Cass. pen., sez. IV, sentenza 02/03/2004, n. 22885
CASS
Sentenza 2 marzo 2004

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In materia di patrocinio dei non abbienti a spese dello Stato, l'interessato che, dopo aver fatto riserva di formulare l'istanza di ammissione, la presenti, tempestivamente, nei successivi venti giorni, ma a procedimento già esaurito, ha comunque interesse a che sia decisa la sua richiesta, in quanto gli effetti dell'ammissione retroagiscono, ai sensi dell'art. 109 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, al primo atto in cui sia intervenuto il difensore. (La Corte ha annullato la sentenza di merito che aveva ritenuto che nel caso di riserva dell'istanza di ammissione al patrocinio il difensore non maturi altro diritto che quello al compenso per gli atti successivi al suo primo intervento).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. IV, sentenza 02/03/2004, n. 22885
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 22885
    Data del deposito : 2 marzo 2004

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