Sentenza 6 marzo 2003
Massime • 1
L'effetto interruttivo della prescrizione esige, per la propria produzione, che il debitore abbia conoscenza (legale, non necessariamente effettiva) dell'atto giudiziale o stragiudiziale del creditore; esso, pertanto, in ipotesi di domanda proposta nelle forme del processo del lavoro, non si produce con il deposito del ricorso presso la cancelleria del giudice adito, ma con la notificazione dell'atto al convenuto, restando escluso - ove la domanda giudiziale non sia il solo mezzo previsto dall'ordinamento per l'interruzione della prescrizione di un determinato diritto (come nel caso dell'art. 6 della legge 11 gennaio 1943, n. 138) - che ciò autorizzi, in riferimento all'art. 3 Cost., sospetti di illegittimità costituzionale dell'art. 2943 cod. civ. in relazione all'art. 414 cod. proc. civ. e all'art. 2934 cod. civ. (v. Corte cost., sent. n. 1021 del 1988 e ord. n. 123 del 1986).
Commentario • 1
- 1. Durata irragionevole, indennizzo, prescrizione, dies a quoAccesso limitatoRedazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 1 luglio 2009
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 06/03/2003, n. 3373 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3373 |
| Data del deposito : | 6 marzo 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MILEO Vincenzo - Presidente -
Dott. MAIORANO Francesco Antonio - Consigliere -
Dott. STILE Paolo - Consigliere -
Dott. CATALDI Grazia - Consigliere -
Dott. LA TERZA Maura - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
EO TO, elettivamente domiciliata in ROMA VIA ARNO 47, presso lo studio dell'avvocato FRANCO AGOSTINI, che la rappresenta e difende, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
INPS - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA FREZZA 17, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati VINCENZO CERIONI, ANTONINO TODARO, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 489/99 del Tribunale di LOCRI, depositata il 08/07/99 - R.G.N. 119/99;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 15/10/02 dal Consigliere Dott. Maura LA TERZA;
udito l'Avvocato JENI per delega TODARO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Federico SORRENTINO che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso al Pretore del lavoro di Locri del 26 marzo 1996 RO IA chiedeva la condanna dell'Inps al pagamento dell'indennità di maternità per il periodo di astensione obbligatoria e facoltativa in relazione al parto avvenuto il 14 febbraio 1995;
costituitosi l'Inps, che eccepiva la decadenza e la prescrizione della pretesa azionata, nonché l'inesistenza del diritto per mancanza del rapporto di lavoro subordinato presupposto per il diritto alla prestazione, il Pretore con sentenza del 16 dicembre 1997 rigettava la domanda, ritenendo maturata la prescrizione. Sull'appello della lavoratrice - che asseriva l'esistenza di un atto interruttivo, per avere presentato un sollecito di pagamento all'Inps in data 6 settembre 1996 e che inoltre il termine annuale di prescrizione di cui all'art. 6 della legge n. 138 del 1943 doveva considerarsi implicitamente abrogato dall'introduzione del nuovo regime di decadenza sostanziale di cui all'art. 4 della legge 438/92 - il locale Tribunale, con sentenza del 8 luglio 1999, confermava la statuizione di primo grado, sul rilievo che il documento attestante l'interruzione della prescrizione era stato tardivamente depositato nel grado d'appello, non trattandosi di "prova nuova" la cui produzione è ammessa, ove indispensabile, dall'art. 437 cod. proc. civ., ma di una prova che avrebbe consentito di aggirare la regola di cui all'art. 416 cod. proc. civ., trasformando il giudizio d'appello da procedimento di riesame del primo grado in mera prosecuzione di quest'ultimo.
Avverso detta sentenza la RO propone ricorso affidato a due motivi. Resiste l'Inps con controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo si denunzia violazione e falsa applicazione dell'art. 6 legge n. 138 del 1943, dell'art. 415 cod. proc. civ. e dell'art. 1219 cod. civ., nonché difetto di motivazione, per avere ritenuto che l'azione giudiziaria era stata proposta alla data del 28 giugno 1996 in cui era avvenuta la notifica del ricorso introduttivo e del pedissequo decreto di fissazione dell'udienza, e non già alla data del 26 marzo 1996, in cui il ricorso introduttivo era stato depositato in cancelleria;
al riguardo il ricorrente invoca la sentenza della Corte Costituzionale n. 129 del 1986. Il motivo è infondato, giacché la giurisprudenza di legittimità è consolidata nel senso che (cfr. Cass. 17 gennaio 1992 n. 543) l'effetto interruttivo della prescrizione esige, per la propria produzione, che il debitore abbia conoscenza (legale, non necessariamente effettiva) dell'atto giudiziale o stragiudiziale del creditore;
esso, pertanto, in ipotesi di domanda proposta nelle forme del processo del lavoro, non si produce con il deposito del ricorso presso la cancelleria del giudice adito ma con la notificazione dell'atto al convenuto, restando escluso - ove la domanda giudiziale non sia il solo mezzo previsto dall'ordinamento per l'interruzione della prescrizione di un determinato diritto. Ed infatti la Corte Costituzionale (sent. 1021-88) ha dichiarato infondata la questione di legittimità costituzionale - in riferimento agli articoli 3 e 38 Cost. - dell'articolo 6, ultimo comma, L. 138-43 - nella parte in cui, tra l'altro, subordina, alla notifica del ricorso e pedissequo decreto di fissazione dell'udienza, l'effetto interruttivo della prevista prescrizione annuale (del diritto a prestazione di malattia) - essenzialmente in base al rilievo che "il diritto del creditore risulta sufficientemente garantito e protetto, in quanto l'atto introduttivo del giudizio non è il solo mezzo previsto dall'ordinamento per l'interruzione della prescrizione prevista dalla norma denunciata, ma ve ne sono altri, anche di natura extragiudiziale, che il creditore può agevolmente utilizzare (articolo 2943, ult. comma, C.C.)".
