente è posto dal legislatore in relazione al relativo "contenuto", in tal senso disponendo testualmente la norma e dovendosi tenere conto che la finalità del precetto è proprio quella di "rafforzare le misure di contrasto alla detenzione illegale di contenuti e dati relativi ad ...informazioni illegalmente raccolte" come sottolineato anche dal relatore GAMBESCIA durante i lavori preparatori (v. resoconto 24 ottobre 2006).
Nella stesura del decreto di conversione, inoltre, è caduto il divieto di utilizzare tali documenti come notizia di reato ed è scomparsa la locuzione che proibiva l'uso a fini processuali o investigativi.
Se ne deduce che l'uso processuale rimasto vietato è quello del contenuto dei documenti a fini diversi da quello investigativo, ossia vietata è certamente la utilizzazione di quanto desumibile da tali dossier, come fonte di prova o di indizio.
In altri termini, se il dossier descrivesse l'appartenenza di taluno ad una associazione sovversiva, quello che la legge vieta è che si usi tale documento come prova di tale appartenenza.
È innegabile, viceversa, che l'esistenza del dossier, le modalità della sua formazione e la definizione del suo contenuto come legale o meno sono fatti che possono e debbono essere accertati anche mediante attività investigativa la quale può configurarsi come "dovuta" anche ai fini dell'eventuale esercizio della azione penale per il reato ex art. 326 c.p., comma 4, formulato a carico del ricorrente o per dimostrare la sua partecipazione alla associazione finalizzata alla acquisizione di documenti contenenti notizie riservate, formati illegalmente (in tal senso: Cass. Sez. 5, 13 marzo 2007 ric. Mancini, RV 236402; si veda anche Cass. Sez. 1, 3 ottobre 2007 ric. Ferrari, sentenza n. 3189/07). L'ordinanza impugnata merita quindi di essere annullata in relazione al capo D della rubrica;
il Tribunale del Riesame, nel rivalutare gli aspetti di cui alla censura sopra illustrata, procederà di conseguenza a considerare la gravità della vicenda nel suo complesso anche ai fini delle esigenze cautelari.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione, Prima Sezione Penale, annulla l'ordinanza impugnata limitatamente al capo D della imputazione e rinvia per nuovo esame al Tribunale di Milano.
Così deciso in Roma, il 16 novembre 2007.
Depositato in Cancelleria il 5 dicembre 2007