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Sentenza 23 gennaio 2026
Sentenza 23 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Salerno, sez. V, sentenza 23/01/2026, n. 405 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Salerno |
| Numero : | 405 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 405/2026
Depositata il 23/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SALERNO Sezione 5, riunita in udienza il 16/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
MARANO CATELLO, Presidente
RO GI, LA
FORTUNATO GIUSEPPE, Giudice
in data 16/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4733/2025 depositato il 10/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Salerno - Via San Leonardo, 242 84131 Salerno SA
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag. Entrate Direzione Provinciale Salerno - Via Degli Uffici Finanziari, 7 84134 Salerno SA
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 1002059005818466000 IVA-ALTRO
proposto da Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020230001679004000 2021
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto introduttivo ritualmente notificato, il sig. Ricorrente_1 ricorreva nei confronti della Agenzia delle Entrate-Direzione Provinciale di Salerno e della Agenzia delle Entrate-Riscossione per sentir dichiarare l'annullamento dell'intimazione di pagamento n. 100 2025 90058184 66/000, notificata in data
12.6.2025, con la quale, contestato l'omesso versamento degli importi indicati nella cartella di pagamento n. 1002030001679004000, gli veniva intimato il pagamento di euro 623.213,10 a titolo di risarcimento per danno erariale e di recupero di crediti, come sancito dalla Corte dei Conti-Sezione giurisdizionale della
Campania con sentenza n. 758/2021, depositata il 25.6.2021, che definiva i giudizi di responsabilità, iscritti ai nn. 71327 e 71763 (riuniti), promossi dalla Procura Regionale presso la predetta Sezione giurisdizionale nei confronti di esso ricorrente e di Nominativo_2.
A tal fine, eccepiva la illegittimità dell'atto impugnato, stante la erroneità della somma, non tenendosi conto nell'intimazione che al ricorrente, a seguito del sequestro penale per equivalente disposto dal Tribunale di Lagonegro, viene trattenuto un quinto dello stipendio.
Instauratosi il contraddittorio, provvedevano a costituirsi in giudizio entrambe le convenute Agenzie, le quali, preliminarmente, eccepivano la inammissibilità del ricorso, perché proposto tardivamente, ed il difetto di giurisdizione dell'adita Corte.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va senz'altro dichiarato, ai sensi dell'art. 2 d.lvo 546/1992, il difetto di giurisdizione dell'adita Corte.
Invero, la cartella di pagamento n. 1002030001679004000, sottesa all'impugnata intimazione di pagamento, non è inerente al versamento di tributi, bensì alla condanna al risarcimento per danno erariale sancita dalla Corte dei Conti-Sezione giurisdizionale della Campania. Pertanto, vertendosi in materia di attività riscossiva fondata sulle disposizioni previste nel d.lvo 174/2016 (codice di giustizia contabile) sussiste la giurisdizione della Corte dei Conti, nella ipotesi in cui si intenda proporre un'azione di accertamento negativo del debito
(art. 615 c.p.c.), o quella del Giudice ordinario in caso di controversie in materia di danni erariali promosse ai sensi del libro III del codice di procedura civile (esecuzione forzata).
Il ricorso – notificato alle controparti il 10.9.2025 - è altresì inammissibile per tardività. Infatti, poiché
l'intimazione di pagamento veniva notificata in data 10.6.2025, il ricorso andava notificato, ai sensi dell'art. 21, comma 1, d.lvo 546/1992, entro il termine ultimo del 9.9.2025.
Il regolamento delle spese di causa segue la soccombenza.
P.Q.M.
dichiara il difetto di giurisdizione della Corte di Giustizia Tributaria e, per l'effetto, ferme le eventuali preclusioni già maturate in relazione ai termini processuali nel passaggio da una giurisdizione all'altra, attribuisce alla ricorrente il termine previsto dall'art. 59 l. 69/2009 per la riassunzione della causa innanzi al
Giudice ordinario. Rigetta il ricorso nel resto e condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite, che liquida in euro 1.500,00, oltre oneri di legge se dovuti, in favore di ciascuna parte resistente.
