CASS
Sentenza 19 settembre 2023
Sentenza 19 settembre 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 19/09/2023, n. 38277 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 38277 |
| Data del deposito : | 19 settembre 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: NZ US, nato NAPOLI il 11/02/1965 avverso l'ordinanza del 30/11/2022 del TRIBUNALE di TORRE ANNUNZIATA udita la relazione svolta dalla Consigliera TERESA LIUNI;
lette le conclusioni del Procuratore generale, FULVIO BALDI, il quale ha chiesto il rigetto del ricorso. Penale Sent. Sez. 1 Num. 38277 Anno 2023 Presidente: BONI MONICA Relatore: LIUNI TERESA Data Udienza: 14/03/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 30/11/2022 il giudice dell'esecuzione del Tribunale di Torre Annunziata ha rigettato la richiesta avanzata da US RA di rideterminazione della pena derivante dalla sentenza di condanna del medesimo Tribunale in data 4/10/2010 per il reato di cui all'art. 73 DPR n. 309 del 1990, relativo alla coltivazione di sostanza stupefacente del tipo marijuana e detenzione di semi di canapa indiana. Il giudice dell'esecuzione - richiamata la sentenza n. 32 del 2014 della Corte costituzionale, con la quale è stata dichiarata l'incostituzionalità degli articoli 4-bis e 4-vicies ter del D.L. 30 dicembre 2005, n. 272, convertito con modifiche dalla legge 21 febbraio 2006, n. 49, concernente il trattamento sanzionatorio unificato per le droghe leggere e per quelle pesanti, con la conseguente reviviscenza del trattamento sanzionatorio differenziato previsto dal d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309 - ha però rilevato che, nel caso in esame, la pena detentiva era stata interamente espiata, e non risultavano dal casellario ulteriori pene da espiare per reati commessi anteriormente al 2013 (onde imputare a tali reati la porzione di pena eventualmente da espungere, ai sensi dell'art. 657, comma 3, cod. proc. pen.), sicché ciò elideva l'interesse concreto dell'istante ad ottenere l'invocata rideterminazione della pena. 2. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore del condannato, avv. Salvatore Barbuto, deducendo violazione di legge penale e processuale concretizzata dall'inosservanza della nuova cornice edittale prevista per l'art. 73 DPR n. 309 del 1990, che, a seguito dell'intervento del Giudice delle Leggi, in tema di cosiddette droghe leggere tornava ad essere quella della reclusione da due a sei anni e della multa da C 5.164 ad C 77.468. Censura il ricorrente che il giudice dell'esecuzione - sebbene abbia riconosciuto in termini generali la possibilità di riesaminare la pena a seguito della declaratoria di incostituzionalità attuata con la sentenza n. 32 del 2014 - non abbia poi tratto le conseguenze di tale affermazione, ritenendo carente l'interesse del condannato a tale rideterminazione per essere stata la pena detentiva interamente espiata. Al contrario, tale interesse continua a sussistere, in quanto il rapporto esecutivo è ancora in atto, essendo ancora dovuta la pena pecuniaria - per la cui dimostrazione è stato allegato il provvedimento dell'Ufficio di sorveglianza che ha disposto la rateizzazione della multa di C 18.000 - e dunque potendo la pena essere rimodulata almeno in ordine a tale profilo. 2 CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato nei seguenti termini. Sussistono i denunciati vizi di legittimità, laddove il giudice dell'esecuzione ha respinto l'istanza di rideterminazione del trattamento sanzionatorio inflitto allo RA con la sentenza di cognizione, ritenendo che il rapporto esecutivo fosse ormai esaurito con l'espiazione completa della pena detentiva. 