Sentenza 2 marzo 2004
Massime • 1
In materia di patrocinio dei non abbienti a spese dello Stato, l'interessato che, dopo aver fatto riserva di formulare l'istanza di ammissione, la presenti, tempestivamente, nei successivi venti giorni, ma a procedimento già esaurito, ha comunque interesse a che sia decisa la sua richiesta, in quanto gli effetti dell'ammissione retroagiscono, ai sensi dell'art. 109 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, al primo atto in cui sia intervenuto il difensore. (La Corte ha annullato la sentenza di merito che aveva ritenuto che nel caso di riserva dell'istanza di ammissione al patrocinio il difensore non maturi altro diritto che quello al compenso per gli atti successivi al suo primo intervento).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 02/03/2004, n. 22885 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 22885 |
| Data del deposito : | 2 marzo 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. D'URSO NI - Presidente - del 02/03/2004
1. Dott. DE GRAZIA Benito Romano - Consigliere - SENTENZA
2. Dott. MARZANO Francesco - rel. Consigliere - N. 427
3. Dott. BIANCHI Luisa - Consigliere - REGISTRO GENERALE
4. Dott. PICCIALLI Patrizia - Consigliere - N. 12130/2003
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Lo FO NI, n. in Torino il 06.04.1967;
avverso l'ordinanza del Tribunale di Sorveglianza di Torino in data 13 novembre 2002. Udita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Francesco Marzano;
Vista la richiesta del P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.ssa CESQUI Elisabetta, che ha concluso per l'annullamento del provvedimento impugnato e la restituzione degli atti.
OSSERVA
1. Il 13 novembre 2002 il Tribunale di Sorveglianza di Torino rigettava il ricorso proposto da NI Lo FO avverso il provvedimento del Magistrato di sorveglianza di Torino del 4 aprile precedente, che aveva dichiarato inammissibile la richiesta di ammissione al patrocinio a spese dello Stato sul rilievo della "tardività della presentazione della domanda in relazione alla celebrazione dell'udienza che ha definito il procedimento di merito". Posto che "l'interessato... aveva formulato riserva di avanzare la domanda di ammissione al patrocinio gratuito in un momento successivo", ritenevano i giudici del merito che "nel caso di riserva come quella sopraddetta il difensore non maturi altro diritto che quello al compenso per gli atti successivi al suo intervento. Nel caso tuttavia, essendosi nel concreto concluso il procedimento con la celebrazione della sola udienza in cui la riserva venne formulata, e non sussiste più alcun procedimento in atto al momento della effettiva formulazione della domanda, non vi sia interesse alcuno all'accoglimento del ricorso".
2. Avverso tale ordinanza ha personalmente proposto ricorso l'istante, denunziando il vizio di violazione di legge, in relazione agli artt. 99.4 e 109 D.P.R. n. 115/2002. Deduce che, alla stregua di tale ultima norma, "pare evidente che... che quando la persona sottoposta a procedimento... abbia riservato di presentare l'istanza di ammissione al patrocinio e questo sia avvenuto nei venti giorni successivi - come accaduto nel caso de quo - la stessa (ove ricorrano i presupposti della domanda) debba essere ammessa al beneficio"; e che, "fatta riserva ex art. 109 cit. e presentatasi nei venti giorni successivi l'istanza, è evidente che si debba avere riguardo alla situazione esistente al momento in cui si fece riserva di presentare la relativa domanda di ammissione al patrocinio ed al procedimento in quel momento esistente ci si riferisca".
3. Il ricorso è fondato.
Per come, invero, deduce il P.G. in questa sede requirente, ai sensi dell'art. 109 D.P.R. n. 115/2000, gli effetti dell'ammissione al patrocinio decorrono "dal primo atto in cui interviene il difensore, se l'interessato fa riserva di presentare l'istanza e questa è presentata entro i venti giorni successivi". Non è esatto, quindi, come ritenuto dal provvedimento impugnato, che "nel caso di riserva... il difensore non maturi altro diritto che quello al compenso per gli atti successivi al suo intervento", giacché, in tale ipotesi, gli effetti retroagiscono al "primo atto in cui interviene il difensore". La circostanza che al momento della presentazione effettiva dell'istanza il procedimento si sia già esaurito (non si chiarisce nella specie se il reso provvedimento fosse a quel momento divenuto irrevocabile, che altrimenti neppure potrebbe dirsi compiutamente esaurito il relativo procedimento) è irrilevante ai fini della liquidazione del compenso al difensore, ove ne sussistano i requisiti, tale diritto essendo già maturato in capo allo stesso dal primo atto in cui sia intervenuto. E l'istante ha interesse a che si decida sulla sua richiesta di ammissione al patrocinio, ritualmente proposta nei termini a seguito della formulata riserva cui la legge lo abilita, da questa scaturendo l'addebito di tali spese allo Stato anziché a lui.
4. L'ordinanza impugnata va, dunque, annullata, con rinvio al Tribunale di Sorveglianza di Torino per nuovo esame.
P.Q.M.
La Corte annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Tribunale di Sorveglianza di Torino.
Così deciso in Roma, il 2 marzo 2004.
Depositato in Cancelleria il 14 maggio 2004