Sentenza 11 giugno 1999
Massime • 2
Con riguardo ad alloggio economico e popolare (nella specie, realizzato ai sensi della legge 14 febbraio 1963 n. 60), il provvedimento di decadenza o revoca dell'assegnazione, per avere l'assegnatario abusivamente ceduto il godimento ad un terzo, ha immediata efficacia esecutiva, ancorché impugnato davanti al giudice amministrativo (salvo che questi ne sospenda l'esecutività), e, pertanto, pone l'assegnatario medesimo nella veste di detentore senza titolo dell'immobile, privandolo di legittimazione ad agire contro detto terzo con domanda di rilascio.
In tema di edilizia economica e popolare, l'art. 26 della legge 8 agosto 1977, n. 513, che vieta la cessione non autorizzata, anche parziale, dell'alloggio, a qualsiasi titolo, commina la sanzione della nullità degli atti compiuti in violazione di tale divieto, rilevabile da qualunque interessato e di ufficio dal giudice. Pertanto, all'assegnatario in locazione, il quale, avendo sublocato, previa autorizzazione dell'ente concedente, l'alloggio, ne chieda il rilascio, il subconduttore può opporre la sopravvenuta carenza della titolarità del diritto fatto valere, per effetto della decadenza dell'assegnazione, pronunciata a seguito della revoca della detta autorizzazione ed incidente direttamente sul rapporto tra assegnatari conduttore e subconduttore, con la conseguenza di far venire meno la locazione della quale era titolare l'assegnatario e di privare quest' ultimo della legittimazione ad agire con domanda di rilascio.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 11/06/1999, n. 5746 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5746 |
| Data del deposito : | 11 giugno 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Vittorio DUVA - Presidente -
Dott. Giovanni Silvio COCO - Consigliere -
Dott. Ugo FAVARA - rel. Consigliere -
Dott. Renato PERCONTE LICATESE - Consigliere -
Dott. NI LIMONGELLI - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N ZA
sul ricorso proposto da:
LL NT, elettivamente domiciliato in ROMA VIA GERMANICO 197, presso lo studio dell'avvocato BRUNO FRANCESCO SAVERIO, difeso dagli avvocati ROBERTO DI SALVO, SETTIMIO DI SALVO, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
LL LI, elettivamente domiciliato in ROMA VIA TUSCOLANA 1312, presso lo studio dell'avvocato MARCO MARCOTULLIO, difeso dall'avvocato DOMENICO DUCCI, giusta procura speciale per Notar CO MA di Napoli dell'1/07/97 n. 49537 di rep.;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 1808/96 della Corte d'Appello di NAPOLI, emessa il 19/04/96 e depositata il 25/06/96 (R.G. 1311/92);
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 13/01/99 dal Consigliere Dott. Ugo FAVARA;
udito l'Avvocato Roberto DI SALVO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Raffaele CENICCOLA che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con citazione del 16.6.1990 GI GI conveniva dinanzi al Tribunale di Napoli LE NI per sentirlo condannare alla restituzione dell'immobile sito in Afragola alla via Arcopinto. Assumeva l'attore in citazione di essere assegnatario dell'alloggio dall'I.A.C.P. in virtù di contratto di locazione del 4.7.1963 e che essendosi trasferito altrove per motivi di lavoro aveva ceduto detto alloggio in comodato al LE.
Radicatosi il contraddittorio, il LE assumeva che era l'Istituto legittimato ad agire essendo esso attore decaduto dall'assegnazione, per avere ceduto l'alloggio.
Il Tribunale, all'esito della istruttoria, con sentenza del 18.1.1992 accoglieva la domanda condannando il convenuto al rilascio dell'immobile.
Avverso detta sentenza proponeva appello il LE al quale resisteva il GI. La Corte d'Appello di Napoli con decisione del 25.6.1996 rigettava il gravame condannando il LE al pagamento delle spese di causa.
Osservava, tra l'altro, la Corte che, in concreto, il rapporto intercorso tra le parti era di comodato gratuito senza determinazione di tempo con conseguente obbligo di restituzione ex art. 1810 c.c. su richiesta del comodante. La Corte rilevava, altresi, che legittimato a fare valere l'eventuale provvedimento di decadenza dall'assegnazione impugnato presso il TAR, quindi non definitivo, era il solo Istituto essendo il LE terzo rispetto al rapporto Istituto-GI. La Corte, da ultimo, evidenziava che il LE non aveva alcun interesse a rilevare la decadenza perché tale decadenza andrebbe a risolversi in suo danno facendo venire meno il rapporto che giustifica e legittima il comodato.
Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il LE affidandolo ad unico motivo sostenuto da memoria. Ha resistito con controricorso il GI che ha presentato memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'unico mezzo di impugnazione il LE, denunziata la violazione degli artt. 99, 100, 116, 342 c.p.c., 1343, 1418, 1810 c.c. degli artt. 17 e 25 del dpr 1035/72 e dell'art. 26 della l.513/77, nonché la insufficiente motivazione della sentenza con riferimento, rispettivamente, ai numeri 3 e 5 dell'art. 360 c.p.c., lamenta che la Corte d'Appello abbia trascurato di considerare che il dedotto contratto di comodato era nullo per violazione di norma imperativa quale quella che vieta all'assegnatario di alloggio I.A.C.P. di cederne il godimento a qualsiasi titolo al di fuori dei casi espressamente indicati. Per conseguenza, la pronunziata decadenza dall'assegnazione per effetto della violazione dell'art. 26 della L. 513/77 andando ad incidere direttamente sul rapporto contrattuale concluso dall'assegnatario priva quest'ultimo della legittimazione ad agire nei confronti del terzo con azione di rilascio.
La censura è fondata.
Secondo l'orientamento giurisprudenziale di questa Corte (SS.UU. 8358/90) con riguardo ad alloggio economico e popolare il provvedimento di decadenza o revoca dall'assegnazione per avere l'assegnatario abusivamente ceduto il godimento ad un terzo, ha immediata efficacia esecutiva, ancorché impugnato dinanzi al giudice amministrativo (salvo che questi ne sospenda la esecutività) e pertanto pone l'assegnatario medesimo nella veste di detentore senza titolo dell'immobile privandolo della legittimazione ad agire contro detto terzo con domanda di rilascio.
È stato ancora affermato che in tema di edilizia economica e popolare l'art. 26 della l.
8.8.1977 n. 513 che vieta la cessione non autorizzata, anche parziale, dell'alloggio a qualsiasi titolo, commina la sanzione della nullità degli atti compiuti in violazione di tale divieto, rilevabile da qualunque interessato e di ufficio dal giudice. Pertanto, all'assegnatario in locazione il quale avendo sublocato previa autorizzazione dell'ente concedente l'alloggio ne chieda il rilascio, il subconduttore può opporre la sopravvenuta carenza della titolarità del diritto fatto valere per effetto della decadenza dell'assegnazione pronunziata a seguito di revoca della detta autorizzazione ed incidente direttamente sul rapporto tra assegnatario conduttore e subconduttore con la conseguenza di fare venire meno la locazione della quale era titolare l'assegnatario e di privare quest'ultimo della legittimazione ad agire con domanda di rilascio (cfr. SS.UU. 4913/93). Nella motivazione della sentenza impugnata i secondi giudici hanno evidenziato che nessuna rilevanza poteva avere l'avvenuta decadenza dall'assegnazione dell'alloggio emessa dall'IACP nei confronti del GI essendo, il provvedimento non definitivo per avvenuta impugnazione dinanzi al giudice amministrativo, ed, altresi, non deducibile la decadenza stessa dal LE, in quanto non legittimato a farla valere stante la sua posizione di terzo rispetto al rapporto GI-IACP.
In tale modo argomentando, la Corte territoriale non ha operato corretta applicazione della giurisprudenza di legittimità con il ritenere il provvedimento di revoca dall'assegnazione ad efficacia non immediatamente esecutiva (non emergendo dagli atti che vi sia stata sospensione della esecutività), con la ulteriore conseguenza di considerare il LE legittimato ad esperire la domanda di rilascio.
Sulla base delle predette considerazioni, la sentenza impugnata deve essere cassata con il conseguente rinvio della causa ad altro giudice, che si indica in dispositivo, che tenendo presenti le ragioni che hanno determinato l'annullamento della pronunzia ed adeguandosi al principio di diritto enunciato provvederà all'esame del punto attinente la legittimazione del GI a richiedere la restituzione dell'immobile.
Allo stesso giudice del rinvio è demandata la liquidazione delle spese del giudizio di cassazione.
P. Q. M.
La Corte accoglie il ricorso.
Cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, a diversa sezione della Corte d'Appello di Napoli.
Così deciso in Roma, il 13 gennaio 1999.
Depositato in Cancelleria il 11 giugno 1999