Articolo 11 della Legge 16 marzo 2001, n. 88
Articolo 10
Versione
18 aprile 2001
Art. 11. (Copertura finanziaria) 1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, ad eccezione dell'articolo 8, pari a lire 89.450 milioni annue a decorrere dall'anno 2001, si provvede, quanto a lire 60.000 milioni mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti iscritti nell'ambito dell'unita' previsionale di base 4.2.1.2 (cap. 7205) dello stato di previsione del Ministero dei trasporti e della navigazione per l'anno 2001 e successivi, intendendosi corrispondentemente ridotta l'autorizzazione di spesa di cui all' articolo 1, comma 1, lettera a), della legge 30 novembre 1998, n. 413 , quanto a lire 450 milioni mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti iscritti nell'ambito della medesima unita' previsionale di base 4.2.1.2. (cap. 7220) per l'anno 2001 e successivi, intendendosi corrispondentemente ridotta l'autorizzazione di spesa di cui all' articolo 4, comma 4, della legge 30 novembre 1998, n. 413 , e, quanto a lire 29.000 milioni mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti iscritti nell'ambito dell'unita' previsionale di base 4.1.2.10 (cap. 1618) dello stato di previsione del medesimo Ministero per l'anno 2001 e successivi, intendendosi corrispondentemente ridotta l'autorizzazione di spesa di cui all' articolo 1, comma 1, lettera c), della legge 31 luglio 1997, n. 261 . 2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Note all'art. 11, comma 1:
- Il testo dell'art. 1, comma 1, lettera a) e dell'art. 4, comma 4, della citata legge 30 novembre 1998, n. 413 , e' il seguente;
"Art. 1. - 1. Per consentire ulteriori interventi finalizzati al sostegno dell'industria cantieristica ed armatoriale, con l'attuazione delle misure previste dalla direttiva 90/684/CEE del Consiglio del 21 dicembre 1990 , e' autorizzata l'assunzione nel triennio 1998-2000 di:
a) limiti di impegno di durata quindicennale per gli interventi di cui agli articoli 3 e 4 del decreto-legge 24 dicembre 1993, n. 564 , convertito, dalla legge 22 febbraio 1994, n. 132 , in ragione di lire 10.000 milioni annue a decorrere dall'anno 1999 e di lire 60.000 milioni annue a decorrere dall'anno 2000;
"Art. 4. - Per le finalita' di cui al presente articolo e' autorizzato il limite di impegno quindicennale in ragione di lire 66.000 milioni annue a decorrere dall'anno 1999. Per la corresponsione delle somme di cui al comma 1, si applicano le procedure di cui alla legge 31 dicembre 1991, n 431 , e successive modificazioni.".
- Il testo dell'art. 1, comma 1, lettera c), della citata legge 31 luglio 1997, n. 261 , e' il seguente:
"Art. 1. - 1. Per consentire ulteriori interventi finalizzati al sostegno dell'industria cantieristica ed armatoriale, con l'attuazione delle misure previste dalla direttiva 87/167/CEE del Consiglio, del 26 gennaio 1987 , e dalla direttiva 90/684/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1990 , sono autorizzati nel triennio 1997-1999 i seguenti ulteriori limiti di impegno della durata massima di quindici anni:
a) - b) Omissis
c) per gli interventi di cui all' art. 10 del decreto-legge 24 dicembre 1993, n. 564 , convertito, dalla legge 22 febbraio 1994, n. 132 , in ragione di lire 40.000 milioni per l'anno 1997, 70.000 milioni per l'anno 1998 e 75.000 milioni per l'anno 1999.
Entrata in vigore il 18 aprile 2001
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