Art. 2.
Piena ed intera esecuzione e' data al protocollo di cui all'articolo precedente, con allegati il nuovo testo della convenzione ed un annesso concernente il regime doganale, a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformita' all'articolo IV del protocollo stesso.
Piena ed intera esecuzione e' data al protocollo di cui all'articolo precedente, con allegati il nuovo testo della convenzione ed un annesso concernente il regime doganale, a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformita' all'articolo IV del protocollo stesso.