Viceversa la stessa Corte (sent. 123-86) aveva dichiarato la illegittimità costituzionale dell'articolo 112, 1 comma, D.P.R. 1124-65 - nella parte in cui non prevede che il termine triennale di prescrizione dell'azione per conseguire le prestazioni assicurative (per infortunio sul lavoro e malattia professionale) sia interrotto a far tempo dalla data di deposito del ricorso introduttivo della controversia - in base al rilievo, conforme alla giurisprudenza dell'epoca, che solo la domanda giudiziale, fosse idonea ad interrompere quella prescrizione.
Con il secondo motivo si denunzia violazione e falsa applicazione dell'art. 4 DL n. 384/92 convenite in legge 438/92, dell'art. 6 della legge n. 138 del 1943, della legge n. 1204 del 1971, dell'art. 6 legge a 166 del 1991 e dell'art. 15 delle disposizioni sulla legge in generale, nonché difetto di motivazione, per avere i Giudici di merito ritenuto applicabile l'istituto della prescrizione annuale di cui al citato art. 6 della legge n. 138 del 1943 anche dopo le modifiche apportate al regime di decadenza dalla citata legge del 1992, mentre vi sarebbe una oggettiva incompatibilità tra l'istituto della prescrizione ed il nuovo regime della decadenza sostanziale, con conseguente abrogazione implicita della disposizione sulla prescrizione. Infatti l'effetto interruttivo è assolutamente impedito dalle regole della decadenza sostanziale, essendo la rado di quest'ultima proprio quella di impedire che l'obbligazione si protragga indefinitamente per effetto di eventuali atti interruttivi.
Il tempo di esercizio del diritto soggettivo non potrebbe per ragioni di logica giuridica, essere sottoposto contemporaneamente a due discipline diverse. La censura non merita accoglimento, come già statuito da questa Corte con la sentenza n. 1616 del 5 febbraio 2001. La questione attiene al rapporto tra la prescrizione comminata dall'art. 6 della legge 11 gennaio 1943 a 138 e la decadenza ed "sostanziale" sancita dall'art. 6 della legge primo giugno 1991 n. 166 (di conversione del d.l. 29 marzo 1991 n. 103), nonché dall'art. 4 della legge 19 settembre 1992 n. 384. Contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente, non può ipotizzarsi una abrogazione implicita delle disposizioni in tema di prescrizione ad opera della nuova disciplina della decadenza, poiché tra i due istituti non vi è alcuna incompatibilità, giacché la decadenza opera nella correlazione tra azione giudiziaria e procedimento amministrativo, che, se si è concluso negativamente, solo in essa può trovare utile sbocco, delimitando nel tempo la possibilità di trasferire la pretesa nella sede giudiziaria (cfr. in tale senso con riguardo alla disciplina previgente della decadenza Cass. Sez. un. 21 giugno 1990 n. 6245). Diversa è la ratio della prescrizione, che opera al di fuori e prima del procedimento amministrativo, per evitare che la pretesa possa essere avanzata ad indefinita distanza dal verificarsi dell'evento che conferisce il diritto, mentre con la tesi propugnata dalla ricorrente l'aspirante alle prestazioni di maternità non avrebbe limiti di tempo per presentare la domanda amministrativa, restando soggetta solo al termine di decadenza per l'azione giudiziaria che decorre dalla conclusione del procedimento amministrativo, secondo le prescrizioni dell'art. 4 della legge 384 del 1992. D'altra parte vi è una disposizione di coordinamento tra i due istituti, si tratta dell'art. 97 del RDL 4 ottobre 1935 n. 1827, convertito nella legge 6 aprile 1936 n. 1155, con la quale si intende evitare che nel periodo in cui è in corso il procedimento amministrativo si debba provvedere ad interrompere la prescrizione;
dispone infatti l'ultimo comma (non modificato dalle norme sopravvenute che hanno cambiato solo il regime dei ricorsi amministrativi), che "Il procedimento in sede amministrativa ha effetto sospensivo del termine di prescrizione".
Il ricorso va pertanto rigettato.
Nulla per le spese ex art. 152 disp. att. cod. proc. civ.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Nulla per le spese.
Così deciso in Roma, il 13 ottobre 2002.
Depositato in Cancelleria il 6 marzo 2003