Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 06/03/2003, n. 3373
CASS
Sentenza 6 marzo 2003

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Massime1

L'effetto interruttivo della prescrizione esige, per la propria produzione, che il debitore abbia conoscenza (legale, non necessariamente effettiva) dell'atto giudiziale o stragiudiziale del creditore; esso, pertanto, in ipotesi di domanda proposta nelle forme del processo del lavoro, non si produce con il deposito del ricorso presso la cancelleria del giudice adito, ma con la notificazione dell'atto al convenuto, restando escluso - ove la domanda giudiziale non sia il solo mezzo previsto dall'ordinamento per l'interruzione della prescrizione di un determinato diritto (come nel caso dell'art. 6 della legge 11 gennaio 1943, n. 138) - che ciò autorizzi, in riferimento all'art. 3 Cost., sospetti di illegittimità costituzionale dell'art. 2943 cod. civ. in relazione all'art. 414 cod. proc. civ. e all'art. 2934 cod. civ. (v. Corte cost., sent. n. 1021 del 1988 e ord. n. 123 del 1986).

Commentario1

  • 1Durata irragionevole, indennizzo, prescrizione, dies a quoAccesso limitato
    Redazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 1 luglio 2009

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 06/03/2003, n. 3373
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 3373
Data del deposito : 6 marzo 2003

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