Cass. civ., sez. III, sentenza 11/06/1999, n. 5746
CASS
Sentenza 11 giugno 1999

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Con riguardo ad alloggio economico e popolare (nella specie, realizzato ai sensi della legge 14 febbraio 1963 n. 60), il provvedimento di decadenza o revoca dell'assegnazione, per avere l'assegnatario abusivamente ceduto il godimento ad un terzo, ha immediata efficacia esecutiva, ancorché impugnato davanti al giudice amministrativo (salvo che questi ne sospenda l'esecutività), e, pertanto, pone l'assegnatario medesimo nella veste di detentore senza titolo dell'immobile, privandolo di legittimazione ad agire contro detto terzo con domanda di rilascio.

In tema di edilizia economica e popolare, l'art. 26 della legge 8 agosto 1977, n. 513, che vieta la cessione non autorizzata, anche parziale, dell'alloggio, a qualsiasi titolo, commina la sanzione della nullità degli atti compiuti in violazione di tale divieto, rilevabile da qualunque interessato e di ufficio dal giudice. Pertanto, all'assegnatario in locazione, il quale, avendo sublocato, previa autorizzazione dell'ente concedente, l'alloggio, ne chieda il rilascio, il subconduttore può opporre la sopravvenuta carenza della titolarità del diritto fatto valere, per effetto della decadenza dell'assegnazione, pronunciata a seguito della revoca della detta autorizzazione ed incidente direttamente sul rapporto tra assegnatari conduttore e subconduttore, con la conseguenza di far venire meno la locazione della quale era titolare l'assegnatario e di privare quest' ultimo della legittimazione ad agire con domanda di rilascio.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. III, sentenza 11/06/1999, n. 5746
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 5746
    Data del deposito : 11 giugno 1999

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