Sentenza 4 aprile 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 04/04/2001, n. 4996 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4996 |
| Data del deposito : | 4 aprile 2001 |
Testo completo
ce 62597 E N 1 6 O 8 TI 9 1 5 A / 4 R / T 6 S - UBBLICA ITALIANA 2 I . B G .R . E .P L R L YNE DEL POPOLO ITALIANO D A A 6%014.996 L R E D A B D T A E U I T TRIB T S A E 1 N N I 3 E Oggetto E 1 S R S . I E E IRPEF A N T 2109 THE JUTARIA Tributaria A M Riterate alle fack Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: citiem enten Dott. Giovanni OLLA Presidente R.G.N. 561/99 Cron...10692 Dott. Enrico PAPA Consigliere - Dott. Eugenio AMARI Consigliere Rep. Rel. Consigliere Ud. 17/01/01 Dott. Simonetta SOTGIU Dott. Salvatore DI PALMA - Consigliere ha pronunciato la seguente CORTE SUPREMA DI CASS ON: 14 CAMPIONE CI E SENTENZA N. 62597 sul ricorso proposto da: BURKE & NOVI TRADING SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIA MONTE DELLE GIOIE 24, presso lo studio dell'avvocato SCHWARZENBERG CLAUDIO, che la difende unitamente all'avvocato MAGNANI CORRADO, giusta delega in calce;
- ricorrente -
contro
MINISTERO DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO 2001 STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
33 -1- - controricorrente avverso la sentenza n. 73/97 della Commissione tributaria regionale di GENOVA, depositata il 12/11/97; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 17/01/01 dal Consigliere Dott. Simonetta SOTGIU;
udito per il ricorrente, l'Avvocato MAGNANI, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito per il resistente, l'Avvocato dello Stato CRISCUOLI, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Umberto APICE che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Distrettuale II.DD. di Genova ha L'Ufficio sensi dell'art. 26 V C. DPR 600/73, emesso ai avviso di accertamento nei confronti della Società UR & Novi Trading per omessa effettuazione di ritenuta alla fonte per £. 44.320.000= sulla somma di £. 295.470.000=, costituita da interessi passivi corrisposti dalla Società a soggetti non residenti nell'esercizio 1989. La Commissione Tributaria Regionale di Genova, con sentenza 12 novembre 1997, ha rigettato l'appello della contribuente, assu- mendo la corretta applicazione, nella specie, e del principio di competenza e del disposto di cui all'art. 26 5° comma del DPR 600 del 1973, che prevede il prelievo alla fonte del 15% a titolo di acconto, con obbligo di rivalsa, e della ritenuta a titolo d'imposta nella eguale misura del 15% se i percipienti sono soggetti residenti all'estero. Per la cassazione di tale sentenza, ha proposto ricorso la S.r.l. UR & Novi Trading, sulla base di tre motivi. Il Ministero delle Finanze resiste con
contro
- ricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE Col primo motivo di ricorso, adducendo omessa 3 pronuncia e violazione dell'art. 26 del DPR 600 del 1973, la ricorrente si duole che la Commissione totalmente ignorato la propriaRegionale abbia doglianza, relativa al fatto che parte degli interessi (pari a £. 192.976.750= su anticipazioni valutarie e a £. 17.974.785= su scoperti di conto corrente), per i quali è contestata l'omessa effettuazione di ritenuta alla fonte ex art. 26 del DPR 600 del 1973, sono stati pagati ad una AN italiana (la AN OR), e non sono quindi assoggettabili al prelievo relativo ai soggetti non residenti. Di tale doglianza non vi è nella sentenza impugnata né traccia, né tantomeno motiva- zione alcuna in ordine ad essa. thef Col secondo motivo, adducendo violazione dello art. 8 della Convenzione fra Italia e Germania 31 ottobre 1925 ratificata con legge 15 luglio 1926 n. 1866, la ricorrente sostiene che l'imposta sul reddito proveniente dall'impiego di capitali mobi- liari deve essere applicata, conformemente al dettato della citata Convenzione, soltanto nello Stato in cui il creditore (nella specie la AN HE & MA di Amburgo) ha la sua residenza, senza che ciò possa essere contrastato da circolari ministeriali, quali la n. 77 del 16 luglio 1977, 4 cui si è rifatta la sentenza impugnata. Col terzo motivo, ulteriormente adducendo la violazione dell'art. 26 V° c. del DPR 600 del 1973, la ricorrente sostiene che la ritenuta doveva essere in ogni caso applicata non sugli interessi di competenza dell'esercizio 1989, ma su quelli corrisposti al termine del finanziamento, nel 1990. Il primo motivo di ricorso è fondato. A fronte infatti delle specifiche censura della odierna ricorrente, sollevate in sede d'appello la esenzione dalla ritenuta di acconto degli interessi pagati in gran parte ad una AN ita- liana (£. 192.976.750= su anticipazioni valutarie effettuate dalla AN OR e £. 17.974.785= su scoperti di c/c presso la stessa AN), in relazione alla complessiva somma (£. 295.470.000=) che secondo la Commissione Regionale sarebbe stata pagata a titolo di interessi passivi ad una AN la Commissione Regionale non ha addottotedesca - alcuna argomentazione, né a sostegno dell'attri- buzione degli interessi pagati in Italia alla categoria di redditi da capitale, l'unica che avrebbe consentito la ritenuta alla fonte su interessi passivi pagati da una società, e quindi di regola esenti da tale ritenuta in quanto 5 relativi alla attività commerciale della società, né in relazione alla diversificazione della disciplina applicabile, ex art. 26 DPR 600 del 1973, alla ritenuta sugli interessi passivi da redditi da capitale, corrisposti a soggetti italiani, e interessi passivi corrisposti a sog- getti esteri. Su tali questioni la sentenza impugnata si è limitata a confermare la decisione della infatti Commissione Tributaria di primo grado che aveva ritenuto "tutti gli interessi passivi di £. 295.470.000= corrisposti dalla società per finan- ziamenti esteri" assoggettabili a ritenuta di thaf acconto (rectius: ritenuta d'imposta), riproducendo in proposito il contenuto del citato art. 26 e della Circolazione Ministeriale 77/12/81 del 1977, relativa alla interpretazione della Convenzione Italia Germania 31.10.1925. In tal modo il giudice d'appello si è sottratto all'obbligo di motivazione, non potendosi ritenere esaminati, neppure per implicito, motivi d'appello palesemente non affrontati e sui quali dovrà dunque fornite una riposta il giudice di rinvio. L'accoglimento del primo motivo di ricorso comporta l'assorbimento degli ulteriori motivi e la cassazione della sentenza impugnata, con rinvio degli atti, per un nuovo esame ad altra Sezione della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, che provvederà anche in ordine alle spese del presente grado di giudizio.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, dichiara assorbiti gli altri, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, ad altra Sezione della Commissione Tributaria Regionale della Liguria. Roma, 17 gennaio 2001 Il Relatore Il 3 residente From R " IL CANCELLIERE C1 NO AT DEPOSITATO IN CANCELLERIA -4 APR. 2001. Oggi IL CANCELLIERE C1 NO AT REGISTRAZIONE D.P.R. 26/4/1986 - N. 5 DA TAB. ALL. B DEL ESENTE RIA AI SENSI TA U 131 IB RIA TR . N TE A M 7