1.1. In primo luogo, va precisato che l'esecuzione di una condanna a pena detentiva e pecuniaria non può dirsi esaurita finché entrambe le specie di pena non siano state espiate/corrisposte. Invero, è stato già affermato da questa Corte che il rapporto esecutivo deve essere unitariamente riferito all'intero trattamento sanzionatorio, in coerenza con gli effetti della sentenza della Corte costituzionale n. 32 del 2014 che — diversamente da quanto accaduto con la più recente pronunzia n. 40 del 2019, pure afferente alla cornice edittale del reato ex art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 — hanno riguardato sia la reclusione che la multa. Ne consegue che risulta superata l'impostazione seguita nella sentenza di Sez. 1, n. 20248 del 19/10/2018 (citata nell'impugnato provvedimento), per approdare invece al diverso principio per cui «In tema di stupefacenti, sussiste l'interesse del condannato ad ottenere la rideterminazione in executivis della pena divenuta illegale a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 32 del 2014 qualora, pur interamente espiata la pena detentiva, non sia stata ancora eseguita quella pecuniaria contestualmente irrogata, atteso che, agli effetti dell'art. 30 della legge 11 marzo 1953, n. 87, il rapporto esecutivo si esaurisce soltanto con l'estinzione di entrambe tali pene» (Sez. 1, n. 13072 del 03/03/2020, Candido, Rv. 278893; conforme Sez. 5, n. 370 del 19/10/2021, dep. 2022, Pipicella, Rv. 282420). 1.2. Va aggiunto che, nel caso in cui resti da eseguire la sola pena pecuniaria, la rideterminazione ad opera del giudice dell'esecuzione deve investire anche quella detentiva, in funzione della eventuale commisurazione, nell'ipotesi di esecuzione di pene concorrenti, della pena residua da espiare (così Sez. 1, n. 13072 del 03/03/2020, Candido, Rv. 278893, citata). Nel caso in esame non si registra tale eventualità, in quanto il giudice dell'esecuzione ha già rilevato la inesistenza di ulteriori condanne da espiare per reati commessi anteriormente al 2013, così da non esservi luogo alla fungibilità ex art. 657, comma 3, cod. proc. pen. Resta tuttavia evidente la persistenza di un interesse concreto ed attuale del condannato a vedersi rideterminare la pena pecuniaria, al fine di ottenere la perequazione della multa alla stregua dei parametri ripristinati dalla declaratoria di incostituzionalità (peraltro, risulta 3 notevole il divario edittale tra il precedente regime e quello rispristinato con la sentenza della Corte costituzionale n. 32 del 2014). 2. Pertanto, l'ordinanza impugnata deve essere annullata con rinvio al giudice dell'esecuzione affinché esamini l'istanza di rideterminazione della pena pecuniaria ancora in esecuzione, secondo gli indicati principi di diritto e tenendo conto delle considerazioni svolte.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Torre Annunziata. Così deciso il giorno 14 marzo 2023 Il Consigliere estensore
lette le conclusioni del Procuratore generale, FULVIO BALDI, il quale ha chiesto il rigetto del ricorso. Penale Sent. Sez. 1 Num. 38277 Anno 2023 Presidente: BONI MONICA Relatore: LIUNI TERESA Data Udienza: 14/03/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 30/11/2022 il giudice dell'esecuzione del Tribunale di Torre Annunziata ha rigettato la richiesta avanzata da US RA di rideterminazione della pena derivante dalla sentenza di condanna del medesimo Tribunale in data 4/10/2010 per il reato di cui all'art. 73 DPR n. 309 del 1990, relativo alla coltivazione di sostanza stupefacente del tipo marijuana e detenzione di semi di canapa indiana. Il giudice dell'esecuzione - richiamata la sentenza n. 32 del 2014 della Corte costituzionale, con la quale è stata dichiarata l'incostituzionalità degli articoli 4-bis e 4-vicies ter del D.L. 30 dicembre 2005, n. 272, convertito con modifiche dalla legge 21 febbraio 2006, n. 49, concernente il trattamento sanzionatorio unificato per le droghe leggere e per quelle pesanti, con la conseguente reviviscenza del trattamento sanzionatorio differenziato previsto dal d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309 - ha però rilevato che, nel caso in esame, la pena detentiva era stata interamente espiata, e non risultavano dal casellario ulteriori pene da espiare per reati commessi anteriormente al 2013 (onde imputare a tali reati la porzione di pena eventualmente da espungere, ai sensi dell'art. 657, comma 3, cod. proc. pen.), sicché ciò elideva l'interesse concreto dell'istante ad ottenere l'invocata rideterminazione della pena. 2. