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Sentenza 5 febbraio 2026
Sentenza 5 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Foggia, sez. I, sentenza 05/02/2026, n. 212 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Foggia |
| Numero : | 212 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 212/2026
Depositata il 05/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di FOGGIA Sezione 1, riunita in udienza il 15/10/2025 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
D'ALESSIO ANTONIO, Giudice monocratico in data 15/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 391/2025 depositato il 07/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 CF_Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_2
Difeso da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Rodi Garganico - Indirizzo_1
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 118 TARI 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 735/2025 depositato il
15/10/2025
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: si riporta ai propri atti
Resistente/Appellato: si riporta ai propri atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Coma da atti depositati parti ricorrenti proponevano alla Corte Tributaria Provinciale di ricorsi avverso avviso di accertamento emesso e notificato dal Comune di Rodi Garganico per Tari annualità 2020/21.
Parte ricorrente lamenta l'omessa ed incongrua motivazione, mancata ricezione di avviso presupposto, omessa attività di raccolta operata dall'ente ed inidoneità del bene a produrre rifiuti.
Il Comune si costituisce e richiede rigettarsi il ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso merita accoglimento .
In via preliminare ed assorbente deve ribadirsi come l'atto impugnato sia effettivamente carente di motivazione congrua e sufficientemente esaustiva;
nella fattispecie in particolare – come sostenuto con sentenza n. 22489/15 della Corte di Cassazione – Sezione Tributaria– dall'esame dell'avviso non è dato sapere con sufficiente determinazione quale sia stato l'iter logico – giuridico che abbia determinato l'Ufficio accertatore a modificare gli importi e rettificare il valore dichiarato dei cespiti immobiliare ed individuare il valore venale dei predetti. La rappresentazione con mero sintetico schema tabellare, in via del generica dei parametri valutativi utilizzati costituisce, senza dubbio, dopo la ricezione di precedenti avvisi di pagamento e senza ulteriore specificazione, elemento insufficiente per determinante il fondamento esatto delle ulteriori pretesa impositiva. Sicchè l'assoluta carenza di questa indicazione rende non adeguatamente integrato il requisito della motivazione dell'atto impositivo, il tutto senza che siano evincibili nell'atto ogni altro possibile elemento di valutazione in grado di rendere sufficientemente comprensibile il percorso motivazionale adottato;
occorre, invero, ribadire che in tema di ICI, secondo principi applicabile anche all'IMU, l'obbligo motivazionale dell'accertamento deve ritenersi adempiuto quando il contribuente sia stato posto in grado di conoscere la pretesa tributaria nei suoi elementi essenziali e, quindi, di contestare efficacemente l'an ed il quantum dell'imposta, ed in particolare, il requisito motivazionale esige, oltre alla puntualizzazione degli estremi soggettivi ed oggettivi della posizione creditoria dedotta, l'indicazione dei fatti astrattamente giustificativi di essa, che consentano di delimitare l'ambito delle ragioni adducibili dall'ente impositore nell'eventuale successiva fase contenziosa, restando, poi, affidate al giudizio di impugnazione dell'atto le questioni riguardanti l'effettivo verificarsi dei fatti stessi e la loro idoneità a dare sostegno alla pretesa impositiva (cfr. Cass. n. 1694 del 24/01/2018;
Cass. n. 26431 del 08/11/2017).
In effetti negli atti impugnati, nella necessaria determinazione dei beni in dettaglio interessati dalla tassazione, si effettua solo un generico rinvio a precedenti avvisi di pagamento, ovvero un Avviso di accertamento n. 2935 del 22.05.2019, di cui tuttavia parti ricorrenti, in assenza di puntuale e contraria allegazione dell'Ente, eccepiscono fondatamente di non avere ricevuto personale consegna e conoscenza.
Tanto premesso accoglie il ricorso.
Spese compensate.
Foggia, 15/10/2025
P.Q.M.
Depositata il 05/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di FOGGIA Sezione 1, riunita in udienza il 15/10/2025 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
D'ALESSIO ANTONIO, Giudice monocratico in data 15/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 391/2025 depositato il 07/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 CF_Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_2
Difeso da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Rodi Garganico - Indirizzo_1
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 118 TARI 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 735/2025 depositato il
15/10/2025
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: si riporta ai propri atti
Resistente/Appellato: si riporta ai propri atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Coma da atti depositati parti ricorrenti proponevano alla Corte Tributaria Provinciale di ricorsi avverso avviso di accertamento emesso e notificato dal Comune di Rodi Garganico per Tari annualità 2020/21.
Parte ricorrente lamenta l'omessa ed incongrua motivazione, mancata ricezione di avviso presupposto, omessa attività di raccolta operata dall'ente ed inidoneità del bene a produrre rifiuti.
Il Comune si costituisce e richiede rigettarsi il ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso merita accoglimento .
In via preliminare ed assorbente deve ribadirsi come l'atto impugnato sia effettivamente carente di motivazione congrua e sufficientemente esaustiva;
nella fattispecie in particolare – come sostenuto con sentenza n. 22489/15 della Corte di Cassazione – Sezione Tributaria– dall'esame dell'avviso non è dato sapere con sufficiente determinazione quale sia stato l'iter logico – giuridico che abbia determinato l'Ufficio accertatore a modificare gli importi e rettificare il valore dichiarato dei cespiti immobiliare ed individuare il valore venale dei predetti. La rappresentazione con mero sintetico schema tabellare, in via del generica dei parametri valutativi utilizzati costituisce, senza dubbio, dopo la ricezione di precedenti avvisi di pagamento e senza ulteriore specificazione, elemento insufficiente per determinante il fondamento esatto delle ulteriori pretesa impositiva. Sicchè l'assoluta carenza di questa indicazione rende non adeguatamente integrato il requisito della motivazione dell'atto impositivo, il tutto senza che siano evincibili nell'atto ogni altro possibile elemento di valutazione in grado di rendere sufficientemente comprensibile il percorso motivazionale adottato;
occorre, invero, ribadire che in tema di ICI, secondo principi applicabile anche all'IMU, l'obbligo motivazionale dell'accertamento deve ritenersi adempiuto quando il contribuente sia stato posto in grado di conoscere la pretesa tributaria nei suoi elementi essenziali e, quindi, di contestare efficacemente l'an ed il quantum dell'imposta, ed in particolare, il requisito motivazionale esige, oltre alla puntualizzazione degli estremi soggettivi ed oggettivi della posizione creditoria dedotta, l'indicazione dei fatti astrattamente giustificativi di essa, che consentano di delimitare l'ambito delle ragioni adducibili dall'ente impositore nell'eventuale successiva fase contenziosa, restando, poi, affidate al giudizio di impugnazione dell'atto le questioni riguardanti l'effettivo verificarsi dei fatti stessi e la loro idoneità a dare sostegno alla pretesa impositiva (cfr. Cass. n. 1694 del 24/01/2018;
Cass. n. 26431 del 08/11/2017).
In effetti negli atti impugnati, nella necessaria determinazione dei beni in dettaglio interessati dalla tassazione, si effettua solo un generico rinvio a precedenti avvisi di pagamento, ovvero un Avviso di accertamento n. 2935 del 22.05.2019, di cui tuttavia parti ricorrenti, in assenza di puntuale e contraria allegazione dell'Ente, eccepiscono fondatamente di non avere ricevuto personale consegna e conoscenza.
Tanto premesso accoglie il ricorso.
Spese compensate.
Foggia, 15/10/2025
P.Q.M.