Sentenza 4 novembre 1999
Massime • 1
In materia di termini per impugnare anche nel caso in cui la sentenza venga pubblicata in udienza mediante lettura di motivazione e dispositivo, qualora l'imputato sia contumace, è comunque nei suoi confronti sempre dovuto l'estratto contumaciale, dalla cui data di notificazione decorre il termine. (La Corte ha precisato che il principio si applica anche alla decorrenza per il difensore, se munito di procura speciale, in forza della disposizione di cui al terzo comma dell'art. 585, cod. proc. pen. sulla unificazione dei termini di impugnazione in rapporto all'ultima scadenza).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 04/11/1999, n. 6043 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6043 |
| Data del deposito : | 4 novembre 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. Renato TERESI Presidente del 4/11/1999
Dott. Gianvittore FABBRI Consigliere SENTENZA
Dott. Paolo BARDOVAGNI Consigliere relatore N. 6043
Dott. Stefano CAMPO Consigliere REGISTRO GENERALE
Dott. Pietro DUBOLINO Consigliere N. 12662/99
ha pronunciato in camera di consiglio la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
HI SA, n. 15.4.1962 a Podujevo (Jugoslavia) avverso la sentenza in data 16.12.1998 della Corte d'Appello di Bologna Udita la relazione del Consigliere Dott. Bardovagni Lette le conclusioni del Pubblico Ministero, Dott. Antonio MURA, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso
O S S E R V A:
Con sentenza del 16.12.1998 la Corte di secondo grado di Bologna dichiarava inammissibile l'appello di HI SA avverso la condanna inflittale in contumacia dal Pretore di Parma il 19.2.1998 per contravvenzione all'art. 671 C.P., in continuazione con altri fatti separatamente giudicati. Il gravame veniva ritenuto tardivo perché proposto il 26.5.1998 avverso sentenza motivata contestualmente alla pronuncia e quindi soggetta, ex artt. 544, co. 1, e 585, cc. 1 lett. a), C.P.P., al breve termine di impugnazione di 15 giorni, decorrente, nei confronti di soggetto che "per la dichiarata contumacia doveva considerarsi presente", dalla lettura del provvedimento in udienza.
L'imputata ha proposto ricorso per cassazione, denunciando violazione dell'art. 585, co. 2 lett. d), C.P.P.. Il ricorso è fondato. Il co. 2 dell'art. 585 del codice di rito prevede, alla lett. b), che nel caso di motivazione contestuale il termine per impugnare decorra dalla lettura del provvedimento "per tutte le parti che sono state o che debbono considerarsi presenti nel giudizio", per le quali la detta lettura "equivale a notificazione" (art. 545, co. 3, stesso codice). Fra queste non può peraltro ritenersi compreso il contumace sul rilievo che questi, a norma dell'art. 487, co. 2, C.P.P. "è rappresentato nel dibattimento dal difensore"; il potere di rappresentanza attribuito alla difesa tecnica non implica affatto una "fictio" di presenza dell'imputato, come si desume chiaramente dal co. 2 del successivo art. 488 che, diversamente regolando la situazione del soggetto comparso e poi allontanatosi nel corso dell'udienza, "considerato presente" e "rappresentato dal difensore", distingue espressamente le due ipotesi, non necessariamente coesistenti. Pertanto, la decorrenza dalla lettura del provvedimento co. 2, lett. b), dell'art. 585 C.P.P. in udienza - ex co. 2, lett. b), dell'art. 585 C.P.P. - del termine per impugnare vale bensì nei confronti dell'imputato volontariamente allontanatosi considerato presente - ma non riguardo al contumace, per il quale esiste d'altra parte, alla successiva lett. d) del medesime comma, la specifica previsione, non derogata nel caso di motivazione contestuale, di un diverso "dies a quo" (dalla notificazione dell'avviso di deposito con l'estratto del provvedimento, "in ogni caso" prescritta dal co. 3 dell'art. 548 C.P.P.). Sotto altro profilo, va poi rilevato che la rappresentanza
"nel dibattimento" del difensore del contumace non estende i suoi effetti anche alla fase delle impugnazioni, come si desume dalla regola stabilita al co. 3 dell'art. 571 del codice di rito, secondo la quale il detto difensore non è legittimato ad impugnare, se non quando sia munito di specifico mandato.
Alla stregua di tali considerazioni va dunque ribadito il principio già in passato affermato da questa Corte (Sez. III 14.2.1992, Lucatelli) secondo il quale, anche nel caso in cui la sentenza venga pubblicata in udienza mediante lettura di motivazione e dispositivo, qualora l'imputato sia contumace nei confronti di quest'ultimo è dovuto l'estratto contumaciale e dalla data della sua notificazione decorre il termine (eventualmente anche per il difensore, se munito di procura speciale, applicandosi la disposizione dell'art. 585, co. 3, C.P.P. sulla unificazione dei termini di impugnazione in rapporto all'ultima scadenza).
La sentenza impugnata va perciò annullata senza rinvio, e gli atti vanno trasmessi alla Corte d'Appello di Bologna per il giudizio di secondo grado.
P. Q. M.
La Corte Suprema di Cassazione, Prima Sezione Penale, annulla la sentenza impugnata senza rinvio, ordinando la trasmissione degli atti alla Corte d'Appello di Bologna per il giudizio.
Così deciso in Roma, il 4 novembre 1999.
Depositato in Cancelleria il 4 dicembre 1999