Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 07/07/2003, n. 10651
CASS
Sentenza 7 luglio 2003

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Il criterio di adeguamento automatico posto dall'art. 1, quinto comma, del decreto legge 16 maggio 1994 n. 299, convertito in legge 19 luglio 1994 n. 451, riguarda unicamente il trattamento straordinario di integrazione salariale e solo indirettamente, quanto alla rivalutabilità dei massimali del relativo trattamento, incide anche sull'indennità di mobilità; parimenti, tale adeguamento automatico non trova neppure applicazione al sussidio per i lavori socialmente utili, nel regime precedente all'art. 8, quinto comma, del decreto legislativo 1 dicembre 1997 n. 467, che ha esteso a tale sussidio "tutte le disposizioni in materia di mobilità e di indennità di mobilità". Nè tale esclusione suscita dubbi non manifestamente infondati di legittimità costituzionale, in riferimento agli art. 36 e 38 Cost., dato che il legislatore, non prevedendo l'efficacia retroattiva di tale ultima disposizione, ha operato le sue scelte di politica economica determinando discrezionalmente le risorse da destinare al finanziamento dei lavori socialmente utili e differendo nel tempo l'operatività del meccanismo di rivalutazione automatica.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 07/07/2003, n. 10651
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 10651
    Data del deposito : 7 luglio 2003

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