Depositata il 23/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SALERNO Sezione 5, riunita in udienza il 16/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
MARANO CATELLO, Presidente
RO GI, LA
FORTUNATO GIUSEPPE, Giudice
in data 16/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4733/2025 depositato il 10/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Salerno - Via San Leonardo, 242 84131 Salerno SA
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag. Entrate Direzione Provinciale Salerno - Via Degli Uffici Finanziari, 7 84134 Salerno SA
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 1002059005818466000 IVA-ALTRO
proposto da Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020230001679004000 2021
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto introduttivo ritualmente notificato, il sig. Ricorrente_1 ricorreva nei confronti della Agenzia delle Entrate-Direzione Provinciale di Salerno e della Agenzia delle Entrate-Riscossione per sentir dichiarare l'annullamento dell'intimazione di pagamento n. 100 2025 90058184 66/000, notificata in data
12.6.2025, con la quale, contestato l'omesso versamento degli importi indicati nella cartella di pagamento n. 1002030001679004000, gli veniva intimato il pagamento di euro 623.213,10 a titolo di risarcimento per danno erariale e di recupero di crediti, come sancito dalla Corte dei Conti-Sezione giurisdizionale della
Campania con sentenza n. 758/2021, depositata il 25.6.2021, che definiva i giudizi di responsabilità, iscritti ai nn. 71327 e 71763 (riuniti), promossi dalla Procura Regionale presso la predetta Sezione giurisdizionale nei confronti di esso ricorrente e di Nominativo_2.
A tal fine, eccepiva la illegittimità dell'atto impugnato, stante la erroneità della somma, non tenendosi conto nell'intimazione che al ricorrente, a seguito del sequestro penale per equivalente disposto dal Tribunale di Lagonegro, viene trattenuto un quinto dello stipendio.
Instauratosi il contraddittorio, provvedevano a costituirsi in giudizio entrambe le convenute Agenzie, le quali, preliminarmente, eccepivano la inammissibilità del ricorso, perché proposto tardivamente, ed il difetto di giurisdizione dell'adita Corte.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va senz'altro dichiarato, ai sensi dell'art. 2 d.lvo 546/1992, il difetto di giurisdizione dell'adita Corte.
Invero, la cartella di pagamento n. 1002030001679004000, sottesa all'impugnata intimazione di pagamento, non è inerente al versamento di tributi, bensì alla condanna al risarcimento per danno erariale sancita dalla Corte dei Conti-Sezione giurisdizionale della Campania. Pertanto, vertendosi in materia di attività riscossiva fondata sulle disposizioni previste nel d.lvo 174/2016 (codice di giustizia contabile) sussiste la giurisdizione della Corte dei Conti, nella ipotesi in cui si intenda proporre un'azione di accertamento negativo del debito
(art. 615 c.p.c.), o quella del Giudice ordinario in caso di controversie in materia di danni erariali promosse ai sensi del libro III del codice di procedura civile (esecuzione forzata).
Il ricorso – notificato alle controparti il 10.9.2025 - è altresì inammissibile per tardività. Infatti, poiché
l'intimazione di pagamento veniva notificata in data 10.6.2025, il ricorso andava notificato, ai sensi dell'art. 21, comma 1, d.lvo 546/1992, entro il termine ultimo del 9.9.2025.
Il regolamento delle spese di causa segue la soccombenza.
P.Q.M.
dichiara il difetto di giurisdizione della Corte di Giustizia Tributaria e, per l'effetto, ferme le eventuali preclusioni già maturate in relazione ai termini processuali nel passaggio da una giurisdizione all'altra, attribuisce alla ricorrente il termine previsto dall'art. 59 l. 69/2009 per la riassunzione della causa innanzi al
Giudice ordinario. Rigetta il ricorso nel resto e condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite, che liquida in euro 1.500,00, oltre oneri di legge se dovuti, in favore di ciascuna parte resistente.