Art. 11. (Copertura finanziaria) 1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, ad eccezione dell'articolo 8, pari a lire 89.450 milioni annue a decorrere dall'anno 2001, si provvede, quanto a lire 60.000 milioni mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti iscritti nell'ambito dell'unita' previsionale di base 4.2.1.2 (cap. 7205) dello stato di previsione del Ministero dei trasporti e della navigazione per l'anno 2001 e successivi, intendendosi corrispondentemente ridotta l'autorizzazione di spesa di cui all' articolo 1, comma 1, lettera a), della legge 30 novembre 1998, n. 413 , quanto a lire 450 milioni mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti iscritti nell'ambito della medesima unita' previsionale di base 4.2.1.2. (cap. 7220) per l'anno 2001 e successivi, intendendosi corrispondentemente ridotta l'autorizzazione di spesa di cui all' articolo 4, comma 4, della legge 30 novembre 1998, n. 413 , e, quanto a lire 29.000 milioni mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti iscritti nell'ambito dell'unita' previsionale di base 4.1.2.10 (cap. 1618) dello stato di previsione del medesimo Ministero per l'anno 2001 e successivi, intendendosi corrispondentemente ridotta l'autorizzazione di spesa di cui all' articolo 1, comma 1, lettera c), della legge 31 luglio 1997, n. 261 . 2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Note all'art. 11, comma 1:
- Il testo dell'art. 1, comma 1, lettera a) e dell'art. 4, comma 4, della citata legge 30 novembre 1998, n. 413 , e' il seguente;
"Art. 1. - 1. Per consentire ulteriori interventi finalizzati al sostegno dell'industria cantieristica ed armatoriale, con l'attuazione delle misure previste dalla direttiva 90/684/CEE del Consiglio del 21 dicembre 1990 , e' autorizzata l'assunzione nel triennio 1998-2000 di:
a) limiti di impegno di durata quindicennale per gli interventi di cui agli articoli 3 e 4 del decreto-legge 24 dicembre 1993, n. 564 , convertito, dalla legge 22 febbraio 1994, n. 132 , in ragione di lire 10.000 milioni annue a decorrere dall'anno 1999 e di lire 60.000 milioni annue a decorrere dall'anno 2000;
"Art. 4. - Per le finalita' di cui al presente articolo e' autorizzato il limite di impegno quindicennale in ragione di lire 66.000 milioni annue a decorrere dall'anno 1999. Per la corresponsione delle somme di cui al comma 1, si applicano le procedure di cui alla legge 31 dicembre 1991, n 431 , e successive modificazioni.".
- Il testo dell'art. 1, comma 1, lettera c), della citata legge 31 luglio 1997, n. 261 , e' il seguente:
"Art. 1. - 1. Per consentire ulteriori interventi finalizzati al sostegno dell'industria cantieristica ed armatoriale, con l'attuazione delle misure previste dalla direttiva 87/167/CEE del Consiglio, del 26 gennaio 1987 , e dalla direttiva 90/684/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1990 , sono autorizzati nel triennio 1997-1999 i seguenti ulteriori limiti di impegno della durata massima di quindici anni:
a) - b) Omissis
c) per gli interventi di cui all' art. 10 del decreto-legge 24 dicembre 1993, n. 564 , convertito, dalla legge 22 febbraio 1994, n. 132 , in ragione di lire 40.000 milioni per l'anno 1997, 70.000 milioni per l'anno 1998 e 75.000 milioni per l'anno 1999.
Note all'art. 11, comma 1:
- Il testo dell'art. 1, comma 1, lettera a) e dell'art. 4, comma 4, della citata legge 30 novembre 1998, n. 413 , e' il seguente;
"Art. 1. - 1. Per consentire ulteriori interventi finalizzati al sostegno dell'industria cantieristica ed armatoriale, con l'attuazione delle misure previste dalla direttiva 90/684/CEE del Consiglio del 21 dicembre 1990 , e' autorizzata l'assunzione nel triennio 1998-2000 di:
a) limiti di impegno di durata quindicennale per gli interventi di cui agli articoli 3 e 4 del decreto-legge 24 dicembre 1993, n. 564 , convertito, dalla legge 22 febbraio 1994, n. 132 , in ragione di lire 10.000 milioni annue a decorrere dall'anno 1999 e di lire 60.000 milioni annue a decorrere dall'anno 2000;
"Art. 4. - Per le finalita' di cui al presente articolo e' autorizzato il limite di impegno quindicennale in ragione di lire 66.000 milioni annue a decorrere dall'anno 1999. Per la corresponsione delle somme di cui al comma 1, si applicano le procedure di cui alla legge 31 dicembre 1991, n 431 , e successive modificazioni.".
- Il testo dell'art. 1, comma 1, lettera c), della citata legge 31 luglio 1997, n. 261 , e' il seguente:
"Art. 1. - 1. Per consentire ulteriori interventi finalizzati al sostegno dell'industria cantieristica ed armatoriale, con l'attuazione delle misure previste dalla direttiva 87/167/CEE del Consiglio, del 26 gennaio 1987 , e dalla direttiva 90/684/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1990 , sono autorizzati nel triennio 1997-1999 i seguenti ulteriori limiti di impegno della durata massima di quindici anni:
a) - b) Omissis
c) per gli interventi di cui all' art. 10 del decreto-legge 24 dicembre 1993, n. 564 , convertito, dalla legge 22 febbraio 1994, n. 132 , in ragione di lire 40.000 milioni per l'anno 1997, 70.000 milioni per l'anno 1998 e 75.000 milioni per l'anno 1999.