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore del condannato, avv. Salvatore Barbuto, deducendo violazione di legge penale e processuale concretizzata dall'inosservanza della nuova cornice edittale prevista per l'art. 73 DPR n. 309 del 1990, che, a seguito dell'intervento del Giudice delle Leggi, in tema di cosiddette droghe leggere tornava ad essere quella della reclusione da due a sei anni e della multa da C 5.164 ad C 77.468. Censura il ricorrente che il giudice dell'esecuzione - sebbene abbia riconosciuto in termini generali la possibilità di riesaminare la pena a seguito della declaratoria di incostituzionalità attuata con la sentenza n. 32 del 2014 - non abbia poi tratto le conseguenze di tale affermazione, ritenendo carente l'interesse del condannato a tale rideterminazione per essere stata la pena detentiva interamente espiata. Al contrario, tale interesse continua a sussistere, in quanto il rapporto esecutivo è ancora in atto, essendo ancora dovuta la pena pecuniaria - per la cui dimostrazione è stato allegato il provvedimento dell'Ufficio di sorveglianza che ha disposto la rateizzazione della multa di C 18.000 - e dunque potendo la pena essere rimodulata almeno in ordine a tale profilo. 2 CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato nei seguenti termini. Sussistono i denunciati vizi di legittimità, laddove il giudice dell'esecuzione ha respinto l'istanza di rideterminazione del trattamento sanzionatorio inflitto allo RA con la sentenza di cognizione, ritenendo che il rapporto esecutivo fosse ormai esaurito con l'espiazione completa della pena detentiva. 1.1. In primo luogo, va precisato che l'esecuzione di una condanna a pena detentiva e pecuniaria non può dirsi esaurita finché entrambe le specie di pena non siano state espiate/corrisposte. Invero, è stato già affermato da questa Corte che il rapporto esecutivo deve essere unitariamente riferito all'intero trattamento sanzionatorio, in coerenza con gli effetti della sentenza della Corte costituzionale n. 32 del 2014 che — diversamente da quanto accaduto con la più recente pronunzia n. 40 del 2019, pure afferente alla cornice edittale del reato ex art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 — hanno riguardato sia la reclusione che la multa. Ne consegue che risulta superata l'impostazione seguita nella sentenza di Sez. 1, n. 20248 del 19/10/2018 (citata nell'impugnato provvedimento), per approdare invece al diverso principio per cui «In tema di stupefacenti, sussiste l'interesse del condannato ad ottenere la rideterminazione in executivis della pena divenuta illegale a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 32 del 2014 qualora, pur interamente espiata la pena detentiva, non sia stata ancora eseguita quella pecuniaria contestualmente irrogata, atteso che, agli effetti dell'art. 30 della legge 11 marzo 1953, n. 87, il rapporto esecutivo si esaurisce soltanto con l'estinzione di entrambe tali pene» (Sez. 1, n. 13072 del 03/03/2020, Candido, Rv. 278893; conforme Sez. 5, n. 370 del 19/10/2021, dep. 2022, Pipicella, Rv. 282420). 1.2. Va aggiunto che, nel caso in cui resti da eseguire la sola pena pecuniaria, la rideterminazione ad opera del giudice dell'esecuzione deve investire anche quella detentiva, in funzione della eventuale commisurazione, nell'ipotesi di esecuzione di pene concorrenti, della pena residua da espiare (così Sez. 1, n. 13072 del 03/03/2020, Candido, Rv. 278893, citata). Nel caso in esame non si registra tale eventualità, in quanto il giudice dell'esecuzione ha già rilevato la inesistenza di ulteriori condanne da espiare per reati commessi anteriormente al 2013, così da non esservi luogo alla fungibilità ex art. 657, comma 3, cod. proc. pen. Resta tuttavia evidente la persistenza di un interesse concreto ed attuale del condannato a vedersi rideterminare la pena pecuniaria, al fine di ottenere la perequazione della multa alla stregua dei parametri ripristinati dalla declaratoria di incostituzionalità (peraltro, risulta 3 notevole il divario edittale tra il precedente regime e quello rispristinato con la sentenza della Corte costituzionale n. 32 del 2014). 2. Pertanto, l'ordinanza impugnata deve essere annullata con rinvio al giudice dell'esecuzione affinché esamini l'istanza di rideterminazione della pena pecuniaria ancora in esecuzione, secondo gli indicati principi di diritto e tenendo conto delle considerazioni svolte.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Torre Annunziata. Così deciso il giorno 14 marzo 2023 Il Consigliere estensore